Sentenza n. 3643/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma (sezione seconda) n. 1222/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota ministeriale recante la richiesta di pagamento dei conguagli del canone di concessione per gli esercizi finanziari 1997 e 1998
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La controversia concerneva l'accertamento negativo dell'obbligo di pagamento del canone di concessione per il servizio pubblico di telecomunicazioni relativo al 1998 e l'annullamento della nota ministeriale con cui erano stati richiesti i relativi conguagli, nonché, originariamente, quelli riferiti al 1997. In primo grado era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla pretesa relativa al 1997; quanto al 1998, il TAR aveva dichiarato in parte improcedibile il ricorso per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 7506/2009, che aveva ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione il canone per il 1998, e aveva respinto le censure relative alle voci incluse nella base imponibile per il calcolo del conguaglio. Telecom ha appellato deducendo: la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento della nota, in ragione della sua sopravvenuta inefficacia e dell'impossibilità per l'amministrazione di azionare il titolo alla luce delle successive pronunce sovranazionali; l'erroneità della declaratoria di improcedibilità fondata sul giudicato, sostenendo che il giudicato precedente avesse oggetto diverso e dovesse essere disapplicato per assicurare il primato, l'effettività, l'equivalenza e la proporzionalità del diritto dell'Unione; l'illegittimità della nota quanto al metodo di determinazione della base imponibile e alle voci di introito considerate; infine, la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La Corte di giustizia, nella causa C-34/19, aveva nel frattempo affermato che l'art. 22, par. 3, della direttiva 97/13/CE ostava alla proroga, per il 1998, di un canone calcolato sul fatturato e non limitato ai costi amministrativi del regime autorizzatorio, rimettendo tuttavia al giudice nazionale la verifica dell'estensione del giudicato secondo il diritto interno.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello per il profilo assorbente relativo alla sopravvenuta inefficacia della nota impugnata e ha riformato la sentenza del TAR, dichiarando improcedibile il ricorso di primo grado. Ha ritenuto che, nei limiti non coperti dai precedenti giudicati, le sopravvenute indicazioni della Corte di giustizia imponessero all'amministrazione una preliminare rideterminazione della pretesa in sede amministrativa. Le somme richieste a titolo di conguaglio, pur derivando dal medesimo rapporto concessorio, presentano una propria autonomia quanto alla determinazione concreta e alla verifica della loro effettiva spettanza; la nota originaria è pertanto superata dalle sopravvenienze e non conserva utilità attuale ai fini della decisione giudiziale. Gli ulteriori motivi, compresi quelli sul giudicato, sulla compatibilità europea del canone e sul metodo di calcolo, sono stati assorbiti perché non rilevanti ai fini della decisione. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, par. 3, direttiva 97/13/CE
«osta ad una normativa nazionale volta a prorogare, per l’esercizio del 1998, l’obbligo imposto ad un’impresa di telecomunicazioni, già titolare di un’autorizzazione esistente, di versare un canone calcolato in funzione del fatturato e non solo dei costi amministrativi connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e all’attuazione del regime di autorizzazioni generali e di licenze individuali»
La Corte di giustizia ha ritenuto incompatibile con la direttiva la proroga per il 1998 di un canone parametrato al fatturato e non ai soli costi amministrativi del regime autorizzatorio.
art. 267 TFUE
Disciplina il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; nel caso esaminato, il precedente rinvio ha prodotto indicazioni sovranazionali sopravvenute rilevanti per la riconsiderazione amministrativa della pretesa.
art. 2909 c.c.
Richiamato in tema di autorità della cosa giudicata; il Consiglio di Stato non ne ha deciso direttamente l'ambito applicativo, avendo definito la controversia per sopravvenuta improcedibilità.
art. 324 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. dall'appellante in relazione agli effetti del giudicato interno; la questione è rimasta assorbita.
art. 34 c.p.a.
Richiamato dall'appellante in relazione alla sopravvenuta carenza di interesse e alla definizione della domanda; il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale base processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 112 c.p.c.
«corrispondenza tra il chiesto e pronunciato»
Il Collegio ha rilevato che l'accoglimento del motivo assorbente esauriva la disamina necessaria, rendendo non rilevanti gli argomenti non espressamente esaminati.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, sopravvengono indicazioni vincolanti o comunque preminenti della giurisprudenza dell'Unione europea idonee a incidere sulla spettanza della pretesa amministrativa, l'amministrazione deve procedere preliminarmente a una nuova verifica e rideterminazione della pretesa nei limiti non coperti dal giudicato.
- La sopravvenuta riconsiderazione amministrativa della pretesa può determinare l'improcedibilità dell'impugnazione dell'originario atto quando quest'ultimo sia stato superato dalle sopravvenienze e non conservi un'utilità concreta e attuale per il ricorrente.
- Le somme richieste come conguaglio, anche se derivano dal medesimo rapporto concessorio, possono avere autonoma rilevanza quanto alla loro concreta determinazione e alla verifica della spettanza; tale verifica deve essere compiuta dall'amministrazione quando l'originaria richiesta sia divenuta inidonea a costituire l'attuale oggetto della decisione giudiziale.
- L'autorità del giudicato non è stata disapplicata dal giudice amministrativo per effetto del diritto dell'Unione; le questioni sull'estensione e sugli effetti del giudicato interno restano disciplinate dal diritto nazionale, ferma la necessità di considerare le sopravvenienze europee nella successiva attività amministrativa.
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