Cassazione Civile, Ordinanza n. 05956/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di rilascio di un appezzamento di terreno occupato dal convenuto, che si difendeva deducendo l'esistenza di un rapporto di locazione agraria ultratrentennale, documentato anche da quietanze di pagamento del corrispettivo. In corso di causa, l'attore ha modificato la propria impostazione difensiva chiedendo in via principale la declaratoria di nullità di qualsiasi negozio eventualmente intercorso, in subordine la risoluzione per violazione dell'art. 5 della legge n. 203 del 1982 con conseguente rilascio e indennità di occupazione, e in via ulteriormente gradata la definizione di natura, decorrenza e termine del titolo di detenzione. Il convenuto ha contestato la legittimità di tale emendatio/mutatio libelli, sostenendo che la domanda originaria fosse stata illegittimamente mutata e che la condanna al rilascio integrasse ultrapetizione. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 183 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto ammissibile una domanda nuova subordinata, proposta a seguito di mere difese e non di eccezioni in senso stretto, e per avere confuso modifica e sostituzione della domanda; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, poiché la domanda subordinata non avrebbe contenuto anche la richiesta di rilascio; 3) violazione degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55 del 2014 e dell'art. 15 c.p.c., per la liquidazione delle spese sulla base di un valore indeterminabile, nonostante dati utili alla determinazione del valore della causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: quanto al primo, ha affermato che era legittima la proposizione, in prima udienza e poi con memoria ex art. 183 c.p.c., di una domanda collegata alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, anche in via subordinata, in presenza di fatti dedotti dalla controparte idonei a fondare una domanda riconvenzionale e non meri argomenti difensivi; ha richiamato il principio per cui l'art. 183 c.p.c. consente domande nuove o modificate purché riferite alla medesima vicenda sostanziale, e ha ribadito l'ammissibilità della domanda subordinata. Quanto al secondo motivo, ha osservato che nella domanda di cessazione della locazione è implicita quella di rilascio del bene, sicché la condanna al rilascio non integra ultrapetizione. Quanto al terzo, ha chiarito che l'art. 15 c.p.c. riguarda controversie su proprietà o diritti reali di godimento e non le controversie locatizie, per cui la censura sul valore della causa era infondata. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 183 c.p.c.
Consente, nella fase di trattazione, la proposizione di domande nuove o modificate purché collegate alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio; la domanda può anche essere proposta in via subordinata e non solo sostituire quella originaria.
art. 112 c.p.c.
La condanna al rilascio del bene può ritenersi implicitamente compresa nella domanda di cessazione del rapporto di locazione, sicché non vi è ultrapetizione.
art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.
Il ricorso presentava dubbi di ammissibilità per mancata localizzazione degli atti processuali su cui si fondava.
art. 426 c.p.c.
Richiamato nel fatto per la conversione del rito a seguito della declaratoria di competenza della sezione specializzata agraria.
art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Invocato dal ricorrente in tema di liquidazione delle spese; la censura è stata respinta perché fondata su una premessa errata circa il valore della causa.
art. 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Invocato dal ricorrente in tema di liquidazione delle spese; la Corte ne ha escluso la violazione.
art. 15 c.p.c.
Non si applica alle controversie locatizie, ma alle controversie sulla proprietà o sui diritti reali di godimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto nel testo dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione dell'ulteriore contributo unificato.
art. 5 legge 3 maggio 1982, n. 203
Richiamato nella domanda subordinata come norma posta a base della richiesta di risoluzione del rapporto agrario per violazione delle regole sul fitto agrario.
Massime di principio
- Nel sistema dell'art. 183 c.p.c., l'attore può modificare o integrare la domanda quando la nuova pretesa resta ancorata alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio; la facoltà non è limitata alle sole eccezioni in senso stretto, ma può essere esercitata anche in risposta a difese che introducano fatti idonei a fondare una diversa domanda connessa.
- La domanda subordinata è ammissibile quando si colloca all'interno del medesimo rapporto sostanziale controverso e non introduce un thema decidendum del tutto estraneo; la tutela della concentrazione processuale e dell'economia dei giudizi prevale su una lettura restrittiva dell'emendatio.
- Nelle controversie di locazione, la domanda di cessazione o risoluzione del rapporto implica normalmente la domanda di rilascio del bene; di conseguenza, la sentenza che accoglie la domanda sul rapporto può contenere l'ordine di rilascio senza incorrere in ultrapetizione.
- Ai fini della liquidazione del valore della causa, l'art. 15 c.p.c. non si applica alle liti locatizie, ma alle controversie aventi ad oggetto proprietà o diritti reali di godimento; il valore non può essere determinato ricorrendo automaticamente ai criteri propri delle azioni reali.
- In sede di ricorso per cassazione, la mancata localizzazione degli atti processuali su cui si fonda la censura può incidere sull'ammissibilità del motivo per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
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