Sentenza del 15/04/2016 n. 7492 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI - Società - Operazioni attive pari a zero - Detrazione dell'imposta sugli acquisti - Configurabilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il Consorzio aveva chiesto il rimborso di un credito IVA maturato dal 1995 e riportato nelle dichiarazioni successive. L'Agenzia aveva negato il rimborso ritenendo insussistenti i requisiti previsti dall'art. 30 del d.P.R. n. 633/1972 e indetraibile l'IVA sugli acquisti, poiché nel 2002 risultavano operazioni attive imponibili pari a zero. Il Consorzio contestava, tra l'altro, l'applicabilità del termine decadenziale dell'art. 57, l'erronea esclusione della detrazione per la sola assenza di operazioni attive e l'effetto preclusivo attribuito al condono fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi relativi alla decadenza dell'Amministrazione, alla carenza di motivazione, alla detraibilità dell'IVA e all'irrilevanza del condono sui crediti IVA. Ha stabilito che il diniego di rimborso è soggetto al termine decadenziale dell'art. 57 quando contesta l'esistenza stessa del credito o dell'eccedenza detraibile; al contrario, tale termine non opera quando siano contestati soltanto i requisiti formali o sostanziali per ottenere il rimborso previsti dall'art. 30. Inoltre, un volume d'affari pari a zero non esclude automaticamente l'inerenza degli acquisti né il diritto alla detrazione, potendo l'assenza di operazioni attive dipendere da una crisi temporanea, da una fase di investimento o da fluttuazioni del mercato. Il condono non modifica né estingue i crediti IVA dichiarati e non impedisce all'Amministrazione di verificarne l'inesistenza. La sentenza regionale è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio per un nuovo esame dei fatti e delle prove.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 2
Rileva ai fini dell'individuazione dell'attività d'impresa e del collegamento degli acquisti all'attività economica esercitata.
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti dipende dall'inerenza dei beni e servizi all'attività d'impresa. Non può essere escluso automaticamente per il solo fatto che, in un determinato periodo, il contribuente abbia dichiarato un volume d'affari pari a zero.
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, commi 2, 3 e 4
Disciplina i presupposti e le modalità per ottenere il rimborso dell'eccedenza IVA detraibile. Il diniego fondato sull'inesistenza del credito è diverso dal diniego fondato sulla mancanza dei requisiti specifici per il rimborso.
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 57
Il termine decadenziale per l'accertamento si applica anche al diniego di rimborso quando l'Amministrazione contesta l'esistenza o l'ammontare dell'eccedenza detraibile indicata dal contribuente.
d.lgs. n. 313 del 1997, art. 2
Ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, ulteriori limitazioni alla detrazione dell'IVA per determinate operazioni non soggette a imposta; tali limitazioni non possono essere applicate retroattivamente alle annualità precedenti.
legge n. 289 del 2002, art. 9
Il condono tombale non incide sui crediti e sui rimborsi IVA risultanti dalle dichiarazioni. In materia IVA deve inoltre essere disapplicato nella misura in cui contrasti con il sistema armonizzato dell'Unione europea.
legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 1
Richiama i principi di buona fede e collaborazione nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria, collegati all'esigenza di certezza dei rapporti giuridici.
Massime di principio
- L'assenza di operazioni attive o un volume d'affari pari a zero in un singolo periodo non dimostrano, da soli, che l'attività d'impresa sia inesistente o che gli acquisti siano estranei all'attività: occorre verificare l'inerenza concreta e la finalità economica degli investimenti.
- Per negare un rimborso IVA l'Amministrazione deve distinguere tra contestazione dell'esistenza o dell'ammontare del credito e contestazione dei soli requisiti per accedere al rimborso; solo nel primo caso opera il termine decadenziale previsto per l'accertamento.
- La motivazione del diniego deve indicare con precisione quali acquisti, operazioni o annualità sono contestati e perché; una motivazione generica basata sul solo dato delle operazioni attive pari a zero può essere insufficiente.
- Le limitazioni alla detrazione introdotte da norme successive non possono essere applicate a periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore.
- Un condono fiscale incide normalmente sui debiti tributari, non sui crediti dichiarati dal contribuente: l'Amministrazione conserva il potere di verificarne l'effettiva esistenza.
- In presenza di un credito IVA riportato per più annualità, è essenziale ricostruire separatamente origine, dichiarazione e termini di controllo di ciascun periodo.
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