Sentenza n. 975/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di monetizzazione di 22 giorni di ferie maturate e non godute negli anni 2019 e 2020
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, collocato in quiescenza dal 1° giugno 2020, aveva maturato 22 giorni di ferie non godute, di cui 3 relativi al 2019 e 19 al 2020. Dopo avere richiesto la fruizione delle ferie a decorrere dal 4 aprile 2020, aveva utilizzato nei medesimi periodi i permessi retribuiti ex art. 33 l. 104/1992, anche per effetto dell’ampliamento disposto dalla normativa emergenziale. Aveva quindi chiesto la monetizzazione delle ferie residue, ma l’Amministrazione aveva negato il beneficio richiamando il divieto generale previsto dall’art. 5, comma 8, d.l. 95/2012. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’art. 36 Cost., sostenendo che il divieto di monetizzazione deve essere interpretato in modo conforme al diritto eurounitario e non opera quando la mancata fruizione non sia imputabile al lavoratore. Ha inoltre sostenuto che l’utilizzo dei permessi ex l. 104/1992, funzionale all’assistenza familiare e alla tutela della salute, non equivale a una rinuncia volontaria alle ferie, e che gravava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare di averlo informato, invitato formalmente e posto in condizione effettiva di fruire delle ferie. Il Ministero ha dedotto che la mancata fruizione fosse riconducibile alla scelta del dipendente di utilizzare i permessi ex l. 104/1992 nei periodi già destinati alle ferie, senza comunicazione idonea a consentire la riprogrammazione del congedo ordinario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ricostruito il sistema normativo affermando che il diritto alle ferie annuali retribuite, tutelato dal diritto dell’Unione e dall’art. 36 Cost., comporta, alla cessazione del rapporto, il diritto all’indennità sostitutiva quando il lavoratore non abbia potuto fruire delle ferie per cause non imputabili alla propria volontà. Il divieto generale di monetizzazione previsto dall’art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 non opera in tale ipotesi. Il giudice ha ritenuto che il ricorrente avesse manifestato tempestivamente la volontà di fruire delle ferie e che l’utilizzo dei permessi ex l. 104/1992, collegato a esigenze di assistenza familiare e tutela della salute, non costituisse una scelta volontaria di rinuncia alle ferie. L’Amministrazione non ha provato di avere posto il dipendente in condizione effettiva di fruirne: non risultavano inviti formali, informative sul rischio di perdita del diritto o adeguate forme di riprogrammazione concordata; la mera programmazione interna dei turni non era sufficiente. Il TAR ha quindi accertato il diritto alla monetizzazione dei 22 giorni e ha condannato il Ministero al pagamento dell’indennità sostitutiva, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge. Le spese sono state compensate, anche in considerazione del comportamento del ricorrente, che non aveva comunicato tempestivamente l’interferenza tra permessi e ferie consentendo la riprogrammazione.
Norme richiamate
art. 7 direttiva 2003/88/CE
il periodo minimo di ferie non può essere sostituito da un’indennità finanziaria se non in caso di cessazione del rapporto di lavoro
In caso di cessazione del rapporto, il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non godute quando non abbia potuto fruirne per cause non imputabili alla propria volontà; spetta al datore di lavoro dimostrare di averne garantito l’effettiva fruizione.
art. 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un diritto sociale fondamentale dell’ordinamento dell’Unione.
art. 36 Cost.
diritto irrinunciabile alle ferie annuali retribuite
La tutela costituzionale del diritto alle ferie concorre a escludere la perdita dell’indennità sostitutiva quando la mancata fruizione non sia imputabile al lavoratore.
art. 2109 c.c.
Disciplina le modalità di godimento delle ferie e attribuisce al datore di lavoro il potere di determinarne il periodo nel rispetto degli interessi del lavoratore.
art. 5, comma 8, d.l. 95/2012
divieto generale di monetizzazione delle ferie non godute
Il divieto di monetizzazione nel pubblico impiego non opera quando la mancata fruizione delle ferie dipenda da cause non imputabili al dipendente.
art. 33 l. 104/1992
I permessi retribuiti, destinati a esigenze di assistenza familiare e tutela della persona, non sono equiparabili a una rinuncia volontaria alle ferie.
artt. 29 e 32 Cost.
Le esigenze di assistenza familiare e tutela della salute sottese ai permessi ex l. 104/1992 rilevano nella valutazione della non imputabilità della mancata fruizione delle ferie.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego, il divieto generale di monetizzazione delle ferie non godute previsto dall’art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 non si applica quando, alla cessazione del rapporto, il dipendente dimostri che non ha potuto fruire delle ferie per cause non imputabili alla propria volontà.
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute sorge quando l’Amministrazione non provi di avere posto concretamente il dipendente in condizione di fruirne mediante informazione adeguata e tempestiva, inviti formali e concreta possibilità di programmazione e godimento.
- L’utilizzo di permessi retribuiti ex art. 33 l. 104/1992, collegato a esigenze di assistenza familiare e tutela della salute, non può essere automaticamente qualificato come rinuncia volontaria alle ferie né esclude, di per sé, il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.
- La mera programmazione interna dei turni di servizio non è sufficiente a dimostrare che il dipendente sia stato effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie o sia stato informato del rischio di perdita del relativo diritto.
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