Sentenza n. 1555/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Cosenza di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato una domanda di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 e, successivamente, una distinta domanda di rinnovo del permesso stagionale. Dopo una precedente sentenza del TAR che aveva annullato il rigetto e imposto all’amministrazione di rivalutare integralmente la posizione dell’interessato, tenendo conto anche delle circostanze sopravvenute, la Questura ha svolto una nuova istruttoria limitata alla sola domanda di rinnovo. Il nuovo decreto ha rigettato tale domanda affermando che la conversione esulasse dal procedimento e fosse di competenza della Prefettura-Sportello Unico per l’Immigrazione. Il ricorrente ha dedotto violazione ed elusione del giudicato, violazione dell’art. 24 d.lgs. 286/1998 e violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. Il Ministero ha eccepito l’estraneità della Prefettura rispetto alla controversia e il difetto di legittimazione passiva della stessa articolazione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione preliminare, rilevando che Questura e Prefettura sono articolazioni periferiche del medesimo Ministero dell’Interno, unico centro di imputazione giuridica, e che la Prefettura non era comunque estranea perché la precedente sentenza imponeva una rivalutazione integrale della posizione del ricorrente. Il ricorso è stato accolto nel merito: il nuovo decreto ha eluso i vincoli conformativi della precedente pronuncia, poiché l’amministrazione ha limitato l’istruttoria al rinnovo del titolo stagionale senza esaminare la domanda di conversione e senza considerare le circostanze sopravvenute. Anche ove la Questura non fosse stata competente a decidere autonomamente sulla conversione, il Ministero avrebbe dovuto coordinare l’attività della Questura con quella della Prefettura, anziché rigettare o omettere l’esame della domanda. Il provvedimento è stato annullato e il Ministero è stato obbligato a riattivare il procedimento e a riesaminare integralmente la posizione dell’interessato, includendo la domanda di conversione. Le spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
Disciplina la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato; la domanda doveva essere considerata nell’ambito della rivalutazione integrale imposta dal giudicato.
art. 10-bis l. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente in relazione al procedimento di rigetto, ma la decisione si fonda principalmente sull’elusione del giudicato e non sviluppa una specifica statuizione autonoma sulla sua applicazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, unitamente all’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679, il presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Quando una sentenza impone all’amministrazione di rivalutare integralmente la posizione di un interessato, il vincolo conformativo comprende tutti i profili e le domande già prospettati e impone di considerare anche le circostanze sopravvenute rilevanti ai fini della nuova decisione.
- L’amministrazione non può eludere il giudicato limitando unilateralmente il riesame a una sola parte della posizione dell’interessato, quando il comando giudiziale richiede una rivalutazione integrale.
- La ripartizione interna delle competenze tra diverse articolazioni della medesima amministrazione non può giustificare l’omesso esame di una domanda compresa nel giudicato: l’amministrazione deve attivare il necessario coordinamento procedimentale tra gli uffici competenti.
- L’atto adottato in esecuzione di una sentenza è illegittimo per elusione del giudicato quando, invece di dare seguito al vincolo conformativo, parcellizza l’azione amministrativa e definisce il procedimento sulla base di un oggetto più ristretto di quello imposto dal giudice.
- Ai fini della legittimazione passiva, Questura e Prefettura, in quanto articolazioni periferiche del Ministero dell’Interno, fanno capo a un unico centro di imputazione giuridica; le questioni relative alla competenza interna non escludono la responsabilità dell’amministrazione nel suo complesso di dare corretta esecuzione al giudicato.
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