Sentenza del 14/03/2016 n. 260 - Comm. Trib. Prov. Aquila
IMPOSTE LOCALI - ICI - Esenzione articolo 7 primo comma lettera i) D.Lgs. n.504/1992 - Attività svolta in modo indiretto - non spettante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2011-2014, sostenendo che due immobili fossero esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992. Il primo immobile era stato concesso in comodato a un istituto per la gestione di una scuola dell'infanzia e di un asilo nido senza scopo di lucro; il secondo era stato concesso a una cooperativa per una casa di accoglienza destinata a persone svantaggiate. La ricorrente ha inoltre invocato il silenzio-assenso formatosi su una precedente istanza di interpello.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso la formazione del silenzio-assenso perché l'istanza di interpello era generica e non individuava concretamente gli immobili né la fattispecie. Nel merito, ha ritenuto non spettante l'esenzione ICI poiché l'attività agevolata non era svolta direttamente dall'ente proprietario, ma da soggetti terzi mediante comodato. Per il secondo immobile, inoltre, non sono stati adeguatamente provati né il requisito soggettivo dell'ente non commerciale né l'effettivo svolgimento di attività agevolate; il Comune aveva documentato anche il mutamento catastale da B/1 ad A/2 e la realizzazione di nove mini-appartamenti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504/1992
Esenzione ICI per gli immobili "utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi ... destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive".
L'esenzione richiede la compresenza di un requisito soggettivo, cioè la natura di ente non commerciale del possessore, e di un requisito oggettivo, consistente nell'effettivo e concreto svolgimento nell'immobile di una delle attività tassativamente indicate. La mera destinazione catastale o urbanistica non è sufficiente.
Art. 11, legge n. 212/2000
Il diritto all'interpello riguarda l'applicazione delle disposizioni tributarie a "fattispecie concrete e personali".
Un'istanza generica, priva dell'identificazione degli immobili e della descrizione concreta della situazione, non consente la formazione del silenzio-assenso.
Art. 18, D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione disciplina la proposizione del ricorso davanti agli organi della giustizia tributaria.
Cassazione n. 28160 del 26 novembre 2008
L'esenzione non spetta quando l'attività è svolta indirettamente da terzi, ad esempio tramite locazione o comodato, anche se l'attività persegua finalità di pubblico interesse; è necessaria l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente soggetto passivo.
Cassazione n. 25674 del 24 ottobre 2008; Cassazione n. 5485 del 29 febbraio 2008; Cassazione n. 10646 del 20 maggio 2005
L'esenzione dipende dall'effettivo svolgimento dell'attività agevolata e non dalla sola classificazione catastale o dalla destinazione urbanistica dell'immobile.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), devono sussistere sia la natura non commerciale del soggetto possessore sia l'effettivo svolgimento, nell'immobile, di una delle attività tassativamente agevolate.
- La concessione dell'immobile in locazione o comodato a un altro ente, istituto o cooperativa normalmente configura un'utilizzazione indiretta e non consente l'esenzione al proprietario, anche quando l'attività del terzo abbia finalità assistenziali, educative o di pubblico interesse.
- La classificazione catastale, la destinazione urbanistica e le finalità dichiarate nei contratti non dimostrano da sole il diritto all'agevolazione: occorre provare concretamente attività, modalità di gestione, soggetti coinvolti e assenza di natura commerciale.
- Un interpello produce effetti favorevoli solo se descrive una fattispecie concreta e personale, identificando chiaramente gli immobili e le circostanze rilevanti; una richiesta generica non determina il silenzio-assenso.
- In caso di contestazione, il contribuente deve fornire una prova completa e documentale dei requisiti soggettivi, oggettivi e dell'utilizzazione diretta dell'immobile.
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