Sentenza del 23/07/2015 n. 3467 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - Prove documentali - Mancata allegazione -Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'avviso di accertamento per la mancata allegazione delle prove documentali poste a fondamento della pretesa tributaria. Secondo la contestazione, l'assenza di tali documenti avrebbe impedito una piena conoscenza delle ragioni dell'accertamento e avrebbe compromesso il diritto di difesa.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La mancata allegazione all'avviso delle prove documentali non comporta, di per sé, l'illegittimità dell'atto. È sufficiente che l'Amministrazione abbia indicato in modo chiaro le ragioni della pretesa tributaria, anche mediante motivazione per relationem. L'onere dell'Amministrazione di dimostrare in giudizio la fondatezza della pretesa opera nella fase contenziosa davanti al giudice tributario e non impone necessariamente l'allegazione di tutte le prove all'avviso.
Norme richiamate
Principio dell'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento
La motivazione deve esplicitare chiaramente, anche per relationem, le ragioni della pretesa avanzata.
L'avviso è legittimo quando consente al contribuente di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, anche se i documenti probatori richiamati non sono materialmente allegati.
Principio dell'onere della prova nel processo tributario
L'onere probatorio incombente sull'Amministrazione finanziaria opera nel momento in cui si apre il contenzioso davanti al giudice tributario.
L'Amministrazione deve dimostrare in giudizio la fondatezza dell'accertamento, ma tale obbligo probatorio non coincide con un obbligo generale di allegare tutte le prove all'avviso.
Massime di principio
- La mancata allegazione dei documenti richiamati nell'avviso non determina automaticamente la nullità o l'illegittimità dell'accertamento.
- È essenziale verificare se l'avviso esponga in modo comprensibile i fatti, le norme applicate e il percorso logico seguito dall'Amministrazione.
- La motivazione per relationem è normalmente ammissibile, purché il documento richiamato sia individuato con sufficiente precisione e il contribuente possa comprenderne il contenuto o accedervi secondo le regole applicabili.
- La prova della fondatezza della pretesa deve essere fornita dall'Amministrazione nel processo tributario; la carenza probatoria può quindi rilevare in giudizio anche quando non incide, da sola, sulla validità formale dell'avviso.
- Per contestare efficacemente l'atto occorre distinguere tra difetto di motivazione, che può incidere sulla legittimità dell'avviso, e semplice mancata produzione o allegazione di documenti, che riguarda principalmente la prova della pretesa.
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