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Sentenza

Sentenza n. 2542/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento I.Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento del provvedimento prot. n. 304987 del 30 dicembre 2025 con il quale la Stazione appaltante ha comunicato «ai sensi della L. n. 241/1990, la CHIUSURA del procedimento amministrativo per il recupero del saldo amministrativo contabile per la RTU 2010-2021 per le prestazioni di Radiodiagnostica e Patologia Clinica, invitando CMO s.r.l. al pagamento della somma di € 4.925.503,03, oltre interessi»; della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 278025 del 25 novembre 2025 della nota prot. n. 289578 del 9 dicembre 2025 di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, tra cui, in particolare, la nota prot. n. 277254 del 24 novembre 2025 della U.O.C. Controllo e Monitoraggio Strutture Accreditate (ancorché non conosciuta); degli atti con cui è stato conferito alla U.O.C. Controllo e Monitoraggio Strutture Accreditate il potere, nonché competenze e compiti, di “revisione” delle attività già svolte (ancorché non conosciuti); II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da C.M.O. S.R.L. il 22 marzo 2026: per l’annullamento dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo unitamente, e ove occorrer possa, del riscontro all’istanza di accesso nota prot. n. 65987/u del 10 marzo 2026; della deliberazione aziendale n. 854 del 20 luglio 2023; del silenzio rigetto (in ogni caso meramente confermativo dei predetti atti), ove effettivamente formatosi, dell’istanza di annullamento presentata in data 2 gennaio 2026; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;

Giustizia amministrativa202601376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti dell’ASL relativi alla chiusura del procedimento e alla richiesta di pagamento di euro 4.925.503,03, oltre interessi, quale saldo amministrativo-contabile per la regressione tariffaria unica relativa agli anni 2010-2021

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli atti con cui l’ASL ha rideterminato in aumento gli importi dovuti per la regressione tariffaria relativa alle prestazioni di radiodiagnostica e patologia clinica, contestando anche la comunicazione di avvio del procedimento, gli atti della struttura interna incaricata del controllo e gli atti presupposti. Ha dedotto che l’ASL avrebbe esercitato tardivamente un potere di autotutela, a distanza di 27 mesi dal precedente provvedimento, da parte di un organo incompetente e in assenza dei presupposti di legge; la violazione del principio del one shot, per avere l’amministrazione riaperto un procedimento già definito; il difetto di motivazione, l’apparenza e la contraddittorietà dei calcoli; la lesione del legittimo affidamento maturato sugli originari importi della regressione tariffaria, anche in relazione alla rinuncia a precedenti giudizi e all’avvio della procedura concordataria; nonché l’inidoneità della documentazione amministrativa a comprovare l’entità della pretesa restitutoria. Con i motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione al riscontro dell’istanza di accesso, a una deliberazione aziendale e al silenzio rigetto sull’istanza di annullamento. L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che gli atti costituissero mere rettifiche contabili di importi già determinati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando la giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio ha rilevato che non erano contestati gli atti regionali di programmazione sanitaria né i tetti di spesa, la capacità operativa massima o la ripartizione della spesa tra le attività assistenziali. La controversia riguardava invece esclusivamente la correttezza e la tempestività della rideterminazione degli importi della regressione tariffaria, nonché la pretesa restitutoria dell’ASL, derivante da mere operazioni di calcolo e rettifica contabile nell’ambito del rapporto contrattuale con la struttura accreditata. Tali atti hanno quindi natura paritetica e incidono su una posizione di diritto soggettivo relativa all’entità del corrispettivo, senza esercizio di poteri autoritativi o discrezionali di programmazione sanitaria. Il TAR ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui le controversie aventi contenuto meramente patrimoniale, riconducibili al binomio obbligo-pretesa, restano estranee alla giurisdizione esclusiva amministrativa. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., qualora il processo venga riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. La società ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    “le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali”

    La giurisdizione amministrativa esclusiva non comprende le controversie meramente patrimoniali relative al rapporto interno tra amministrazione concedente e concessionario, quando non sia in discussione l’esercizio di un potere autoritativo.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria di giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    Gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie private accreditate costituiscono il quadro negoziale nel quale si collocano i meccanismi di determinazione dei corrispettivi e della regressione tariffaria.

Massime di principio

  • Le controversie tra ASL e strutture sanitarie private accreditate relative alla determinazione, rettifica o recupero di somme per regressione tariffaria appartengono alla giurisdizione ordinaria quando non siano contestati gli atti regionali di programmazione sanitaria, i tetti di spesa o l’esercizio di poteri autoritativi, ma soltanto l’effettiva debenza e l’entità dei corrispettivi derivanti dal rapporto contrattuale.
  • Gli atti dell’amministrazione sanitaria che si limitano a correggere errori materiali o contabili nella quantificazione degli importi dovuti dalla struttura accreditata hanno natura paritetica e non provvedimentale, anche se adottati attraverso un procedimento formalmente amministrativo e qualificati dall’amministrazione come attività di autotutela.
  • La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di servizi pubblici non si estende alle controversie riconducibili al rapporto obbligo-pretesa, nelle quali non venga in rilievo un potere discrezionale o autoritativo dell’amministrazione diretto alla tutela di interessi generali.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, il processo può essere riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme le preclusioni e decadenze già maturate.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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