Cassazione Penale, Sentenza n. 166/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne, deducendo principalmente violazioni procedurali con riguardo alle intercettazioni: omesso o tardivo deposito dei supporti contenenti le registrazioni e dei brogliacci; mancata comunicazione/avviso del deposito ai difensori (art. 268 c.p.p.); inutilizzabilità delle captazioni per incompletezza del fascicolo (artt. 454, 457, 454 c.p.p.); illegittimità delle proroghe delle intercettazioni per inosservanza di art. 267 c.p.p.; e, più in generale, vizio di motivazione e insufficienza della prova fondata su captazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto che le censure sulle intercettazioni fossero infondate o generiche: il mancato avviso di deposito non determina automaticamente nullità o inutilizzabilità; i brogliacci non sono sanzionati con inutilizzabilità; le registrazioni indicate nella richiesta di giudizio immediato si considerano formalmente acquisite anche se non materialmente fascicolate e devono essere conservate presso il P.M.; la tempestività delle proroghe deve essere provata specificamente rispetto alle singole scadenze e non è stata adeguatamente dedotta; motivi che replicano l'appello senza confronto critico con le argomentazioni della sentenza d'appello sono inammissibili. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e a una somma per la Cassa delle ammende (indicata nel provvedimento).
Norme richiamate
art. 268 cod. proc. pen. (deposito e avviso delle registrazioni)
La Corte ha ritenuto che l'omesso avviso di deposito non comporti automaticamente la nullità o l'inutilizzabilità delle intercettazioni quando la documentazione sia comunque conosciuta dalla difesa (es. tramite avviso ex art. 415-bis o decreto di giudizio immediato) e quando non sia provato un effettivo impedimento all'accesso all'ascolto dei file
art. 271 cod. proc. pen. (sanzioni per inosservanze in materia di intercettazioni)
La sanzione di inutilizzabilità prevista riguarda l'omessa redazione dei verbali delle intercettazioni, non l'omesso deposito dei brogliacci o dei supporti; pertanto la mancata trasmissione materiale dei nastri non comporta automaticamente l'inutilizzabilità
art. 454 cod. proc. pen. (giudizio immediato e documentazione)
Una volta indicate le intercettazioni nella richiesta di giudizio immediato, i relativi file si considerano formalmente acquisiti anche se non materialmente inseriti nel fascicolo, trattandosi di materiale non fascicolabile che deve essere conservato dal P.M. fino alla sentenza definitiva
art. 267 cod. proc. pen. (proroga delle intercettazioni)
La tempestività delle proroghe va valutata in relazione alla data di effettiva attivazione delle intercettazioni; l'eccezione di inosservanza deve essere specifica (indicare quali decreti sono intempestivi e le date) altrimenti è generica e non sindacabile in Cassazione
art. 178 lett. c) cod. proc. pen. (nullità di ordine generale)
La Corte ha ribadito che solo il concreto e provato diniego di accesso della difesa all'ascolto delle registrazioni può dar luogo a nullità generale intermedia; mere asserzioni generiche non bastano
art. 415-bis cod. proc. pen. (avviso di conclusione delle indagini)
L'avviso di conclusione delle indagini può essere considerato equipollente all'avviso di deposito ex art. 268 per consentire alla difesa di esercitare le proprie prerogative di accesso alla documentazione investigativa
art. 269 cod. proc. pen. (conservazione delle registrazioni)
Le bobine e i file audio devono essere conservati dal P.M. fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione e sono comunque a disposizione delle parti per l'ascolto o la trasposizione
art. 270 cod. proc. pen. (intercettazioni disposte in altro procedimento)
L'omesso deposito degli atti relativi a intercettazioni disposte in altro procedimento non determina di per sé l'inutilizzabilità, poiché tale sanzione non è prevista dall'art. 270
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese per ricorso inammissibile)
A fronte dell'inammissibilità dei ricorsi la Corte ha confermato l'applicazione delle conseguenze economiche previste, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma per la Cassa delle ammende
Massime di principio
- La mera mancata iscrizione materiale delle bobine o dei brogliacci nel fascicolo non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni: occorre dimostrare il concreto impedimento all'accesso e all'ascolto da parte della difesa
- L'avviso di conclusione indagini (art. 415-bis) può ritenersi equipollente all'avviso di deposito previsto dall'art. 268 ai fini delle garanzie difensive, quando consente la conoscenza effettiva della documentazione
- Le contestazioni sulle proroghe delle intercettazioni richiedono una specificazione puntuale (decreto per decreto, con date e scadenze): eccezioni generiche sono inammissibili
- La mancata redazione o deposito dei brogliacci non è sanzionata con l'inutilizzabilità delle captazioni, perché i brogliacci contengono sintesi non assimilabili ai verbali
- Se la difesa ritiene di aver subito un concreto pregiudizio nell'accesso alle intercettazioni deve tempestivamente richiedere l'ascolto o la trasposizione delle registrazioni (anche dopo provvedimenti cautelari), pena la perdita della possibilità di eccepire l'illegittimità
- In Cassazione i motivi devono contenere un confronto argomentato e specifico con le ragioni della decisione impugnata: la mera riproduzione del motivo d'appello o generiche doglianze processuali portano all'inammissibilità del ricorso
- Per impugnare l'utilizzabilità delle intercettazioni è necessario dimostrare sia l'elemento formale (violazione procedurale specifica) sia il concreto pregiudizio difensivo; altrimenti il sindacato è respinto
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