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Sentenza

Sentenza n. 1399/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, giudice del lavoro, che aveva ordinato l’emissione della carta docente e l’accredito di complessivi 1.500 euro per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 2953/2025, passata in giudicato, notificata all’amministrazione il 26 giugno 2025. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta docente in favore della ricorrente e all’assegnazione sulla stessa della somma complessiva di 1.500 euro per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi maturati dall’accredito fino al saldo. L’amministrazione non ha dato spontanea e integrale esecuzione alla pronuncia entro il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il cui inutile decorso è stato documentato in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine per l’adempimento spontaneo. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo, compresi gli interessi. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione; gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico; il ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza può comportare responsabilità amministrativa. L’amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in 552 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza e l’adozione di ordini di esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola relativa all’assenza di compenso per il commissario appartenente all’amministrazione obbligata, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è applicabile analogicamente anche alle altre condanne amministrative al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

  • art. 26 c.p.a.

    Fondamento, unitamente all’art. 91 c.p.c., della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Impone la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese di giudizio, liquidate dal TAR in applicazione analogica dei minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un titolo esecutivo giudiziale che imponga il pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione l’integrale adempimento entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione del giudicato esercita un munus obbligatorio di ausiliario del giudice, che non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Quando il commissario ad acta appartiene all’amministrazione tenuta all’adempimento, l’attività commissariale rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a compenso autonomo; tale regola può essere applicata analogicamente alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti da decreti Pinto.
  • Gli atti e i documenti depositati dal commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza devono essere trasmessi esclusivamente mediante il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la specifica modulistica prevista per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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