Sentenza del 17/09/2018 n. 5968 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Condanna - Pagamento di somme di denaro o valori - Interessi moratori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, della statuizione di condanna contenuta in un lodo o procedimento monitorio relativo al pagamento di somme di denaro, inclusi gli interessi moratori maturati su finanziamenti. Il ricorrente contestava l’applicazione dell’imposta proporzionale del 3%, richiamando il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro e sostenendo, in sostanza, che la fattispecie dovesse essere trattata diversamente. La decisione ha invece ritenuto decisiva la natura della pronuncia di condanna al pagamento di somme o valori.
La decisione
La pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta corretta. La condanna al pagamento di somme di denaro contenuta nel lodo è soggetta all’imposta di registro proporzionale del 3% ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera b), della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. Il principio di alternatività IVA/registro non incide su tale trattamento. Anche gli interessi moratori relativi al recupero di somme dovute in base a finanziamenti restano fuori dall’ambito IVA e sono assoggettati alla medesima imposta di registro proporzionale del 3%.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, comma 1, lettera b), della tariffa, parte I
Condanne al pagamento di somme o valori: imposta proporzionale del 3%.
La norma si applica alle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro o valori, compresi gli interessi moratori connessi al recupero di finanziamenti.
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
Il principio non esclude l’applicazione dell’imposta di registro alla statuizione di condanna, poiché rileva la natura della pronuncia giudiziale e non la mera origine del rapporto sottostante.
Massime di principio
- Le pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro o valori sono generalmente soggette all’imposta di registro proporzionale del 3% ai sensi dell’art. 8 della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.
- Il principio di alternatività IVA/registro non impedisce automaticamente l’applicazione dell’imposta di registro a una decisione giudiziale di condanna.
- Gli interessi moratori collegati al recupero di somme derivanti da finanziamenti, quando inclusi nella condanna, seguono il trattamento della condanna e sono assoggettati all’imposta di registro del 3%, senza applicazione dell’IVA.
- Per individuare il corretto regime fiscale occorre guardare principalmente al contenuto dispositivo della pronuncia, verificando se essa dispone il pagamento di somme o valori.
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