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Ordinanza

Ordinanza n. 7741/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, n. 676/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202305124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione di pagamento relativa al prelievo supplementare sulle consegne di latte per la campagna 2005/06, confermata dalla sentenza del TAR Lombardia n. 676/2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società agricola ha appellato la sentenza del TAR Lombardia n. 676/2023, che aveva respinto il ricorso contro l’intimazione di pagamento notificata il 9 dicembre 2021 da ADER per l’adempimento di una cartella relativa alle quote latte della campagna 2005/06, per complessivi € 1.878.607,34. In questa fase l’appellante ha chiesto il rinvio dell’udienza, rappresentando di avere presentato il 16 luglio 2025 al MASAF un’istanza di definizione transattiva ai sensi dell’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, come modificato, e che la procedura era ancora pendente.

La decisione

Il Collegio ha accolto l’istanza di rinvio e ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente titolare della Sezione per la fissazione di una nuova udienza di discussione del merito. Ha qualificato la disciplina dell’art. 10-ter come non autosufficiente, poiché l’accesso concreto al meccanismo dipende da atti attuativi non conosciuti e la legge non chiarisce gli effetti della procedura sui giudizi pendenti. Poiché la procedura transattiva era ancora in corso e non risultavano certi i tempi di definizione, il Collegio ha richiesto all’amministrazione di illustrare entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza le disposizioni attuative predisposte, lo stato del procedimento avviato dall’appellante e i tempi previsti per concluderlo. Il rinvio è stato qualificato come ultimo, anche in considerazione della necessità di valutare la compatibilità della procedura con il principio di ragionevole durata del processo. Nessuna decisione è stata assunta sui motivi di merito dell’appello.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023 e modificato dall’art. 1, comma 554, l. n. 207/2024

    che, come già evidenziato dalla Sezione, il nuovo art. 10 ter della L. n. 103/2023 è previsione normativa che si presenta come minus quam perfecta atteso che la concreta possibilità di accedere al meccanismo da essa previsto risulta subordinata all’adozione di atti attuativi allo stato non conosciuti ed inoltre, non sono disciplinate le conseguenze giuridiche che l’attivazione della procedura di che trattasi è destinata a sortire sui giudizi in essere;

    La procedura transattiva prevista dalla norma richiede atti attuativi per essere concretamente accessibile e non disciplina gli effetti della sua attivazione sui giudizi pendenti; la persistente incertezza giustifica l’acquisizione di informazioni e un rinvio, ma non determina qui una decisione sul merito dell’appello.

  • art. 111, comma 1, Cost.

    che la perdurante pendenza della procedura in assenza di elementi certi circa la tempistica della sua definizione impone al Collegio di valutare la compatibilità del meccanismo conciliativo con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, comma 1, Cost.;

    La pendenza della procedura conciliativa, in mancanza di tempi certi, deve essere valutata anche alla luce della ragionevole durata del processo; per questo il Collegio ha disposto un ultimo rinvio e richiesto all’amministrazione informazioni sui tempi di conclusione.

Massime di principio

  • Quando una procedura amministrativa di definizione conciliativa incide su una controversia pendente ma la disciplina applicabile rinvia ad atti attuativi non conosciuti e non chiarisce gli effetti sul giudizio, il giudice può richiedere all’amministrazione informazioni sulle modalità di attuazione, sullo stato della procedura e sui tempi di conclusione prima di fissare la discussione del merito.
  • Il rinvio della trattazione per consentire la definizione di una procedura amministrativa pendente deve essere valutato anche rispetto alla ragionevole durata del processo; l’assenza di tempi certi può giustificare un rinvio circoscritto, accompagnato dalla richiesta di chiarimenti all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAppelloBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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