Sentenza n. 110/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione: della Sentenza n. 139/2025 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, nel procedimento avente R.G. n. 533/2024 pubblicata il 17.06.2025 e notificata in data 20.06.2025, non appellata e passata in giudicato il 20.07.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero e delle competenti articolazioni territoriali a una sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato l'Amministrazione all'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Il ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha contestato l'inadempimento né opposto ragioni contrarie alla spettanza e all'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché al momento della sua proposizione era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione. Nel merito ha accertato la mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato e ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di darvi integrale esecuzione, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario operi su istanza diretta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e completi l'incarico entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al ricorrente nella sentenza del giudice del lavoro posta in esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla norma.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna divenuta definitiva, il ricorso è procedibile quando il titolo sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- La mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato, non contestata dall'Amministrazione costituita, impone al giudice dell'ottemperanza di dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del giudicato, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare, su istanza del creditore, in caso di persistente inerzia.
- La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata dall'inadempimento dell'Amministrazione esistente al momento della proposizione del ricorso, anche se l'Amministrazione si costituisce formalmente senza contestare la pretesa.
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