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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3684/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per fabbricazione di bottiglie incendiarie e danneggiamento seguito da incendio (lanci di molotov nel giardino di una abitazione). Le censure riguardano: (i) la insufficiente prova di partecipazione e la non riconducibilità delle condotte ai singoli imputati (difetto di indizi gravi, precisi e concordanti; incongruenze su targa e colore dell'auto; distanza temporale tra fatti e fermo); (ii) la qualificazione delle bottiglie come congegni incendiari/armi da guerra e la capacità offensiva degli ordigni; (iii) la possibile configurabilità del reato come tentativo anziché consumazione; (iv) il diniego dell'attenuante di cui all'art. 5 L. 895/1967 e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei ricorsi ritenendo inammissibili o infondati gran parte dei motivi (in particolare quelli che chiedevano una rivalutazione di merito degli elementi probatori). Ha confermato la qualificazione delle bottiglie come congegni incendiari equiparabili a armi da guerra sulla base della giurisprudenza consolidata e degli elementi probatori (liquido infiammabile e pezzo di stoffa rinvenuti nell'autovettura, pedinamento, acquisto di bottiglia). Tuttavia ha accolto parzialmente il motivo relativo al diniego dell'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895/1967 sollevato da Pietrobattista, ritenendo la motivazione della Corte territoriale inadeguata su quel punto e disponendo l'annullamento con rinvio limitatamente a tale circostanza attenuante. L'annullamento con rinvio è stato esteso anche agli altri coimputati sul punto non esclusivamente personale. Nel resto la sentenza di merito è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895

    Prevede la circostanza attenuante della lieve entità nel reato con armi; la Corte richiede una valutazione motivata di profili soggettivi e oggettivi, nonché di quantità e potenzialità delle armi, per riconoscere o negare l'attenuante

  • art. 1 legge 18 aprile 1975 n. 110

    Equipara a armi da guerra le "bottiglie e gli involucri esplosivi o incendiari"; la giurisprudenza applica tale equiparazione anche alle molotov realizzate con plastica se dotate di stoppino o idoneo innesco

  • art. 424 cod. pen. (danneggiamento seguito da incendio)

    Per integrare il reato è necessario che la condotta determini un pericolo di incendio; i giudici hanno ritenuto sufficiente la potenzialità micidiale degli ordigni e l'oggetto del danneggiamento (pertinenze di un'abitazione)

  • art. 81 cod. pen. (continuazione)

    Applicata per valutare la continuazione tra le condotte; la Corte di legittimità ha giudicato inammissibili le censure difensive sulla misura dell'aumento per genericità

  • art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)

    Il giudice di merito esercita discrezionalità nella quantificazione della pena; la Cassazione sindaca solo l'adeguatezza argomentativa, non la valutazione di merito

  • art. 587 cod. proc. pen. (estensione dell'impugnazione)

    Consente l'estensione degli effetti dell'annullamento a coimputati non ricorrenti quando il motivo accolto non sia esclusivamente personale

  • art. 627, comma 5, cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale usato per spiegare quando un coimputato si considera non ricorrente ai fini dell'estensione dell'impugnazione

Massime di principio

  • La Suprema Corte non riesamina i fatti di merito: le contestazioni sulla valutazione delle prove sono difficili da accogliere se i giudici di merito hanno fornito una motivazione coerente e logica.
  • Una bottiglia ad uso incendiario (molotov) è equiparata ad arma da guerra se dotata di elementi idonei all'innesco/permantenza della fiamma; il ritrovamento di liquido infiammabile e materiale da stoppino nei pressi o nel veicolo rafforza la qualificazione.
  • La presenza di imputati a bordo del mezzo che ha trasportato il materiale utilizzabile per l'ordigno, unita a comportamenti (pedinamento, acquisto di bottiglia) e movente, può legittimare la responsabilità per concorso anche senza prova che ciascuno abbia materialmente lanciato l'ordigno.
  • Per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 5 L. 895/1967 il giudice deve valutare in modo specifico sia gli aspetti oggettivi (quantità, qualità e potenzialità delle armi) sia quelli soggettivi; una motivazione generica sul punto può determinare annullamento e rinvio.
  • Le censure sulla misura della pena e sul riconoscimento delle attenuanti generiche richiedono una critica argomentata: la discrezionalità del giudice di merito è rispettata dalla Cassazione purché la decisione sia adeguatamente motivata.
  • L'annullamento parziale ottenuto da un ricorrente per motivi non esclusivamente personali può essere esteso ai coimputati anche se questi non hanno impugnato quel preciso punto, per evitare disparità di trattamento.

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