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Ordinanza

Ordinanza n. 251/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. 18438 in data 28.10.2023, con la quale il Comune di Rivolta d’Adda ha ritenuto, tra l'altro, “non …configura[bili] come variazioni non essenziali” le marginali divergenze progettuali effettuate in corso d'opera nell’ambito dei lavori di realizzazione dell'edificio residenziale di proprietà della ricorrente; - di ogni altro atto conseguente, pregresso e comunque connesso. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 13 maggio 2024: - del provvedimento prot. n. 3150 in data 16.2.2024 emesso dal Comune di Rivolta d’Adda, di diniego della Scia prot. n. 2023/0013315 del 29.7.2023, relativa a marginali divergenze progettuali effettuate in corso d’opera nell’ambito dei lavori di realizzazione dell’edificio residenziale di proprietà della ricorrente; - dell’ordinanza dirigenziale n. 41 del 17.2.2024, notificata il 19.2.2024, con la quale il Comune di Rivolta d’Adda ha ingiunto alla ricorrente il “ripristino e demolizione di opere in difformità” presso l’immobile residenziale di sua proprietà; - di ogni altro atto conseguente, pregresso e comunque connesso e in particolare, per quanto occorra, del verbale di sopralluogo del 12.1.2024 (reso disponibile solo in data 15.4.2024).

Giustizia amministrativa202400056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale sulle divergenze progettuali, diniego di SCIA in variante e ordinanza di ripristino e demolizione di opere difformi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota comunale del 28 ottobre 2023, il diniego della SCIA in variante del 16 febbraio 2024 e l’ordinanza dirigenziale di ripristino e demolizione del 17 febbraio 2024, relativi a marginali divergenze progettuali intervenute durante la realizzazione di un edificio residenziale. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione tecnica ai sensi dell’art. 66 c.p.a. per accertare se le variazioni rispetto al progetto edilizio originario avessero carattere essenziale. Il verificatore ha chiesto di integrare i quesiti, aggiungendo la determinazione del volume complessivo dell’edificio risultante dallo stato di fatto, secondo le disposizioni del PGT vigente, poiché il piano interrato potrebbe non concorrere al calcolo volumetrico in ragione dell’altezza interpiano. Il Comune ha eccepito l’irritualità della richiesta, la violazione del contraddittorio e l’inutilità dell’integrazione, sostenendo inoltre che la ricorrente avrebbe rappresentato nel progetto un’altezza del piano interrato pari a 2,45 metri, superiore alla soglia di 2,40 metri prevista per l’esclusione dal computo volumetrico.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza del verificatore e ha autorizzato l’integrazione della relazione con il quinto quesito relativo al calcolo del volume dell’edificio secondo lo stato di fatto e il PGT vigente. Ha ritenuto ammissibile la richiesta perché il verificatore è ausiliario del giudice e può rivolgersi direttamente a quest’ultimo senza necessità di concordare le proprie iniziative con le parti o di preavvisarle. Il contraddittorio è comunque garantito dalla partecipazione delle parti all’udienza camerale e dalla possibilità per i consulenti di parte di formulare osservazioni tecniche sull’indagine integrativa. L’integrazione è stata ritenuta utile per ampliare gli elementi di giudizio e non idonea a determinare un sostanziale prolungamento del processo. Il TAR ha precisato che la rilevanza giuridica dei nuovi elementi ai fini del sindacato sugli atti impugnati resta impregiudicata e sarà valutata nella prosecuzione del giudizio, alla luce delle deduzioni delle parti. Sono stati riformulati i termini per l’integrazione della bozza, le osservazioni dei consulenti e il deposito della relazione finale; la causa è stata rinviata all’udienza pubblica dell’11 novembre 2026. Non è stata definita la domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    La verificazione è disposta per acquisire dal verificatore, quale ausiliario del giudice, elementi tecnici utili alla decisione sulle questioni controverse.

  • art. 73 c.p.a.

    Le deduzioni tecniche e difensive sugli elementi risultanti dall’integrazione istruttoria potranno essere svolte dalle parti nei termini processuali previsti.

Massime di principio

  • Il verificatore, quale ausiliario del giudice e non delle parti, può chiedere direttamente al giudice chiarimenti o l’integrazione dei quesiti senza dover previamente concordare tali iniziative con i consulenti di parte o preavvisare le parti.
  • L’integrazione dei quesiti di una verificazione è ammissibile quando risulti utile ad ampliare gli elementi tecnici necessari alla decisione e non comporti un sostanziale allungamento del processo.
  • Il contraddittorio nell’attività di verificazione è garantito consentendo alle parti di partecipare alla trattazione dell’incidente istruttorio e ai consulenti tecnici di formulare osservazioni sulla relazione integrativa, alle quali il verificatore deve rispondere nella relazione conclusiva.
  • L’ammissione di un’integrazione istruttoria non implica anticipazione del giudizio sulla rilevanza giuridica degli elementi acquisiti, che deve essere valutata successivamente nel contraddittorio tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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