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Sentenza

Sentenza n. 1468/2026 - Torino, Sezione 3

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Biella – U.T.G. alle istanze di inserimento in struttura di accoglienza ai sensi del D.Lgs. 142/2015, presentate dal sig. Abdoulaye Camara in data 27.1.2026 e 20.4.2026, in quanto richiedente protezione internazionale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Abdoulaye Camara il 22/6/2026, previa conversione del rito, per l’annullamento del provvedimento di rigetto della domanda del sig. Abdoulaye Camara di inserimento in struttura di accoglienza ai sensi del D.Lgs. 142/2015, in quanto richiedente protezione internazionale, n. 0017688/2025 Area IV datato 3.6.2026 emesso dalla Prefettura di Biella – Ufficio Territoriale del Governo comunicato a mezzo pec il 3.6.2026;

Giustizia amministrativa202600909

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenza non definitivaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulle istanze di inserimento in struttura di accoglienza e, con motivi aggiunti, provvedimento prefettizio di rigetto della domanda

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Biella sulle istanze di inserimento in una struttura di accoglienza presentate in qualità di richiedente protezione internazionale. Nelle more del giudizio, la Prefettura ha adottato il provvedimento conclusivo, comunicato il 3 giugno 2026, con cui ha rigettato la domanda. Tale atto è stato impugnato con motivi aggiunti, previa richiesta di conversione del rito. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento di rigetto, poiché la pronuncia si limita alla definizione del ricorso principale sul silenzio e al rinvio della decisione sull'istanza cautelare relativa ai motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha disposto la conversione del rito da speciale a ordinario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 e 117, comma 5, c.p.a., poiché nel corso del giudizio è stato adottato l'atto conclusivo del procedimento, impugnato con motivi aggiunti. Ha dichiarato improcedibile il ricorso principale avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuto meno il silenzio a seguito dell'adozione del provvedimento espresso. La decisione sull'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 luglio 2026. La regolazione delle spese è stata rimessa alla decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito avverso il silenzio della pubblica amministrazione; l'adozione sopravvenuta dell'atto conclusivo determina il venir meno dell'interesse alla decisione sulla domanda originaria.

  • art. 32 c.p.a.

    Richiamato, in combinato disposto con l'art. 117, comma 5, c.p.a., quale base per la conversione dal rito speciale al rito ordinario dopo l'adozione dell'atto conclusivo impugnato con motivi aggiunti.

  • art. 117, comma 5, c.p.a.

    Consente la gestione processuale della sopravvenienza dell'atto conclusivo nel giudizio sul silenzio e fonda, insieme all'art. 32 c.p.a., la conversione del rito.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione in forma semplificata; nel caso concreto è stato utilizzato per pronunciare una sentenza non definitiva di improcedibilità sul ricorso principale.

  • d.lgs. 142/2015

    Disciplina, secondo quanto emerge dal provvedimento, l'inserimento dei richiedenti protezione internazionale nelle strutture di accoglienza; il merito del diniego prefettizio non è stato deciso.

Massime di principio

  • Nel giudizio proposto ai sensi dell'art. 117 c.p.a., l'adozione sopravvenuta dell'atto conclusivo del procedimento fa venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda originaria contro il silenzio e comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando, durante un giudizio sul silenzio, l'amministrazione adotta l'atto conclusivo e questo viene impugnato con motivi aggiunti, il giudice può convertire il rito da speciale a ordinario ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 e 117, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta impugnazione dell'atto conclusivo con motivi aggiunti non determina automaticamente la decisione immediata sul merito dell'atto né sulla relativa istanza cautelare: tali questioni possono essere rinviate a una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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