Cassazione Penale, Sentenza n. 17066/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli del 16/02/2022 che aveva confermato la condanna all'ergastolo per l'omicidio di PETRICCIONE MASSIMO (29/06/2002). I motivi di impugnazione denunciavano, tra l'altro: motivazione contraddittoria e travisamento della prova; insufficienza e genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (in particolare Battaglia e Costabile) e delle chiamate in correità; inutilizzabilità di alcune dichiarazioni testimoniali (art. 194, 195 c.p.p.) e vizi nelle sommarie informazioni; invalidità o inaffidabilità delle intercettazioni e necessità di perizia; carenze probatorie sulla premeditazione e sul ruolo specifico dell'imputato; illegittimità del riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso/agevolazione del clan Formicola; errori nella valutazione delle attenuanti e della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto adeguata e sufficiente la motivazione dei giudici di merito, valorizzando come nucleo probatorio centrale le dichiarazioni della teste Sartori Maria, riscontri forniti da Borrelli Pasquale e Giannetti Salvatore e il contenuto delle intercettazioni relative all'istante del delitto; le dichiarazioni dei collaboratori (Battaglia e Costabile) sono state considerate convergenti e rafforzative del quadro probatorio complessivo. La Cassazione ha altresì ritenuto ammissibili le intercettazioni e la deposizione dell'ispettore Procacci nonostante problemi tecnici secondari, non necessaria la perizia richiesta e legittimo l'utilizzo di dichiarazioni di collaboratori purché valutate nella loro convergenza. La premeditazione e l'aggravante del metodo mafioso/agevolazione sono state ritenute provate in base alle modalità, al numero dei colpi, al contesto di controllo territoriale e alla ricostruzione complessiva. Confermato quindi l'ergastolo e le aggravanti; rigettate le richieste difensive di annullamento o di rinnovazione istruttoria.
Norme richiamate
art. 575 cod. pen.
Norma base del reato di omicidio; utilizzata per definire il fatto contestato all'imputato.
art. 110 cod. pen.
Principio del concorso di persone nel reato: applicato nella ricostruzione della partecipazione del gruppo all'omicidio anche se non determinato il ruolo esatto di ciascuno.
art. 416-bis (e art. 416-bis.1) cod. pen.
Rilevata l'aggravante "metodo mafioso" e finalità di agevolazione del clan: la Corte ha ritenuto sussistente l'uso di modalità intimidatorie e l'utilità al sodalizio anche senza provare un formale vincolo associativo dell'imputato.
art. 238-bis cod. proc. pen.
L'acquisizione di sentenze irrevocabili agli atti non vincola automaticamente il nuovo giudice: la Corte ha ribadito l'autonomia del giudice nel valutare liberamente le prove.
art. 194 cod. proc. pen.
Regole di inutilizzabilità delle dichiarazioni: la Corte ha valutato la circostanza concreta e ritenuto alcune dichiarazioni utilizzabili perché rese fuori da contesto investigativo o comunque valutate nel complesso probatorio.
art. 195 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione delle chiamate in correità; la Corte ha esaminato l'autonomia delle fonti e la convergenza delle dichiarazioni per valutarne l'attendibilità.
art. 188 cod. proc. pen.
Regole sulle sommarie informazioni (difesa della libertà di autodeterminazione del dichiarante); la Corte ha ritenuto che le modalità investigative segnalate non abbiano inficiato la validità delle dichiarazioni nel loro complesso.
art. 271 cod. proc. pen.
Norme sulle intercettazioni: la Corte ha considerato che la prova è costituita dal supporto registrato e che la testimonianza di chi ha ascoltato/trascritto le conversazioni può valere anche se successivamente si verifica un problema tecnico.
art. 268 cod. proc. pen.
Richieste difensive di perizia tecnica sui supporti intercettativi respinte: la Corte ha ritenuto non necessaria la perizia in assenza di prova che i dati fossero irrimediabilmente compromessi.
art. 546, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti della motivazione: la Cassazione ricorda che il giudice di merito può dar conto solo delle ragioni principali del convincimento; le ragioni contrarie si considerano implicitamente disattese se incompatibili con la ricostruzione adottata.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Limiti dei motivi di cassazione: la Corte richiama che alcune doglianze processuali sono rilevanti solo se associate a sanzione (nullità, inutilizzabilità) prevista dalla legge.
art. 59, comma 2 cod. pen.
Criteri per l'attribuzione della partecipazione e dell'aggravante: la Corte ha applicato i criteri che consentono di considerare l'imputato coinvolto nel metodo mafioso anche in assenza di prova di iscrizione formale all'associazione.
art. 132 e 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la determinazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito e non sia sindacabile in Cassazione salvo vizio logico o arbitrio.
art. 577, comma 1, n. 3 cod. pen.
Richiamata dalla difesa in relazione all'aggravante; la Corte non ha ritenuto sussistente il vizio dedotto.
Massime di principio
- La decisione mostra che la Corte può fondare una condanna su un nucleo probatorio composto da testimonianze oculari, intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori purché tali elementi risultino convergenti; non è necessario che ogni elemento sia perfetto o isolatamente determinante.
- Le intercettazioni rimangono prova valida anche se successivamente emergono problemi tecnici, quando esistono brogliacci, deposizioni di chi ha ascoltato le registrazioni e il supporto originale; la perizia tecnica non è automatica e va richiesta solo se vi sono elementi concreti di compromissione dei dati.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia (o chiamate in correità) sono valutabili se presentano elementi di riscontro e convergenza con altre prove; la loro natura "de relato" non ne rende automaticamente inservibili le affermazioni.
- L'assoluzione irrevocabile di alcuni coimputati in un processo separato non impedisce al giudice di merito di dare autonomo peso probatorio alle stesse o ad ulteriori prove presenti in altro procedimento (autonomia prevista dall'art. 238-bis c.p.p.).
- La premeditazione e l'aggravante del "metodo mafioso" possono essere desunte dalle modalità, dalla pianificazione e dall'effetto intimidatorio del fatto (luogo pubblico, numero di colpi, modalità esecutiva) anche se non è provato il ruolo esatto svolto da ciascun partecipante.
- In sede di Cassazione non sono riesaminabili approfonditamente le valutazioni di fatto dei giudici di merito: le censure devono dimostrare vizio logico o inosservanza di norme che comportino sanzione processuale per essere accolte.
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