Cassazione Penale, Sentenza n. 38485/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Parma che li aveva condannati per avere detenuto 47 cani in condizioni incompatibili con la loro natura, e deducevano in cassazione la violazione di legge per non aver la Corte d'appello convertito l'appello in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.; nel ricorso chiedevano l'assoluzione per difetto di prova, sollecitando una rivalutazione di merito del compendio probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: ha ritenuto che la conversione dell'impugnazione (art. 568, comma 5, c.p.p.) non deroghi alle regole del giudizio di impugnazione correttamente qualificato; l'atto convertito deve possedere requisiti di forma (soddisfatti, compresa la nomina del cassazionista) e di sostanza (non soddisfatti perché i ricorrenti chiedevano la riconsiderazione del merito probatorio, materia non sindacabile in sede di legittimità salvo i limiti dell'art. 606, lett. e, c.p.p.). Conseguentemente i ricorsi sono dichiarati inammissibili, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e dalla Corte è disposta, in via equitativa e non per colpa, la somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 186/2000.
Norme richiamate
art. 568, comma 5, codice di procedura penale
La conversione dell'impugnazione trasferisce il procedimento al giudice competente ma non elimina i requisiti propri dell'atto di impugnazione; l'atto convertito deve avere i requisiti di forma e di sostanza richiesti per il giudizio di legittimità
art. 606, lett. e, codice di procedura penale
Il giudice di legittimità può sindacare il merito probatorio solo nei casi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; non è ammessa una generica richiesta di rivalutazione delle prove
art. 616, codice di procedura penale
In caso di inammissibilità dei ricorsi il giudice può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per stabilire che, in assenza di dolo o colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, il giudice può disporre un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende anziché una sanzione più gravosa
Massime di principio
- La conversione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 5 c.p.p. trasferisce il procedimento ma non consente di aggirare i requisiti sostanziali e formali richiesti per il ricorso in Cassazione
- Per proporre ricorso in Cassazione è necessario non solo rispettare le forme (es. nomina di un difensore cassazionista), ma anche inquadrare i motivi entro le categorie di sindacato ammesse dall'art. 606 c.p.p.; richieste di riconsiderazione del merito probatorio sono inammissibili se non svolte sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, i ricorrenti possono essere condannati alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il giudice può inoltre disporre un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende se non sussiste colpa grave secondo i criteri indicati dalla Corte costituzionale
- Chi intende impugnare una sentenza penale contestando la valutazione probatoria dovrebbe concentrare i motivi su vizi della motivazione (art. 606, lett. e) piuttosto che su una generica richiesta di "insufficienza delle prove", per evitare l'inammissibilità per motivi di merito
- È importante, nelle impugnazioni convertibili, verificare preventivamente che l'atto contenga i requisiti di sostanza richiesti dal giudizio di legittimità; la sola esistenza di un atto impugnatorio non garantisce la prosecuzione automatica del gravame in Cassazione
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