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Sentenza

Sentenza n. 1715/2026 - Salerno, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Mancata riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali-contributivi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, ex sovrintendente della Polizia di Stato, cessato dal servizio il 20 gennaio 2020 a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile, ha chiesto l’accertamento del diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo del TFS ai sensi dell’art. 6-bis d.l. 387/1987, dell’art. 4 d.lgs. 165/1997 e dell’art. 1911 d.lgs. 66/2010, con pagamento delle differenze e degli interessi legali. Ha contestato la mancata riliquidazione nonostante le diffide, deducendo violazione di legge, dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto e insufficienza di istruttoria, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. L’I.N.P.S. ha opposto di non poter procedere senza il modello PL2 richiesto al Ministero dell’Interno. Il ricorrente ha replicato che, secondo una nota ministeriale del 29 aprile 2026, l’I.N.P.S. disponeva già dello stipendio alla cessazione necessario al calcolo.

La decisione

Il TAR ha affermato la giurisdizione amministrativa, trattandosi di controversia relativa al rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico e al trattamento di fine servizio. Ha accolto la domanda principale: aderendo all’orientamento del Consiglio di Stato, ha escluso che il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis d.l. 387/1987 abbia natura decadenziale; poiché alla cessazione dal servizio il ricorrente possedeva i requisiti di età e anzianità richiesti, gli spettano i sei scatti ai fini della liquidazione del TFS. Ha respinto l’obiezione dell’I.N.P.S. relativa alla mancata trasmissione del modello PL2: l’ente previdenziale è titolare del potere e dell’obbligo di rielaborare i dati, ricostruire la carriera e liquidare la prestazione; inoltre, l’I.N.P.S. non ha specificato quali dati necessari mancassero e la nota ministeriale attestava la disponibilità dello stipendio alla cessazione. Ha quindi accertato l’obbligo dell’I.N.P.S. di applicare i sei scatti al TFS e determinare la differenza residua, oltre agli interessi legali. Ha escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, in applicazione dell’art. 16, comma 6, l. 412/1991. Spese a carico dell’I.N.P.S., liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori, rimborso forfettario del 15% e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.

    Tanto premesso, va prima di tutto affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., in quanto nel presente giudizio si è in presenza di controversia relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.

    Le controversie sul TFS del personale in regime di diritto pubblico rientrano nella giurisdizione amministrativa, in quanto relative al rapporto di lavoro pubblico non privatizzato.

  • art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987

    In effetti, per le ragioni illustrate dal Consiglio di Stato (come da pronunce richiamate al paragrafo precedente) non si è verificata la decadenza del ricorrente rispetto all’ottenimento del beneficio di cui si discute, in ragione della mancata proposizione della relativa domanda entro e non oltre il 30 giugno dell’anno di compimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio.

    Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento a riposo non determina la decadenza dal beneficio dei sei scatti: accertato il possesso dei requisiti di età e anzianità al momento della cessazione, il beneficio spetta anche a chi non abbia presentato la domanda entro quel termine.

  • art. 4 d.lgs. 165/1997

    L’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987.

    L’art. 4 d.lgs. 165/1997 disciplina i sei aumenti ai fini della base pensionabile, ma non modifica il regime di calcolo del TFS; per quest’ultimo rileva l’art. 6-bis d.l. 387/1987.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010

    Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che «continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472» ai soli fini del trattamento di fine servizio (in coerenza con la rubrica dell’articolo).

    La disposizione mantiene applicabile, per le forze di polizia a ordinamento militare, l’art. 6-bis d.l. 387/1987 ai fini del trattamento di fine servizio.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Deve invece negarsi la spettanza del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria come ritenuto da Consiglio di Stato, II Sez., 27 marzo 2023, n. 3098 “alla luce di quanto disposto dall’art. 16 comma 6 l. 412/1991 (non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria)”.

    Sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, interessi legali e rivalutazione monetaria non sono cumulabili.

  • art. 26 d.P.R. 1032/1973

    Ed invero, l’I.N.P.S. si è limitato a dedurre di non disporre di “tutti i dati retributivi (oltre all’attestazione dei requisiti anagrafici e contributivi)”, senza esplicitare specificamente quali dati sarebbero realmente mancanti rispetti a tutti quelli già riportati nella documentazione in atti (vale a dire il provvedimento di conferimento della pensione ed il prospetto di liquidazione del TFS), non essendo possibile consentire all’ente previdenziale di trincerarsi dietro la semplice mancata trasmissione di un modulo.

    La mancata trasmissione del modello PL2 non giustifica il mancato ricalcolo quando l’ente previdenziale non individui concretamente i dati necessari ancora mancanti e la documentazione disponibile consenta di procedere.

Massime di principio

  • Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis d.l. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento a riposo, in assenza di un’espressa e chiara previsione decadenziale, incide sulla decorrenza del collocamento e non preclude il beneficio dei sei scatti a chi abbia maturato i requisiti di età e servizio richiesti.
  • Ai fini del TFS del personale delle forze di polizia, i sei scatti stipendiali sono riconoscibili secondo l’art. 6-bis d.l. 387/1987; l’art. 4 d.lgs. 165/1997, riferito alla base pensionabile, non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita.
  • L’ente previdenziale tenuto a liquidare il TFS non può giustificare il mancato ricalcolo con la sola assenza di un modulo richiesto all’amministrazione datrice di lavoro: deve indicare specificamente i dati necessari che mancano e valutare le informazioni già disponibili.
  • Sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria non è ammesso il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. 412/1991.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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