Deliberazione n. 364 del 14/05/2026
Provvedimento del 14 maggio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 6 maggio 2026 nei confronti dei gestori delle piattaforme indicate dalla persona interessata, a seguito di una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le società sono state ingiunte di impedire immediatamente la diffusione del materiale sessualmente esplicito segnalato, trasmesso in formato hash, e di conservare per dodici mesi eventuali copie acquisite in chiaro esclusivamente a fini probatori, con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito segnalato presso Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e YouTube.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento del 14 maggio 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante, di quattro determinazioni urgenti adottate il 6 maggio 2026 nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e YouTube. L’intervento è stato avviato a seguito della segnalazione di una persona interessata che ha dichiarato di trovarsi in una delle situazioni contemplate dall’art. 144-bis del Codice privacy, relativo al rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Segnalazione e competenza del Garante
L’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139 e convertito dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205, attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, quando vi sia un fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, riguardanti il segnalante e destinati a rimanere privati, possano essere diffusi attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso.
La disposizione prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. Nel caso esaminato, la persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti di Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e YouTube.
Adozione d’urgenza delle misure
L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto con deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salva la successiva ratifica del Garante.
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 223, 224, 225 e 226 del 6 maggio 2026. Le determinazioni sono state trasmesse alle società interessate con note della stessa data.
Destinatari dei provvedimenti
Le misure sono state adottate nei confronti di:
- Facebook Italy;
- Meta Platforms Ireland Limited;
- Telegram FZ-LLC;
- TikTok Technology Limited;
- Google Italy S.r.l.;
- Google LLC;
- Google Ireland.
Le società sono state coinvolte in relazione alle piattaforme indicate nella segnalazione, vale a dire Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e YouTube.
Misure di impedimento della diffusione
Il primo obbligo imposto ai gestori consiste nell’adozione immediata di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione. Il materiale è stato trasmesso ai destinatari in formato hash, così da consentire l’individuazione e il blocco dei contenuti corrispondenti senza necessità di diffondere il materiale in chiaro.
Conservazione del materiale a fini probatori
Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme. La conservazione è stata limitata alle seguenti finalità e condizioni:
- esclusiva finalità probatoria;
- durata di dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per tale finalità.
La prescrizione non riguarda quindi una conservazione generalizzata, ma l’eventuale materiale acquisito in chiaro nell’ambito delle attività di gestione della segnalazione e del blocco della diffusione.
Ratifica del Collegio
Dopo l’adozione delle determinazioni urgenti, sono state acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione presente agli atti. Con il provvedimento del 14 maggio 2026, il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato integralmente i provvedimenti nn. 223/2026, 224/2026, 225/2026 e 226/2026 adottati il 6 maggio 2026.
Il provvedimento ha natura di ratifica delle misure urgenti già adottate e non contiene un’ordinanza ingiunzione né l’indicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Non sono inoltre riportati ulteriori termini di adempimento rispetto all’immediatezza dell’obbligo di impedire la diffusione e al periodo di conservazione probatoria di dodici mesi.
Punti principali
Base normativa dell’intervento
Il procedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. Il Garante deve decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.
Segnalazione e piattaforme coinvolte
La persona interessata ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti di Facebook, Instagram, Telegram, TikTok e YouTube. Le misure sono state indirizzate a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland.
Misure urgenti adottate
Il dirigente competente ha ingiunto alle società l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
È stata prescritta la conservazione per dodici mesi, decorrenti dal ricevimento dei provvedimenti, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento del 14 maggio 2026, il Collegio ha ratificato i provvedimenti dirigenziali urgenti nn. 223-226 del 6 maggio 2026, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019.
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