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Sentenza

Sentenza del 15/07/2022 n. 22299 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale conseguente a procedura DOCFA riguardante un fabbricato censito in categoria A/8 cui è stata attribuita la classe 4 (anziché la classe 1). I ricorrenti deducono: (i) commistione/promiscuità tra porzione abitativa e locali ad uso agricolo che avrebbe dovuto ridurre la classe; (ii) illegittima comparazione con immobili non assimilabili; (iii) insussistenza di modifiche sostanziali tra il 1940 e il 1991 tali da giustificare l'aumento di classe; (iv) illegittimo utilizzo di elementi sopravvenuti (es. destinazione a B&B) anteriori o successivi all'anno di risalenza della denuncia di variazione (1991).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'amministrazione finanziaria non avesse disatteso gli elementi di fatto forniti dai contribuenti ma avesse compiuto una valutazione tecnica diversa sulla classe, per cui la motivazione dell'atto DOCFA era sufficiente. Ha inoltre osservato che la classificazione è unitaria e si determina in base alla destinazione prevalente (art.63 DPR 1142/1949) e alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità nel suo complesso; la commistione di usi non impedisce l'attribuzione di una classe unica. I motivi relativi ai fatti (commistione e mancata variazione tra 1940 e 1991) sono stati considerati inammissibili per la doppia conforme (art.348-ter c.p.c., comma 5) e comunque privi di rilievo; i motivi di diritto (comparazione con immobili non assimilabili e uso di elementi sopravvenuti) sono stati ritenuti infondati. Condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali (liquidate in Euro 2.000,00 oltre spese), e obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61

    Disciplina il classamento delle unità immobiliari: la categoria e la classe si attribuiscono con riferimento alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche al momento del classamento; la Corte ha interpretato che la motivazione del classamento DOCFA è sufficiente quando l'amministrazione non disattende i fatti denunciati ma opera una diversa valutazione tecnica.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 7

    La classe dipende dalle caratteristiche edilizie e dalla qualità urbana/ambientale; utilizzata per spiegare che la classe riflette qualità intrinseche/estrinseche dell'unità.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 6

    La categoria si assegna in base alla destinazione funzionale: richiamata per enunciare i criteri di attribuzione della categoria.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 63

    Stabilisce che a un'unità con porzioni di destinazioni diverse si attribuisce la categoria della parte prevalente ai fini del reddito: la Corte lo applica per affermare la possibilità di un classamento unitario anche in presenza di destinazioni promiscue.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 3, comma 3

    Richiamato per giustificare il censimento in catasto urbano di un fabbricato rurale con porzioni pertinenziali: le porzioni agricole erano considerate pertinenze dell'abitazione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Norme di legittimità per i motivi di cassazione: il ricorso denunciava violazione di norme catastali (n.3) e omesso esame di fatti decisivi (n.5); la Corte ha rilevato inammissibilità dei motivi basati sui fatti per la doppia conforme e ha rigettato le censure di diritto.

  • art. 348-ter c.p.c., comma 5

    Criterio della doppia conforme: dove primo e secondo grado motivano in modo conforme sui fatti, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto diverse altrimenti il motivo di cassazione è inammissibile; qui applicato per escludere il sindacato in Cassazione su questioni di fatto non adeguatamente circostanziate.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134)

    Normativa che ha reso applicabile la disciplina della doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti dopo una certa data: richiamata per l'applicabilità dell'art. 348-ter.

  • Cassazione, giurisprudenza richiamata

    Più sentenze di questa Corte sono richiamate per affermare i principi sulla motivazione degli atti DOCFA (quando è sufficiente la mera indicazione dei dati oggettivi se i fatti non sono disattesi) e sulla verifica della situazione attuale in caso di lungo intervallo temporale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma relativa al contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo, a carico dei ricorrenti, del versamento dell'ulteriore importo se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la procedura DOCFA è impugnata, se l'amministrazione non disattende gli elementi di fatto forniti dal contribuente ma si limita a una diversa valutazione tecnica del medesimo materiale probatorio, la motivazione dell'atto può essere soddisfatta anche con l'indicazione dei dati e della classe attribuita; una motivazione più dettagliata è richiesta solo se l'Amministrazione contesta i fatti indicati dal contribuente.
  • La classificazione catastale è unitaria: in presenza di porzioni con destinazioni diverse prevale la destinazione che contribuisce maggiormente alla formazione del reddito (art.63 DPR 1142/1949); la destinazione promiscua non impedisce l'attribuzione di una classe unica basata sulle caratteristiche complessive dell'unità immobiliare.
  • La Corte di Cassazione è limitata nel sindacare questioni di fatto quando i giudici di primo e secondo grado hanno statuizioni conformi (c.d. doppia conforme): il ricorrente in Cassazione deve indicare le ragioni fattuali diverse fra i due gradi per evitare l'inammissibilità del motivo fondato sull'omesso esame di fatti decisivi (art. 348-ter c.p.c.).
  • Mutamenti intervenuti dopo la denuncia di variazione possono rilevare ai fini del classamento se l'amministrazione, soprattutto quando è passato molto tempo, accerta che la situazione dichiarata non è più attuale; pertanto l'ufficio ha l'obbligo di verificare l'attualità e la conservazione della situazione prospettata al momento della denuncia.
  • La prova che immobili usati per la comparazione siano non assimilabili deve essere adeguatamente documentata: critiche generiche alla comparazione territoriale o tipologica sono difficilmente efficaci se il giudice di merito ha motivato il confronto con immobili similari e caratteristiche omogenee.

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