Cassazione Civile, Ordinanza n. 02409/2024 del 25/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La ricorrente ha chiesto la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. dell'ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva rigettato il suo precedente ricorso contro la decisione d'appello resa in una causa di scioglimento della comunione ereditaria. Il ricorso per revocazione era fondato, secondo la prospettazione della ricorrente, su un errore revocatorio di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., dedotto come inesatta percezione del contenuto degli atti processuali: la Corte di cassazione avrebbe erroneamente ritenuto che la corte d'appello avesse revocato implicitamente un'ordinanza istruttoria che aveva disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio, mentre dagli atti emergerebbe che il giudice d'appello aveva semplicemente confermato la necessità della rinnovazione per la notifica eseguita in modo ritenuto irregolare. In sostanza, la ricorrente sosteneva che non si trattasse di un errore di giudizio, ma di un errore percettivo sull'esistenza di un fatto processuale decisivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché non mirava a correggere una falsa percezione di un dato processuale direttamente emergente dagli atti interni del giudizio di legittimità, ma contestava l'interpretazione e la valutazione giuridica compiuta dalla Corte sull'effetto dell'ordinanza d'appello e sulla regolarità della notificazione. Di conseguenza, non ricorrendo il vizio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato. È stata invece respinta la domanda di condanna per პასუხისმგabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammissibile nei limiti propri dell'errore revocatorio di fatto.
art. 395 n. 4 c.p.c.
L'errore revocatorio presuppone una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, non una valutazione o interpretazione giuridica.
art. 331 c.p.c.
Nelle cause inscindibili l'integrazione del contraddittorio è disciplinata da questa norma; la sua inosservanza può dar luogo a nullità sanabile nei modi ordinari.
art. 160 c.p.c.
La notificazione irregolare integra una nullità sanabile e non automaticamente insanabile.
artt. 162, 291 c.p.c.
La nullità della notificazione può essere sanata mediante rinnovazione o altri rimedi processuali.
art. 156, comma 3, c.p.c.
La nullità è sanata quando l'atto ha comunque raggiunto lo scopo.
art. 157 c.p.c.
La nullità relativa deve essere eccepita o può essere sanata secondo le regole processuali.
art. 164 c.p.c.
Le irregolarità della citazione e degli atti introduttivi sono soggette a disciplina di sanatoria/rinnovazione.
art. 112 c.p.c.
È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa una vera violazione decisoria riconducibile al vizio dedotto.
art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata respinta per difetto di mala fede, colpa grave o abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 375, comma 2, n. 4-ter, c.p.c.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la decisione in camera di consiglio.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio, idoneo a fondare la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, deve consistere in una falsa percezione meramente percettiva di un fatto esistente o inesistente negli atti interni del giudizio di legittimità, non in un errore di valutazione, di interpretazione degli atti o di applicazione del diritto.
- Non è ammissibile la revocazione quando la doglianza investe la qualificazione giuridica di un atto processuale o la valutazione del suo effetto, anche se la parte la prospetta come inesatta percezione del contenuto degli atti.
- Nel giudizio di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, se eseguita in modo irregolare, integra di regola una nullità sanabile secondo i rimedi di rinnovazione o sanatoria previsti dal codice di procedura civile.
- Il giudice d'appello che abbia disposto la rinnovazione della notificazione con prescrizioni poi rivelatesi errate non può limitarsi a dichiarare inammissibile l'impugnazione, ma deve riconsiderare o revocare il precedente ordine istruttorio secondo la disciplina processuale applicabile.
- L'inammissibilità del ricorso per revocazione comporta la condanna della parte soccombente alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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