Cassazione Penale, Sentenza n. 12497/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. per i reati di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p., capo Al) e di estorsione aggravata in concorso (capo A8). Il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p. sulla base di intercettazioni, videoriprese, dichiarazioni di collaboratori di giustizia (in particolare Domenico AGRESTA), informative di polizia giudiziaria e plurime conversazioni rilevanti (19/9/2021, 17/10/2021, 22/10/2021, 16/11/2021) che documentavano il recupero del credito e la ripartizione delle somme (4.000 euro a Giuseppe Barbaro e 6.000 euro a Francesco). Per il capo Al) il Tribunale ha inoltre valorizzato contatti e frequentazioni con soggetti già condannati per 416-bis e dichiarazioni del collaboratore che attribuivano a Francesco la dote di "padrino", nonché intercettazioni del 2022 con minacce e propositi violenti e l'utilizzo di telefoni dedicati per comunicazioni con il padre. Il difensore aveva impugnato sostenendo genericità delle censure, inesistenza di prova di inserimento organico nell'organizzazione, scarsa rilevanza del procedimento "Cerbero" e inconferenza delle dichiarazioni di AGRESTA, nonché che l'episodio estorsivo potesse ravvisare al più un errore di diritto (art. 393 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha ritenuto le censure in gran parte generiche o di merito non sindacabili in sede di legittimità; ha confermato che le dichiarazioni del collaboratore sono apprezzabili come elemento di contesto (non unico decisivo) e che gli elementi oggettivi acquisiti (intercettazioni, videoriprese, informative e contatti con soggetti condannati per 416-bis) colmavano il necessario quadro indiziario ai fini dell'art. 273 c.p.p. Ha altresì osservato che la critica al richiamo al procedimento "Cerbero" mancava di specificità e che la valutazione del rapporto di complicità padre-figlio era questione di merito.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma sulla associazione di tipo mafioso; è stata applicata nel quadro dell'accusa e valutata attraverso elementi indiziari quali contatti con soggetti condannati, dichiarazioni di collaboratori e condotte (uso di telefoni dedicati, propositi di violenza) che dimostrano attività collegata alla cosca.
art. 273 cod. proc. pen.
Disposizione che fissa lo standard probatorio per la custodia cautelare (gravità indiziaria); la Corte ha ritenuto che tale livello fosse raggiunto grazie a intercettazioni, videoriprese, informative e dichiarazioni di collaboratori valutate nel loro complesso.
art. 629 cod. pen.
Norma relativa all'estorsione; richiamata nel giudizio in relazione alla qualificazione della condotta estorsiva contestata (capo A8) in concorso e con aggravanti.
art. 628, secondo comma, n. 3) cod. pen.
Riferimento normativo connesso alla tipizzazione dell'estorsione aggravata (richiesto per la valutazione del capo A8), utilizzato per collegare la condotta contestata agli estremi dell'aggravante.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Norma collegata alla disciplina dell'associazione mafiosa e della contestazione di ruoli/agevolazioni; citata in relazione alla contestazione della posizione associativa dell'imputato.
art. 393 cod. pen.
Richiamata dalla difesa per sostenere che l'azione contestata potesse essere stata compiuta nella convinzione di esercitare un 'proprio' diritto (attenuando la rilevanza penale); la Corte non ha ritenuto questa ricostruzione sostenuta dagli elementi probatori complessivi.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha rimesso gli adempimenti alla cancelleria.
Massime di principio
- Per la custodia cautelare ex art. 273 c.p.p. la valutazione è complessiva: intercettazioni, videoriprese, informative e dichiarazioni di collaboratori possono essere cumulate per delineare la gravità indiziaria; dichiarazioni di collaboratori possono valere come elemento di contesto purché integrate da elementi oggettivi.
- In sede di legittimità la Corte non riesamina il merito dei fatti ma verifica la correttezza dell'applicazione della legge e la logicità della motivazione; censure generiche o che chiedono una rivalutazione dei fatti sono inammissibili/rigettate.
- Le dichiarazioni di collaboratori non devono necessariamente provare da sole l'appartenenza organica a Cosa Nostra/ndrangheta: possono conferire supporto probatorio se riscontrate o integrate da altri elementi (contatti, condotte, intercettazioni).
- La presenza di precedenti, contatti o frequentazioni con soggetti condannati per reati associativi può essere valorizzata come elemento indiziario rilevante per l'appartenenza o l'aggancio a strutture criminali, se contestualizzata e non usata come unico fondamento.
- Per contestare efficacemente misure cautelari in Cassazione è necessario proporre censure specifiche e puntuali (indicare quali argomentazioni il giudice ha omesso o quale vizio di diritto è intervenuto), evitando ricostruzioni meramente valutative o generiche.
- Nelle ipotesi di estorsione, per escludere l'elemento della violenza o della minaccia è utile dimostrare l'assenza di incontri, contatti o pressioni e la presenza di un titolo giuridico o di apprezzabili elementi che giustifichino la pretesa; l'esistenza di pagamenti in favore di terzi senza documentazione favorisce la qualificazione estorsiva.
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