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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33519/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

Nell'ambito di una controversia ereditaria relativa alla successione di un de cuius, proposta dall'attore dinanzi al Tribunale di Padova contro la convenuta, quest'ultima eccepiva in giudizio la litispendenza di alcune domande rispetto a un diverso processo già pendente dinanzi al Tribunale di Lecce e, soprattutto, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Lecce, assumendo che la successione si fosse aperta in un Comune ricompreso nel circondario di quest'ultimo ufficio giudiziario. Il Tribunale di Padova, con ordinanza, si limitava a 'delibare' la questione di competenza territoriale e concedeva i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. La convenuta proponeva allora regolamento di competenza, lamentando che il Tribunale avesse sostanzialmente affermato la propria competenza pur non essendo, a suo dire, competente per territorio e pur avendo deciso in composizione monocratica anziché collegiale. Il resistente eccepiva l'inammissibilità del regolamento per difetto di procura speciale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di procura speciale, affermando che il difensore munito di procura speciale per il giudizio di merito è legittimato a proporre regolamento di competenza se il mandato non lo esclude espressamente e inequivocabilmente. Tuttavia ha dichiarato comunque inammissibile il regolamento, perché il provvedimento del Tribunale non integrava una decisione definitiva sulla competenza impugnabile ai sensi dell'art. 42 c.p.c.: il giudice di merito aveva soltanto compiuto una mera delibazione dell'eccezione, senza rimessione della causa in decisione né invito a precisare le conclusioni, e senza formulare una statuizione oggettivamente inequivoca idonea a definire definitivamente la questione di competenza. Le spese sono state rinviate al merito e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.c.

    Il regolamento di competenza può essere proposto dal difensore munito di procura speciale per il giudizio di merito, salvo che il mandato lo escluda espressamente e inequivocabilmente; la norma speciale prevale sull'art. 83, comma 4, c.p.c.

  • art. 83 c.p.c.

    La procura speciale si presume conferita per un solo grado di giudizio, ma tale regola non preclude, in mancanza di espressa esclusione, la proposizione del regolamento di competenza ex art. 47 c.p.c.

  • art. 42 c.p.c.

    Il regolamento di competenza non è esperibile contro un provvedimento che, senza rimettere la causa in decisione e senza invitare le parti a precisare le conclusioni, si limiti a una mera delibazione dell'eccezione di incompetenza; è necessario che il giudice abbia reso una statuizione definitivamente risolutiva della questione.

  • art. 183 c.p.c.

    La concessione dei termini istruttori dopo una mera delibazione della questione di competenza non equivale a una decisione definitiva sulla competenza.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il difensore munito di procura speciale per il giudizio di merito può proporre regolamento di competenza, salvo che il mandato alle liti lo escluda in modo espresso e inequivoco.
  • Non ogni ordinanza del giudice che affronti il tema della competenza è immediatamente impugnabile con regolamento di competenza: occorre una statuizione che, per contenuto e forma, risolva definitivamente la questione.
  • La mera 'delibazione' dell'eccezione di incompetenza e la prosecuzione del processo non equivalgono, di regola, a una decisione definitiva sulla competenza quando il giudice non abbia rimesso la causa in decisione né invitato le parti a precisare le conclusioni.
  • L'ammissibilità del regolamento di competenza dipende dalla natura realmente decisoria del provvedimento impugnato, non dalla sola percezione soggettiva della parte circa la fondatezza dell'eccezione di incompetenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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