Cassazione Civile, Ordinanza n. 37521/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società postale)
La controversia
La lite nasce da una serie di decreti ingiuntivi ottenuti da un avvocato per importi molto contenuti, corrispondenti al costo della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) inviata nell’ambito di notifiche a mezzo posta di atti diretti a persone giuridiche. L’avvocato sosteneva che tali somme non fossero dovute e dunque fossero indebitamente addebitate dalla società postale. La società ha proposto opposizione, e il tribunale ha poi revocato i decreti ingiuntivi. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2-quater, del d.l. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008, in relazione all’art. 145 c.p.c., sostenendo che, quando il destinatario è una persona giuridica, la notifica si perfezionerebbe anche nei confronti della persona addetta al servizio, con conseguente insussistenza dell’obbligo di invio della CAN e quindi della relativa spesa. Ha invocato anche un precedente di legittimità ritenuto favorevole.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, che il ricorso era redatto in modo non conforme ai requisiti di cui all’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., per insufficiente esposizione sommaria dei fatti e per il richiamo a fatti e atti non adeguatamente spiegati; dall’altro, ha osservato che, secondo la giurisprudenza richiamata, nelle notifiche a mezzo posta il rapporto si instaura tra l’ufficiale giudiziario e l’agente postale, non direttamente tra il notificante e l’agente postale, sicché la domanda non poteva essere proposta contro la società postale. È stata quindi confermata la soccombenza del ricorrente, con condanna alle spese del giudizio di cassazione e ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La doglianza di violazione di legge è stata formulata come motivo di ricorso per cassazione, ma non ha superato il vaglio di ammissibilità.
art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere un’esposizione sommaria dei fatti di causa e il riferimento specifico agli atti e ai documenti rilevanti; la loro omissione comporta inammissibilità.
art. 36, comma 2-quater, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31
Era invocato dal ricorrente come base per sostenere l’illegittimità dell’addebito della CAN nelle notifiche a persone giuridiche; la Corte non ne accoglie la lettura proposta, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 145 c.p.c.
Era richiamato per sostenere che la notifica a persona giuridica si perfezionasse anche nei confronti della persona addetta al servizio del destinatario; la Corte non esamina nel merito la tesi per l’inammissibilità del ricorso.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza delle condizioni per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Utilizzato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente i requisiti di autosufficienza e specificità: una carente esposizione dei fatti e il richiamo non puntuale ad atti e documenti possono determinare l’inammissibilità.
- Quando la Corte rileva una causa di inammissibilità processuale, non esamina il merito della censura sostanziale proposta.
- Nelle notifiche a mezzo posta, il rapporto giuridico rilevante si instaura tra l’ufficiale giudiziario e l’agente postale; non è quindi configurabile, di regola, un’azione del notificante direttamente contro l’agente postale sulla base di quel rapporto.
- L’onere di impostare correttamente la domanda e il ricorso grava sulla parte che agisce: la mancata corretta individuazione del rapporto e del soggetto passivo può condurre al rigetto processuale della pretesa.
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