Cassazione Penale, Sentenza n. 3684/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per fabbricazione di bottiglie incendiarie e danneggiamento seguito da incendio (lanci di molotov nel giardino di una abitazione). Le censure riguardano: (i) la insufficiente prova di partecipazione e la non riconducibilità delle condotte ai singoli imputati (difetto di indizi gravi, precisi e concordanti; incongruenze su targa e colore dell'auto; distanza temporale tra fatti e fermo); (ii) la qualificazione delle bottiglie come congegni incendiari/armi da guerra e la capacità offensiva degli ordigni; (iii) la possibile configurabilità del reato come tentativo anziché consumazione; (iv) il diniego dell'attenuante di cui all'art. 5 L. 895/1967 e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei ricorsi ritenendo inammissibili o infondati gran parte dei motivi (in particolare quelli che chiedevano una rivalutazione di merito degli elementi probatori). Ha confermato la qualificazione delle bottiglie come congegni incendiari equiparabili a armi da guerra sulla base della giurisprudenza consolidata e degli elementi probatori (liquido infiammabile e pezzo di stoffa rinvenuti nell'autovettura, pedinamento, acquisto di bottiglia). Tuttavia ha accolto parzialmente il motivo relativo al diniego dell'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895/1967 sollevato da Pietrobattista, ritenendo la motivazione della Corte territoriale inadeguata su quel punto e disponendo l'annullamento con rinvio limitatamente a tale circostanza attenuante. L'annullamento con rinvio è stato esteso anche agli altri coimputati sul punto non esclusivamente personale. Nel resto la sentenza di merito è stata confermata.
Norme richiamate
art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895
Prevede la circostanza attenuante della lieve entità nel reato con armi; la Corte richiede una valutazione motivata di profili soggettivi e oggettivi, nonché di quantità e potenzialità delle armi, per riconoscere o negare l'attenuante
art. 1 legge 18 aprile 1975 n. 110
Equipara a armi da guerra le "bottiglie e gli involucri esplosivi o incendiari"; la giurisprudenza applica tale equiparazione anche alle molotov realizzate con plastica se dotate di stoppino o idoneo innesco
art. 424 cod. pen. (danneggiamento seguito da incendio)
Per integrare il reato è necessario che la condotta determini un pericolo di incendio; i giudici hanno ritenuto sufficiente la potenzialità micidiale degli ordigni e l'oggetto del danneggiamento (pertinenze di un'abitazione)
art. 81 cod. pen. (continuazione)
Applicata per valutare la continuazione tra le condotte; la Corte di legittimità ha giudicato inammissibili le censure difensive sulla misura dell'aumento per genericità
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
Il giudice di merito esercita discrezionalità nella quantificazione della pena; la Cassazione sindaca solo l'adeguatezza argomentativa, non la valutazione di merito
art. 587 cod. proc. pen. (estensione dell'impugnazione)
Consente l'estensione degli effetti dell'annullamento a coimputati non ricorrenti quando il motivo accolto non sia esclusivamente personale
art. 627, comma 5, cod. proc. pen.
Riferimento procedurale usato per spiegare quando un coimputato si considera non ricorrente ai fini dell'estensione dell'impugnazione
Massime di principio
- La Suprema Corte non riesamina i fatti di merito: le contestazioni sulla valutazione delle prove sono difficili da accogliere se i giudici di merito hanno fornito una motivazione coerente e logica.
- Una bottiglia ad uso incendiario (molotov) è equiparata ad arma da guerra se dotata di elementi idonei all'innesco/permantenza della fiamma; il ritrovamento di liquido infiammabile e materiale da stoppino nei pressi o nel veicolo rafforza la qualificazione.
- La presenza di imputati a bordo del mezzo che ha trasportato il materiale utilizzabile per l'ordigno, unita a comportamenti (pedinamento, acquisto di bottiglia) e movente, può legittimare la responsabilità per concorso anche senza prova che ciascuno abbia materialmente lanciato l'ordigno.
- Per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 5 L. 895/1967 il giudice deve valutare in modo specifico sia gli aspetti oggettivi (quantità, qualità e potenzialità delle armi) sia quelli soggettivi; una motivazione generica sul punto può determinare annullamento e rinvio.
- Le censure sulla misura della pena e sul riconoscimento delle attenuanti generiche richiedono una critica argomentata: la discrezionalità del giudice di merito è rispettata dalla Cassazione purché la decisione sia adeguatamente motivata.
- L'annullamento parziale ottenuto da un ricorrente per motivi non esclusivamente personali può essere esteso ai coimputati anche se questi non hanno impugnato quel preciso punto, per evitare disparità di trattamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3374/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3376/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3378/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3379/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3380/2024 del 29/01/2024
- Sentenza penale · 29 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3382/2024 del 29/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →