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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41565/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per violazioni dell'art. 3 d.lgs. n. 74/2000. Denunciano: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova perché i giudici non avrebbero considerato la funzione giustificativa del mutuo (e avrebbero ritenuto che non siano stati eseguiti lavori di ristrutturazione, limitandosi acquisti di beni strumentali), proponendo inoltre una diversa qualificazione della condotta (art. 4 invece di art. 3); 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della speciale causa di proscioglimento prevista dall'art. 13, comma 3-ter (richiamando l'integrale pagamento del debito e il rapporto con il volume d'affari).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto provati elementi di anomala movimentazione di cassa (versamenti quotidiani in contanti denominati "finanziamento soci" per complessivi euro 427.360, picchi di giacenza oltre 100.000 euro), ricavi non contabilizzati per euro 551.787,44 e l'interposizione della DA.GI. S.r.l. che aveva ottenuto un mutuo e commissionato i lavori, sicché il mutuo privato è stato valutato come pretesto per giustificare incassi in nero. La Corte ha escluso la rivalutazione della prova in sede di legittimità e ha negato l'applicazione della causa di proscioglimento ex art. 13 comma 3-ter perché l'entità dell'evasione superava la soglia di punibilità (30.000 euro) prevista dalla norma; ha inoltre disposto che i ricorrenti sostengano le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e versino la somma determinata.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 3

    Norma applicata per la fattispecie contestata: la Corte ha confermato la condanna per le violazioni previste dall'art. 3 sulla base della ricostruzione degli incassi non contabilizzati e dell'uso del presunto mutuo come giustificazione fittizia.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4

    Richiamata dai ricorrenti come possibile diversa qualificazione; la Corte di merito e la Cassazione hanno ritenuto però corretta la qualificazione ai sensi dell'art. 3, non condividendo la rqualificazione ex art. 4.

  • art. 13 comma 3-ter (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 3, d.lgs. n. 87/2024)

    Prevede una speciale causa di proscioglimento se il giudice ritiene prevalenti le circostanze indicate; tuttavia la Corte ha ritenuto che, nonostante il pagamento integrale dopo accertamenti, l'entità dell'evasione (superiore alla soglia di punibilità di 30.000 euro) prevalga e impedisca l'applicazione della norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per il complesso: l'inammissibilità dei ricorsi comporta l'obbligo per i ricorrenti di sostenere le spese del procedimento.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non configurabile una presentazione dolosa o colposa tale da escludere benefici connessi.

Massime di principio

  • In presenza di anomale e ripetute movimentazioni in contanti (versamenti quotidiani, picchi di giacenza elevati) e di mancata documentazione sui lavori o sull'impiego dei fondi, i giudici possono inferire l'esistenza di ricavi non contabilizzati nonostante la produzione di contratti di prestito.
  • La Corte di cassazione non è sede per rivalutare la prova di merito: contestazioni che richiedono una nuova valutazione degli elementi fattuali sono inammissibili in sede di legittimità.
  • La speciale causa di proscioglimento ex art. 13 comma 3-ter richiede una valutazione complessiva e discrezionale delle circostanze indicate dalla norma; il mero pagamento del debito dopo accertamenti non garantisce automaticamente l'applicazione della causa se l'entità dell'evasione supera la soglia di punibilità fissata dalla legge (30.000 euro).
  • La soglia di punibilità prevista dalla norma va confrontata con l'importo dell'imposta evasa e non con il volume d'affari o il patrimonio dell'impresa; perciò anche un'evasione giudicata «piccola» rispetto al fatturato può non rientrare nella causa di esclusione se supera il limite normativo.
  • Chi impugna con motivi ricostruttivi della prova rischia l'inammissibilità: in appello o in Cassazione è fondamentale articolare censure di diritto o di vizio motivazionale specifiche e non semplici richieste di rivalutazione del materiale probatorio.

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