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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35926/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitore)

La controversia

Gli eredi di una investitrice deceduta hanno chiesto, quali aventi causa, di far dichiarare la nullità del contratto quadro di investimento e dei successivi ordini di acquisto di obbligazioni "Bond Cirio", deducendo il difetto di forma scritta del contratto quadro ex art. 23 T.U.F. e la nullità della clausola con cui il cliente attestava di aver ricevuto copia del contratto. In subordine, hanno domandato la risoluzione degli acquisti e, in estremo subordine, il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale e precontrattuale, oltre alla restituzione delle somme investite. La Corte d’appello aveva escluso la nullità formale, ritenuto inammissibile o infondata la censura sulla clausola di ricezione copia, e aveva comunque negato il nesso causale tra inadempimenti informativi della banca e danno, valorizzando la pregressa esperienza e propensione al rischio dell’investitrice. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione dell’art. 23 T.U.F. e degli artt. 33 ss. cod. cons. per la forma del contratto e la mancata prova della consegna della copia; violazione degli artt. 112 c.p.c., 33 cod. cons., 1324 e 1421 c.c. per avere la corte dichiarato nuova e inammissibile la questione di vessatorietà; ulteriore violazione delle norme sulla clausola ricognitiva/confessoria; violazione dell’art. 342 c.p.c. per l’inammissibile declaratoria di novità di censure sugli obblighi informativi; violazione degli artt. 23 T.U.F., 1218 e 2697 c.c. per avere escluso il nesso causale sulla sola base dell’esperienza dell’investitore e di precedenti operazioni rischiose.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi di ricorso. Ha ritenuto che la clausola con cui il cliente dichiara di aver ricevuto copia del contratto quadro abbia natura meramente ricognitiva o confessoria e non rientri nell’ambito dell’art. 33 cod. cons.; da ciò ha fatto discendere l’inammissibilità anche delle censure collegate sulla pretesa nullità/vessatorietà della clausola e sulla forma del contratto. Ha invece accolto il quinto motivo, affermando che l’obbligo informativo dell’intermediario è preordinato a riequilibrare l’asimmetria informativa e genera una presunzione di nesso causale tra inadempimento informativo e pregiudizio, superabile solo con prova contraria specifica; la generica propensione al rischio dell’investitore e la pregressa operatività in strumenti analogamente rischiosi non bastano a vincere tale presunzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 23 T.U.F.

    Il contratto quadro di investimento deve rispettare il requisito della forma scritta; tuttavia la contestazione sulla specifica clausola di ricezione copia è stata ritenuta irrilevante ai fini della validità formale in quanto la clausola ha valore ricognitivo e non negoziale.

  • artt. 33 ss. cod. cons.

    Le clausole meramente ricognitive o confessorie, come quella di avvenuta ricezione della copia contrattuale, non rientrano di per sé tra le clausole vessatorie contemplate dalla disciplina consumeristica.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile poiché, anche a voler superare il profilo di novità rilevato dalla Corte d’appello, permaneva una ratio decidendi autonoma e sufficiente di infondatezza della doglianza.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato ai fini dell’applicabilità della disciplina generale del contratto agli atti unilaterali nei limiti della compatibilità, ma la Corte ha escluso che la clausola in esame avesse natura negoziale.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato in relazione alla rilevabilità d’ufficio della nullità, ma la Corte ha escluso che la clausola contestata integrasse una causa di nullità rilevante ai sensi della norma invocata.

  • art. 342 c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità del motivo di appello per asserita novità è stata considerata irrilevante ai fini del ricorso per cassazione quando permane una autonoma ratio di infondatezza non adeguatamente censurata.

  • art. 1218 c.c.

    L’inadempimento degli obblighi informativi dell’intermediario può fondare responsabilità contrattuale e presuppone la verifica del nesso causale con il pregiudizio allegato.

  • art. 2697 c.c.

    La prova contraria alla presunzione di nesso causale non può essere desunta in via automatica da una generica propensione al rischio dell’investitore, ma richiede elementi specifici e pertinenti al singolo investimento.

Massime di principio

  • La dichiarazione inserita in un contratto con cui una parte attesta di aver ricevuto copia del documento ha natura meramente ricognitiva o confessoria e non integra, di regola, una clausola negoziale vessatoria ai sensi della disciplina consumeristica.
  • Quando una decisione di merito si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, la censura rivolta solo a una diversa ragione di inammissibilità non è idonea a determinare la cassazione della sentenza.
  • Nelle controversie relative a servizi di investimento, l’inadempimento degli obblighi informativi dell’intermediario fa presumere il nesso causale con il danno dell’investitore; per vincere tale presunzione non basta dimostrare una generica inclinazione al rischio o precedenti operazioni speculative.
  • L’investitore, anche se esperto o speculativamente orientato, deve poter valutare consapevolmente il singolo prodotto finanziario alla luce delle specifiche informazioni sui suoi fattori di rischio; la prova liberatoria dell’intermediario deve quindi essere specifica e non generica.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaClausole vessatorieImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioConsumatoriProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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