Ordinanza n. 78/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, - del decreto prot/rifso/2025 n. 688 del 25 ottobre 2025 del Questore di Firenze, notificato l'11 novembre 2025, di rifiuto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Firenze di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Firenze ha rifiutato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma riferisce che, in sede di valutazione sommaria, la domanda appare assistita da fumus boni iuris anche alla luce di recenti determinazioni del Giudice di Pace. È inoltre evidenziata la presenza sul territorio nazionale di una figlia minore in tenerissima età, nonché la regolare posizione lavorativa e abitativa del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente l'efficacia del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno nelle more della definizione del giudizio di merito. Il fumus boni iuris è stato ravvisato, con valutazione necessariamente sommaria, anche in relazione alle recenti determinazioni del Giudice di Pace. Il periculum in mora è stato individuato nel grave e irreparabile pregiudizio derivante dalla possibile compromissione della legittima permanenza del ricorrente sul territorio nazionale, tenuto conto della presenza di una figlia minore in tenerissima età e della regolare situazione lavorativa e abitativa. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 22 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è stata applicata quale fondamento dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, ravvisati nel fumus boni iuris e nel pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris deve essere valutato secondo il criterio sommario proprio della fase, senza anticipare la decisione definitiva sul merito.
- Il pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare può essere ravvisato nella compromissione della legittima permanenza di uno straniero sul territorio nazionale, tenendo conto dei suoi legami familiari e della sua regolare posizione lavorativa e abitativa.
- La sospensione cautelare dell'efficacia di un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno può essere concessa quando risultino cumulativamente un apprezzabile fumus boni iuris e il rischio concreto di un pregiudizio grave e irreparabile.
Come è indicizzato
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