Sentenza del 27/01/2016 n. 1510 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Con atto del 1° febbraio 2002, registrato il 18 febbraio 2002, L.F. trasferiva a L.D. la nuda proprietà e a M.E. l'usufrutto di un immobile composto da abitazione e box, dichiarando un valore complessivo di 135.000 euro. L'Agenzia delle entrate notificava avvisi di accertamento e liquidazione, determinando il valore in 264.000 euro, sebbene il valore derivante dal calcolo automatico previsto dall'art. 52, comma 4, del D.P.R. 131/1986 fosse pari a 136.466 euro. I contribuenti sostenevano che lo scarto di 1.466 euro tra il valore dichiarato e quello automatico dipendesse da un mero errore di calcolo e chiedevano l'annullamento degli avvisi. La CTP di Roma accoglieva i ricorsi e rideterminava il valore in 136.466 euro; la CTR confermava, ritenendo plausibile l'errore e non adeguatamente documentata la valutazione dell'Ufficio basata sui dati dell'Osservatorio immobiliare. In cassazione l'Agenzia deduceva, da un lato, la violazione dell'art. 52, comma 4, perché il valore dichiarato inferiore alla soglia automatica non limita il potere di accertamento; dall'altro, l'insufficienza della motivazione della CTR sull'asserito errore e sulle ragioni per disattendere la stima dell'Ufficio.
La decisione
La Corte riunisce i due ricorsi, ravvisando una connessione che ne rende opportuno l'esame congiunto ai fini dell'economia processuale. Accoglie entrambi i motivi: l'errore asseritamente commesso dai contribuenti nel dichiarare il corrispettivo non impedisce l'accertamento, e la CTR non ha adeguatamente spiegato perché la valutazione dell'Ufficio fosse da disattendere. Cassa le decisioni impugnate e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale di Roma, che dovrà decidere nel merito uniformandosi ai principi enunciati e pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte non decide definitivamente la congruità del valore di 264.000 euro.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4
Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4 preclude all'Ufficio finanziario il potere di accertare un valore venale superiore solo se il valore dell'immobile iscritto in catasto con attribuzione di rendita sia stato dichiarato in misura non inferiore all'importo ottenuto moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti di aggiornamento.
Il limite al potere di rettifica opera soltanto se il valore dichiarato raggiunge almeno quello risultante dal calcolo automatico previsto dalla norma. Se il valore dichiarato è inferiore, l'Ufficio può accertare il valore venale in comune commercio e il contribuente non ha diritto a ottenere comunque la base imponibile calcolata con il metodo automatico; l'asserito errore materiale nella dichiarazione non impedisce l'accertamento.
Codice di procedura civile, art. 274
il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto - come nella specie appare del tutto evidente - elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto
È possibile riunire impugnazioni distinte anche oltre i casi espressamente previsti, quando la loro connessione renda opportuno l'esame congiunto per ragioni di economia processuale.
Massime di principio
- La soglia del valore catastale automatico costituisce una garanzia procedimentale contro la rettifica soltanto quando il valore dichiarato non è inferiore a tale soglia; se è inferiore, l'Amministrazione conserva il potere di accertare il valore venale.
- Un errore di calcolo allegato dal contribuente non equivale, da solo, a una rettifica dell'atto e non neutralizza il potere di accertamento; nel caso deciso, le parti non avevano rettificato l'atto indicando il valore risultante dal calcolo automatico.
- Quando l'Ufficio determina un valore superiore, il giudice che disattende tale valutazione deve motivare le ragioni della decisione; non è sufficiente affermare che il valore dichiarato era probabilmente frutto di un errore.
- La cassazione con rinvio non stabilisce automaticamente che la stima dell'Amministrazione sia corretta: demanda al giudice di rinvio la decisione nel merito, nel rispetto dei principi di diritto enunciati.
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