Sentenza n. 4088/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia: - della nota prot. n. 30756 del 24/11/24 emessa dal Comune di Artena; - della determinazione dirigenziale del medesimo Comune n. 937 del 13.11.25; nonché, per la dichiarazione d’inefficacia delle sanzioni e degli interessi per intervenuta prescrizione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di pagamento e determinazione dirigenziale concernenti il conguaglio del contributo per il recupero ambientale relativo all'attività estrattiva svolta dal 2014 al 2023
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la richiesta comunale di pagamento, in un'unica soluzione, di euro 241.288,08 a titolo di conguaglio del contributo di escavazione, calcolato applicando l'aliquota dello 0,50% per metro cubo anziché quella dello 0,30% precedentemente applicata, sul presupposto che l'impresa non avesse dichiarato la natura rara del calcare estratto. Con il primo, terzo e quarto motivo ha dedotto l'irragionevolezza della pretesa, la sua natura retroattiva e la lesione dell'affidamento sui costi dell'attività estrattiva. Con il secondo motivo ha eccepito la prescrizione, totale o parziale, del credito relativo agli importi maturati dal 2014. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative previste dall'art. 7 l. 241/1990. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo l'appartenenza della controversia alla giurisdizione ordinaria.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario. Il contributo di escavazione è stato qualificato come indennizzo conseguente a responsabilità da atto lecito, e non come tributo. Sebbene le controversie relative alle concessioni di attività estrattiva rientrino, in via generale, nella giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., ne sono escluse quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi. Nel caso concreto la ricorrente non ha contestato l'an debeatur, cioè l'obbligo di corrispondere il contributo nella misura maggiorata, né ha censurato l'esercizio di un potere autoritativo; ha contestato esclusivamente il quantum e le modalità della pretesa, vale a dire il pagamento in unica soluzione, il termine assegnato, la retroattività del conguaglio e la prescrizione. La controversia riguarda quindi un ordinario rapporto di debito-credito, espressione di attività paritetica, nel quale il potere pubblico costituisce soltanto il presupposto di fatto. Le spese sono state poste a carico dell'impresa ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio quando, sentite le parti, risultano integri il contraddittorio e l'istruttoria e non occorrono ulteriori adempimenti.
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
indennità, canoni e altri corrispettivi
Attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva nelle controversie relative alle concessioni, ma esclude quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, devolute al giudice ordinario quando riguardano un rapporto patrimoniale successivo e non conformato dall'esercizio del potere.
art. 7 l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente a fondamento della censura relativa alla mancata partecipazione procedimentale; la censura non è stata esaminata nel merito per il difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie relative alle concessioni di attività estrattiva rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo che abbiano a oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi.
- Quando il ricorrente non contesta l'an debeatur né l'esercizio di un potere autoritativo, ma esclusivamente il quantum e le modalità di pagamento di un contributo connesso a una concessione, la controversia riguarda un ordinario rapporto di debito-credito e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Il contributo di escavazione, in quanto volto a indennizzare la collettività per i danni ambientali derivanti dall'attività estrattiva, ha natura di indennizzo conseguente a responsabilità da atto lecito e non di tributo.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, il potere pubblico costituisce soltanto un presupposto di fatto quando la pretesa patrimoniale sorge a valle dell'esercizio del potere e non ne contesta il modo di essere; in tal caso la controversia è devoluta al giudice ordinario.
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