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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2639/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per i reati di furto (artt. 110, 624, 625 c.p.) e ricettazione (art. 110, 648 c.p.), deducendo, tra l'altro, omissione di motivazione circa la partecipazione di Trovatello al reato di ricettazione (capo b), errata qualificazione o valutazione delle aggravanti e delle attenuanti (art. 625 n.7; art. 62 n.4 c.p.), mancata motivazione sull'aumento per recidiva (art. 99 c.p.) e omissione di motivazione circa l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche; censuravano inoltre violazioni di norme processuali a pena di nullità (art. 125, comma 3; art. 546 cod. proc. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato parzialmente la sentenza impugnata soltanto in relazione all'omesso esame, da parte della Corte d'appello, delle censure concernenti il capo b) (ricettazione) con riferimento a Trovatello Giuseppe, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio su quel punto. Per il resto il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto fondate le valutazioni della Corte territoriale sull'aggravante di cui all'art. 625 n.7 (auto parcheggiata in ampio parcheggio del centro commerciale non soggetto a sorveglianza), sull'impossibilità di valorizzare la restituzione della refurtiva come attenuante di lieve entità (art. 62 n.4) e sulla legittimità dell'aumento per recidiva (art. 99) nonché sull'esclusione delle attenuanti generiche per richiamo ai precedenti.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento al concorso di persone nel reato; la Corte lo usa come base per imputare la partecipazione di più soggetti a medesimi delitti.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto: la condotta di sottrazione di merce è stata ritenuta provata dalla Corte territoriale sulla base di perquisizione e immagini di videosorveglianza.

  • art. 625 cod. pen. (n. 7)

    Aggravante correlata all'esposizione della cosa alla pubblica fede: la Corte ha confermato l'applicazione della aggravante perché l'auto era parcheggiata in un ampio parcheggio del centro commerciale senza sorveglianza continua, ossia in condizione di 'pubblica fede' anche se in luogo non necessariamente pubblico.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione: la Corte ha rilevato omissione della Corte d'appello nell'esaminare la partecipazione di Trovatello alla ricettazione, motivo per cui ha disposto l'annullamento limitato e il rinvio.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante per danno di particolare tenuità: la Corte ha richiamato il principio secondo cui il danno si valuta al momento della consumazione del reato e che la successiva restituzione della refurtiva (post factum) non può essere valutata ai fini dell'attenuante.

  • art. 99 cod. pen.

    Recidiva: la Corte territoriale ha motivato l'aumento per recidiva con il rilievo dei precedenti penali come elemento che connota la pericolosità e la gravità dell'azione, giustificando l'aumento.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che l'esclusione delle attenuanti generiche è valutazione di fatto del giudice del merito, purché non contraddittoria; in questo caso il richiamo ai precedenti è ritenuto sufficiente.

  • art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nella censura per nullità relativa alla motivazione: invocata dai ricorrenti per contestare omissioni di esame da parte della Corte d'appello; la Cassazione ha rilevato l'omesso esame in relazione al capo b) per Trovatello.

  • art. 546 commi 1 lett. e) e 3 cod. proc. pen.

    Capsula sulle questioni appellate: i ricorrenti hanno dedotto violazioni di queste disposizioni relative all'ambito e ai limiti del giudizio di appello; la Corte di Cassazione ha valutato l'omessa pronuncia su questioni dedotte in appello come vizio rilevante in relazione all'art. 606 c.p.p.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norme sui motivi di cassazione (lett. c) ed e)): la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omessa motivazione esaminando il vizio ai sensi di queste norme e annullando parzialmente la sentenza.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello è obbligato a pronunciarsi sulle censure sollevate in appello: l'omesso esame di motivi rilevanti può determinare annullamento e rinvio limitato della sentenza.
  • L'aggravante ex art. 625 n.7 c.p. (esposizione alla pubblica fede) può trovare applicazione anche quando la cosa si trovi in luogo privato o in parcheggi privi di sorveglianza, purché la cosa sia in condizione di affidamento e facilmente raggiungibile da terzi.
  • Per l'attenuante di lieve entità del danno (art. 62 n.4) il parametro valutativo è il danno al momento della consumazione: la restituzione successiva della refurtiva non neutralizza automaticamente l'entità del danno compiuto.
  • L'aumento per recidiva (art. 99) può essere legittimamente motivato richiamando i precedenti penali quando questi contribuiscono a delineare un quadro di pericolosità e ripetitività dell'offesa.
  • La valutazione sull'esistenza o sull'esclusione delle attenuanti generiche è in massima parte un giudizio di fatto del giudice del merito e risulta insindacabile in Cassazione se non è contraddittorio e dà conto degli elementi decisivi (art. 133 c.p.).
  • In sede di impugnazione è strategico documentare e specificare chiaramente tutte le questioni di fatto e di diritto sollevate in appello, poiché il mancato esame da parte del giudice di appello è un vizio che può portare a pronuncia di annullamento parziale da parte della Cassazione.

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