Cassazione Penale, Sentenza n. 22453/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per i reati di truffa e sostituzione di persona; dedotta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla presunta tardività della querela e alla valutazione delle dichiarazioni di responsabilità rese dalla persona offesa
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato integralmente inammissibile per carenza della specificità richiesta per i motivi di cassazione (artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p.). La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello circa la tempestività della querela, individuata nel momento in cui il querelante apprese che il reale proprietario del veicolo era diverso da colui al quale aveva pagato le rate; ha inoltre confermato l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, corroborate da riscontri testimoniali (testimone oculare Luigi Ferraiolo) e documentali (intestazione dell'utenza telefonica utilizzata dall'imputato). Per effetto dell'inammissibilità totale è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza citata.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Richiamata per indicare la forma procedurale in cui si è svolto il procedimento in ragione delle misure emergenziali; non incide sul merito della decisione
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Richiede la specificità dei motivi nei ricorsi per cassazione; la sua applicazione ha portato a dichiarare inammissibile il ricorso per essere meramente reiterativo e privo di confronto concreto con le argomentazioni delle corti di merito
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione; qui è stata invocata per sostenere che i motivi non soddisfacevano il necessario grado di specificità
art. 616, cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento delle spese e, in presenza di colpa nell'aver determinato l'inammissibilità, l'applicazione di una sanzione pecuniaria; applicato per infliggere la multa di euro 3.000
Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza richiamata per giustificare la sanzione pecuniaria quando il ricorrente, con la propria condotta, ha cagionato per colpa l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di specificità degli artt. 581 e 591 c.p.p.; motivazioni generiche o mera reiterazione di doglianze già esaminate dalle corti di merito comportano inammissibilità
- La tempestività della querela va valutata dal momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza di tutti gli elementi necessari per proporre fondatamente la querela (ad es. la consapevolezza che il reale proprietario del bene era diverso da colui al quale si era pagato)
- Le dichiarazioni della persona offesa, se ritenute attendibili e corroborate da riscontri testimoniali e documentali, possono costituire base sufficiente per la conferma della responsabilità in sede di legittimità
- Chi propone ricorso senza affrontare concretamente e punto per punto le argomentazioni delle decisioni di merito rischia non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie per colpa ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario formulare censure specifiche di diritto o evidenziare vizi motivazionali concreti e non già rilanciare questioni di fatto già valutate e supportate da elementi di riscontro
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