Sentenza del 21/07/2015 n. 6627 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Mancata comunicazione di irregolarità - Nullità della cartella - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente lamentava che la cartella di pagamento fosse stata notificata senza la preventiva comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 54-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972. Secondo il contribuente, tale omissione avrebbe dovuto comportare la nullità della cartella, incidendo sulle sue possibilità di difesa.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La cartella di pagamento è stata ritenuta legittima anche se non preceduta dalla comunicazione di irregolarità, poiché le norme richiamate non prevedono espressamente la nullità della cartella quale conseguenza dell'omessa comunicazione. Inoltre, la comunicazione ha la funzione di orientare il comportamento futuro del contribuente e non costituisce, di regola, un atto indispensabile per garantire l'esercizio del diritto di difesa o del contraddittorio.
Norme richiamate
Art. 36-bis, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La comunicazione di irregolarità prevista nell'ambito del controllo automatizzato non è assistita da una previsione espressa di nullità della successiva cartella in caso di omissione.
Art. 54-bis, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Anche nell'ambito del controllo automatizzato IVA, la mancata comunicazione di irregolarità non determina automaticamente la nullità della cartella, non essendo prevista tale sanzione.
Massime di principio
- L'omessa comunicazione di irregolarità, quando la legge non prevede espressamente la nullità, non comporta di per sé l'invalidità della cartella di pagamento.
- La comunicazione di irregolarità ha normalmente una funzione informativa e deflattiva, volta a consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione, ma non equivale necessariamente a un atto essenziale per l'esercizio del diritto di difesa.
- Per contestare validamente una cartella non preceduta da comunicazione occorre verificare la presenza di una specifica disposizione che colleghi all'omissione una sanzione di nullità o dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- L'assenza della comunicazione non impedisce, in linea generale, al contribuente di contestare il merito della pretesa o gli eventuali vizi propri della cartella entro i termini previsti.
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