Cassazione Penale, Sentenza n. 06207/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma del sequestro preventivo impeditivo di somme (circa €87.000) disposte in relazione a un'ipotesi di truffa aggravata (art. 640, comma 2, n.2 c.p.). Il ricorrente contestava: 1) la carenza di fumus del reato a suo carico e della società (estraneità e non iscrizione nel registro degli indagati); 2) l'assenza del nesso di pertinenzialità tra le somme e il reato, essendo quelle somme parte del normale flusso aziendale; 3) la mancata prova del periculum in mora e l'omessa considerazione di misure meno afflittive; 4) vizio di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure riguardassero soprattutto la valutazione motivazionale dei giudici di merito, materia non sindacabile in cassazione se non quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente indicato gli elementi a sostegno del fumus e del periculum (tra cui riscontri bancari e il fatto che parte delle somme erano già state trasferite su conti esteri), e ha precisato che il sequestro impeditivo può colpire beni di terzi quando la loro libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato. Ha inoltre ritenuto rispettato il principio di proporzionalità in quanto è stato vincolato il denaro ritenuto provento e non bloccati i conti nella loro operatività. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La condotta prospettata è stata qualificata come truffa aggravata; le somme accreditate sui conti indicati sono state ritenute provento del reato.
art. 321 cod. proc. pen.
Il sequestro preventivo impeditivo richiede il nesso tra la cosa e il reato (non tra reato e autore) e può colpire beni di terzi estranei in buona fede se la loro disponibilità può aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare ulteriori illeciti.
art. 325 cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione avverso ordinanze ex art. 324 è ammesso soltanto per violazione di legge; i vizi pure motivazionali sono sindacabili solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione applicata per la condanna alle spese conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la trattazione dei motivi alle esigenze di motivazione in cassazione, richiedendo sinteticità nei limiti previsti.
art. 610 e art. 611 cod. proc. pen.
art. 610 comma 5 e art. 611 comma 1-bis
Regole sul contraddittorio scritto e sulla mancata richiesta di trattazione orale, che hanno portato al trattamento del procedimento senza udienza.
Corte costituzionale
Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpa nell'ambito della determinazione della causa di inammissibilità e sulla possibilità di irrogare ammende.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo impeditivo può colpire beni o somme intestate a terzi non indagati se esiste un collegamento tra quei beni e il reato e la loro libera disponibilità può agevolare l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato.
- Quando i proventi di reato transitarono su conti correnti aziendali, l'impossibilità materiale di distinguere fisicamente le banconote lecite da quelle illecite non esclude la pertinenzialità: le poste attive residue possono essere considerate provento fino a concorrenza.
- Il periculum in mora può essere fondato su elementi di fatto come trasferimenti precedenti verso conti esteri e la dimostrata possibilità di distrazione delle somme da parte degli autori del reato, indipendentemente dall'estraneità formale del titolare del conto.
- In cassazione contro ordinanze di riesame è difficoltoso ottenere accoglimento per censure di mera insufficienza motivazionale: è necessario dedurre concreta violazione di legge o un'assenza/sterilità totale della motivazione.
- La proporzionalità della misura cautelare è rispettata se il vincolo riguarda specifiche somme ritenute provento e non impedisce all'ente terzo di svolgere l'ordinaria operatività dei conti, salvo prova contraria.
- In fase cautelare è opportuno documentare con accertamenti bancari e elementi concreti la connessione tra le somme sequestrate e l'illecito e l'effettiva capacità degli autori di appropriarsi o trasferire i fondi, per fondare sia il fumus che il periculum.
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