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Sentenza

Sentenza del 11/11/2016 n. 23052 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche deducendo, in via principale, che l'appello del contribuente era stato depositato oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dalla normativa sul processo tributario. In particolare, la notifica dell'appello risultava ricevuta il 21 maggio 2007, mentre il deposito presso la segreteria della CTR era avvenuto il 22 giugno 2007, oltre la scadenza del 20 giugno. L'Agenzia aveva inoltre contestato nel merito l'applicazione dell'esenzione IVA alle prestazioni di chiropratica, sostenendo che tale attività non rientrasse tra le professioni mediche o paramediche riconosciute dallo Stato. Il contribuente aveva proposto ricorso incidentale per omessa pronuncia sulla censura relativa alla mancata redazione del processo verbale di constatazione prima dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo tardivo il deposito dell'appello e quindi inammissibile l'impugnazione del contribuente. Il termine di trenta giorni era decorso anche considerando come dies a quo la data di ricezione della notifica. Il secondo motivo, relativo all'esenzione IVA delle prestazioni di chiropratica, è stato dichiarato assorbito e non è stato esaminato nel merito. Il controricorso e il ricorso incidentale del contribuente sono stati dichiarati inammissibili per mancanza della prova della loro notificazione. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio, poiché il processo non poteva essere proseguito. W.J.G. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.625 euro oltre alle spese prenotate a debito; la liquidazione delle spese dei precedenti gradi è stata rimessa al giudice che aveva pronunciato la sentenza cassata.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2

    L'appellante deve depositare nella segreteria della Commissione tributaria adita l'originale del ricorso notificato o copia dello stesso entro trenta giorni dalla proposizione dell'appello.

    Il mancato deposito tempestivo dell'atto di appello comporta l'inammissibilità dell'impugnazione. La sanzione può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 1 e 2

    Il ricorso notificato deve essere depositato presso la segreteria della Commissione tributaria entro il termine previsto dalla legge, unitamente alla prova della notificazione.

    Le regole sul deposito del ricorso si applicano anche all'appello per effetto del richiamo operato dall'art. 53, comma 2. Il termine è perentorio.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10

    La disposizione disciplina le operazioni esenti IVA, tra cui alcune prestazioni sanitarie. La questione dell'applicabilità dell'esenzione alla chiropratica non è stata decisa nel merito perché il ricorso dell'Agenzia è stato accolto per una ragione processuale.

  • Direttiva 77/388/CEE, art. 13

    La norma europea riguarda l'esenzione IVA per determinate prestazioni sanitarie. Il relativo motivo dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito.

  • Codice di procedura civile, art. 382, comma 3

    Consente alla Corte di cassazione di cassare la sentenza senza rinvio quando accerta che il processo non poteva essere proseguito, come nel caso di appello inammissibile per tardivo deposito.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12

    La disposizione era stata invocata dal contribuente in relazione alla mancata redazione del processo verbale di constatazione prima dell'avviso di accertamento, ma la relativa questione non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il deposito dell'atto di appello entro il termine di trenta giorni dalla notificazione è un adempimento essenziale e perentorio: il suo mancato rispetto determina l'inammissibilità dell'appello.
  • Quando la notificazione dell'impugnazione avviene per posta, è prudente calcolare il termine dalla data di ricezione, poiché anche secondo il criterio più favorevole della ricezione il deposito tardivo può rendere comunque inammissibile il ricorso.
  • L'inammissibilità dell'appello può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo e impedisce l'esame delle questioni sostanziali, come il diritto all'esenzione IVA.
  • Un ricorso incidentale o un controricorso deve essere corredato dalla prova della propria notificazione; in mancanza, può essere dichiarato inammissibile.
  • La cassazione senza rinvio è possibile quando l'impugnazione è inammissibile e il processo non può validamente proseguire davanti al giudice di merito.
  • Quando la decisione viene annullata per una ragione processuale assorbente, la Corte non è tenuta a pronunciarsi sulle questioni di merito, anche se potenzialmente rilevanti per la controversia.

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