Ordinanza n. 80/2026 - Palermo, Sezione 3
quanto al ricorso introduttivo, per l’ottemperanza da parte dell’Amministrazione intimata all’obbligo di conformarsi al giudicato, di cui alla sentenza del T.A.R.S. Palermo n.-OMISSIS-2017, pubblicata il 13.02.2017 e, pertanto, di dare seguito all’aggiudicazione della concessione per i lavori di ampliamento del cimitero comunale di -OMISSIS- in project financing in favore della -OMISSIS-s.r.l., oggi società -OMISSIS- s.r.l.; quanto all’incidente di esecuzione, da valere se del caso come ricorso per motivi aggiunti, per la dichiarazione di nullità ovvero l’annullamento, previa sospensione in via cautelare dell’efficacia, - della determinazione n. 112 del 19.11.2025 del Responsabile dell’Area P.O. n.3 del Servizio 1, Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, Bandi e Finanziamenti, Ufficio Contratti, con la quale il -OMISSIS- si è determinato ad attivare le procedure per l’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione della chiesetta/ossario e manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale, compresa la realizzazione di n. 135 loculi ed il ripristino del muro di cinta” tramite richiesta d’offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblicazione Amministrazione (M.E.P.A.) di Consip s.p.a.; - della determinazione del responsabile della Posizione Organizzativa 3 n. 95 del 23.09.2024, con cui il geometra -OMISSIS- è stato nominato R.U.P. dell’intervento in oggetto al fine di attuare la necessaria attività; - della determinazione del Sindaco numero 14 del 18.07.2025, con cui è stato prorogato l’incarico di responsabile di P.O. n. 3 e 4 all’indicato geometra -OMISSIS-; - della deliberazione di Giunta Municipale numero 95 del 27.12.2024, con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori; - dell’attestazione di regolarità tecnica e correttezza dell’istruttoria della stessa determinazione n. 112 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 147 bis, comma 1, d.lgs. n. 267/2000; - nonché di ogni altro atto presupposto connesso e/o comunque collegato; nonché per la declaratoria della nullità ovvero l’annullamento, la privazione di effetti e/o comunque la caducazione di ogni e qualsiasi contratto di appalto destinato alla realizzazione dell’opera medio tempore intervenuto; nonché per l’accoglimento dell’istanza di subentro nel contratto eventualmente stipulato ex art. 121, 122 e 124 cod. proc. amm., posto che la società ricorrente, che ben avrebbe dovuto essere chiamata dell’esecuzione dell’appalto, poiché incidente sulle possibilità realizzative del project financing, alla cui realizzazione il -OMISSIS- ha resistito, è stata del tutto pretermessa dalla P.A. e tale occasione le è stata del tutto preclusa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali relativi all’affidamento, tramite MEPA, dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del cimitero comunale, comprendenti la realizzazione di 135 loculi e il ripristino del muro di cinta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha promosso un incidente di esecuzione, da valere anche quale ricorso autonomo ex art. 114 c.p.a., sostenendo che gli atti comunali avessero violato o eluso il giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR relativa all’aggiudicazione di una concessione per l’ampliamento del cimitero mediante project financing. Ha dedotto la nullità degli atti per violazione del giudicato, ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990, nonché la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, il difetto assoluto di istruttoria, il falso contenuto e il difetto assoluto di motivazione. In subordine, ha chiesto l’annullamento degli atti per violazione del diritto a essere invitata alla procedura evidenziale, la dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto e il subentro, oltre al risarcimento del danno per la limitazione delle possibilità di realizzazione e gestione economica del project financing. Nel corso della discussione cautelare è emerso che l’opera oggetto degli atti impugnati era diversa da quella del precedente project financing: la nuova opera riguardava interventi e manufatti all’interno del cimitero, mentre il project financing concerneva nuovi manufatti in un’area esterna al cimitero.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha escluso la violazione o elusione del giudicato, richiamando il principio secondo cui il giudicato amministrativo vincola l’attività successiva solo con riferimento all’attività e alle situazioni già esaminate dal giudice; non si estende invece a situazioni nuove e diverse, oggetto di una nuova riedizione del potere. Poiché i due interventi pubblici erano diversi anche quanto alla localizzazione, la precedente sentenza non vincolava i poteri esercitati dal Comune. Le censure fondate sulla disciplina dei contratti pubblici sono state inoltre ritenute proposte oltre il termine decadenziale dell’art. 120 c.p.a., con conseguente tardività. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio prospettato consisteva soltanto nella possibile perdita economica derivante dal completamento della procedura e non presentava gravità e irreparabilità sufficienti ai sensi dell’art. 55 c.p.a. La decisione è stata adottata nella sola fase cautelare, senza preclusioni sul merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in 750 euro, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
L’incidente di esecuzione è stato qualificato anche come ricorso autonomo per l’ottemperanza al giudicato.
art. 21-septies l. 241/1990
La società ha invocato la nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato; il TAR ha escluso in concreto tale vizio perché gli atti riguardavano un’opera diversa.
art. 3 l. 241/1990
La violazione dell’obbligo di motivazione è stata dedotta, ma non esaminata favorevolmente nella fase cautelare, essendo risultate infondate o tardive le prospettazioni complessive.
art. 120 c.p.a.
Le censure relative alla disciplina dei contratti pubblici sono state ritenute proposte oltre il termine decadenziale previsto per il rito speciale in materia di affidamenti.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede sia il fumus boni iuris sia un pregiudizio grave e irreparabile; il mero possibile danno economico prospettato non è stato ritenuto sufficiente.
art. 121 c.p.a.
Richiamato dalla società per ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro, ma non applicato favorevolmente.
art. 122 c.p.a.
Richiamato dalla società per ottenere la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro, ma non applicato favorevolmente.
art. 124 c.p.a.
Richiamato dalla società per la domanda di subentro e risarcimento conseguente all’eventuale stipulazione del contratto, senza accoglimento cautelare.
art. 112, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la domanda subordinata di risarcimento dei danni da violazione o elusione del giudicato, non definita favorevolmente nella fase cautelare.
art. 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/2000
Richiamato per l’attestazione di regolarità tecnica e correttezza dell’istruttoria di uno degli atti impugnati.
Massime di principio
- Il giudicato amministrativo vincola la successiva attività dell’amministrazione nei limiti dell’attività e delle situazioni già esaminate dal giudice; non si estende automaticamente a una nuova riedizione del potere che riguardi opere, fatti, localizzazioni o interessi diversi e sopravvenuti.
- La distinzione tra attività amministrativa già oggetto del giudizio e situazioni nuove è dirimente per stabilire se sussista violazione o elusione del giudicato: l’esigenza di stabilità propria del giudicato non può proiettarsi su ogni successiva attività amministrativa solo perché collegata materialmente o funzionalmente alla vicenda precedente.
- Nel giudizio cautelare relativo ad atti di affidamento di contratti pubblici, le censure sulla legittimità della procedura devono rispettare il termine decadenziale previsto dall’art. 120 c.p.a.; la loro proposizione tardiva impedisce di ravvisare un fumus favorevole.
- La mera prospettazione di un possibile danno economico derivante dal completamento di una procedura di affidamento non integra, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare ex art. 55 c.p.a.
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