Sentenza del 13/04/2016 n. 7284 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento notificata il 27 ottobre 2006 per IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 1999, derivante da un avviso di accertamento non impugnato. La ricorrente contestava, tra l'altro, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, l'assenza di sottoscrizione della cartella, l'omesso riconoscimento di uno sgravio conseguente a pagamenti già effettuati e l'indicazione di un importo non adeguatamente giustificato. La Corte ha tuttavia rilevato preliminarmente che la società era stata cancellata dal registro delle imprese già il 4 luglio 2000 e doveva quindi considerarsi estinta dal 1° gennaio 2004. Il ricorso originario era stato proposto dalla società quando essa era priva di capacità processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato che la causa non poteva essere proposta e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., senza esaminare nel merito le contestazioni relative alla cartella e allo sgravio. È stata disposta la compensazione delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, considerata l'evoluzione e il consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale sulle conseguenze della cancellazione della società.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La norma non prevede espressamente la sottoscrizione del concessionario quale requisito la cui mancanza comporti necessariamente la nullità della cartella di pagamento.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
È stata invocata dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di indicare nella cartella il responsabile del procedimento; la Corte non ha esaminato nel merito tale censura, poiché ha rilevato l'originario difetto di capacità processuale della società.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 24 e 32
Le disposizioni sono state richiamate in relazione alla tardività delle nuove censure introdotte nel giudizio tributario; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità originaria della causa.
Codice di procedura civile, art. 382, comma 3
Quando la causa non poteva essere proposta, la Corte di cassazione può cassare la sentenza senza rinvio, senza rimettere la controversia al giudice di merito.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
È stato richiamato per denunciare l'omessa motivazione su sgravio e importi della cartella, ma tali motivi non sono stati esaminati per il difetto originario di capacità processuale.
Massime di principio
- La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la perdita della capacità di stare in giudizio; gli eventuali rapporti residui possono trasferirsi ai soci secondo le regole della successione nei rapporti sociali.
- Se una causa tributaria è stata originariamente proposta da una società già estinta, il difetto di capacità processuale è rilevabile d'ufficio anche in cassazione e può comportare la cassazione senza rinvio della sentenza.
- Dopo l'estinzione della società, l'impugnazione deve essere proposta dai soci legittimati, con il coinvolgimento degli altri soci quali litisconsorti necessari; tuttavia, se il ricorso presenta un'evidente ragione di inammissibilità, il giudice può evitare l'integrazione del contraddittorio per ragioni di economia processuale.
- Le contestazioni sulla cartella, come sgravio, motivazione, responsabile del procedimento o quantificazione del debito, possono non essere esaminate se il processo è stato instaurato da un soggetto privo di capacità processuale.
- Le nuove censure introdotte tardivamente mediante memorie o scritti successivi al ricorso introduttivo possono essere dichiarate inammissibili, perché nel processo tributario il thema decidendum deve essere fissato tempestivamente.
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