Cassazione Penale, Sentenza n. 13073/2022 del 06/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Grilli Stefano ha impugnato la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art.186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (fatto commesso il 6 settembre 2015 a Sustinente - MN). Il ricorrente denunciava: errata applicazione della normativa sulla sospensione del termine di prescrizione (art.83, comma 2, d.l. n.18/2020), vizio di motivazione, travisamento delle prove e violazione degli artt.14 Cost. e 8 CEDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha escluso l'inammissibilità del ricorso, ha rilevato però che il reato era ormai estinto per prescrizione. Applicando la disciplina della legge 5 dicembre 2005, n.251 e gli artt.157, 160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen., ha ritenuto che, trattandosi di contravvenzione, il termine massimo prescrizionale fosse di cinque anni e che tale termine fosse maturato successivamente alla sentenza di appello. La Corte ha dunque annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, eliminando anche la sanzione amministrativa accessoria applicata, e ha disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Mantova ai sensi dell'art.224, comma 3, CDS. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'assoluzione per «evidente innocenza» ai sensi dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen. è possibile solo se l'innocenza emerge dagli atti in modo assolutamente incontrovertibile, condizione non verificatasi nel caso di specie.
Norme richiamate
art.186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada)
Norma che definisce il reato contestato (guida in stato di alterazione per uso di alcool o simili). Nel provvedimento è indicata come norma incriminatrice del fatto commesso il 6/9/2015.
art.83, comma 2, d.l. n.18/2020
Richiamata dal ricorrente come causa di sospensione della prescrizione connessa alle misure emergenziali; la Corte ha ritenuto comunque che, alla luce della disciplina della prescrizione applicabile al fatto, il termine massimo si sia comunque estinto.
legge 5 dicembre 2005, n.251
Applicata per determinare la disciplina transitoria sulla prescrizione per reati commessi prima di modifiche successive: ha portato, in combinazione con le norme del codice penale, a qualificare il reato come contravvenzione soggetta a termine massimo prescrizionale quinquennale.
art.157 cod.pen.
Parte della disciplina sulla determinazione della durata della prescrizione in relazione alla pena edittale, utilizzata congiuntamente alle altre norme per fissare il termine massimo per la contravvenzione.
art.160, comma 3, cod.pen.
Norma richiamata nel calcolo del termine prescrizionale in rapporto alle pene edittali ridotte per le contravvenzioni; contribuisce, con gli altri articoli, a stabilire il quinquennio massimo.
art.161, comma 2, cod.pen.
Ulteriore disposizione sul computo del termine massimo della prescrizione per le contravvenzioni, usata nella determinazione complessiva del termine prescrizionale applicabile al caso.
art.129, comma 2, cod.proc.pen.
Stabilisce le condizioni per pronunciare assoluzione per evidente innocenza: il requisito è molto rigoroso (innocenza da atti incontrovertibili). La Corte ha ritenuto che tale condizione non fosse soddisfatta e che quindi non fosse possibile assolvere per convincimento di innocenza, dovendo applicarsi invece la causa estintiva della prescrizione.
art.14 Cost.
Richiamato dal ricorrente (violazione dei diritti di difesa), ma la Corte non ha ritenuto tale vizio fondante per escludere la prescrizione o portare all'assoluzione per evidente innocenza.
art.8 CEDU
Richiamato dal ricorrente (diritto alla vita privata e familiare), ma non ritenuto idoneo a impedire la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nel caso concreto.
art.224, comma 3, Codice della Strada
Prevede comunicazioni al Prefetto in relazione a provvedimenti giudiziari su reati stradali; la Corte ha ordinato l'invio di copia della sentenza al Prefetto di Mantova ai fini amministrativi conseguenti.
Massime di principio
- Per determinare se un reato è estinto per prescrizione è necessario applicare la normativa vigente al momento del fatto e le disposizioni transitorie (es. legge n.251/2005) insieme agli articoli del codice penale che fissano i termini prescrizionali.
- La sospensione della prescrizione disposta da provvedimenti emergenziali (es. d.l. n.18/2020) può rilevare, ma il suo effetto va valutato nel contesto dei termini massimi stabiliti dalla legge; non sempre impedisce l'estinzione se il termine massimo è comunque maturato.
- L'assoluzione per "evidente innocenza" ai sensi dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen. è ammessa solo quando l'innocenza emerge in modo assolutamente incontrovertibile dagli atti: se manca questa evidenza, il giudice non può assolvere ma deve applicare la causa di estinzione se presente (es. prescrizione).
- Quando la prescrizione si verifica dopo la sentenza di appello ma prima della cassazione, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato e disporre la cancellazione delle sanzioni accessorie correlate.
- In situazioni analoghe è importante verificare l'esatto inizio e computo dei termini prescrizionali, eventuali sospensioni/interruzioni e la natura del reato (contravvenzione vs delitto), poiché ciò influisce notevolmente sulla durata massima utile alla prescrizione.
- Le questioni di diritto costituzionale o di CEDU sollevate dal ricorrente richiedono che emergano elementi concretamente idonei a incidere sul giudizio penale; la semplice eccezione formale non impedisce l'applicazione della prescrizione ove questa sia maturata.
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