Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34427/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l'avviso di accertamento ICI n.130/2010 relativo alla frazione 21/9-31/12/2008 per particelle catastali in precedenza nella nuda proprieta' della ricorrente e consolidate nella piena proprieta' per il decesso (20/9/2008) della madre usufruttuaria. La ricorrente ha contestato che il consolidamento dell'usufrutto avveniva per voltura catastale e non richiedeva la presentazione di dichiarazione di successione o di variazione ICI (soprattutto alla luce della soppressione dell'obbligo di dichiarazione ICI dal 2007/2008 quando i dati sono accessibili tramite procedure telematiche), e ha dedotto inoltre che la madre aveva presentato dichiarazione ICI nel 1993 e che l'imposta per il periodo dedotto era stata regolarmente assolta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale e decidendo nel merito per l'accoglimento del ricorso originario della contribuente. La Corte ha ritenuto errata la motivazione della CTR che aveva fondato l'accertamento sulla mancata presentazione di una denuncia di variazione, poiché a partire dall'operativita' del sistema telematico di circolazione dei dati catastali (provvedimento del 18/12/2007) l'obbligo di dichiarazione ICI previsto dall'art.10 d.lgs.504/92 viene meno quando gli elementi impositivi sono direttamente rilevabili dall'amministrazione comunale. Le visure catastali in atti dimostravano la voltura/variazione (ricongiungimento/riunione di usufrutto) con decorrenza 20/9/2008 e la conoscibilita' per il Comune; risultava altresi' l'effettivo pagamento dell'imposta da parte della ricorrente. Per tali ragioni l'avviso di accertamento e' stato annullato e le spese del giudizio compensate.

Norme richiamate

  • art.10 d.lgs. 504/1992

    comma 4 (obbligo dichiarazione/comunicazione ICI)

    La Corte richiama l'eliminazione dell'obbligo di dichiarazione quando gli elementi rilevanti sono acquisibili dall'amministrazione tramite procedure telematiche; quindi, dal momento in cui il sistema di circolazione dei dati catastali e' operativo, la mancata denuncia non giustifica automaticamente un accertamento

  • art.37, comma 53, d.l. n.223/2006

    disposizione relativa alla soppressione dell'obbligo di dichiarazione/comunicazione ICI con decorrenza 2007

    Stabilisce la soppressione dell'obbligo di dichiarazione ICI con riferimento all'operativita' del sistema di circolazione dei dati catastali; la Corte ne evidenzia l'effetto insieme alle successive integrazioni normative

  • art.1, comma 174, legge n.296/2006

    integrazione all'art.37 c.53 del d.l. n.223/2006

    Precisa che resta obbligatoria la dichiarazione solo quando gli elementi impositivi dipendono da atti non gestibili con le procedure telematiche; conferma la nozione di conoscibilita' comunale dei dati

  • art.3 d.lgs. 504/1992

    soggetto passivo (indicazione della qualifica dell'usufruttuario come soggetto passivo Ici)

    La Corte richiama che l'usufruttuario e' legittimato passivo all'imposizione, ma nel caso le precedenti dichiarazioni e i pagamenti della madre risultano documentati

  • Cass. sez. civ., n. 28043/2018

    giurisprudenza richiamata in motivazione

    Precedente della Corte di Cassazione che chiarisce l'efficacia della soppressione dell'obbligo di dichiarazione ICI e l'importanza dell'operativita' del sistema telematico per rendere conoscibili i dati ai Comuni

  • art.360 cod. proc. civ., comma 1, n.3

    motivo di ricorso per violazione di norme di diritto

    Fondamento formale usato dalla ricorrente per censurare la decisione per falsa applicazione di norme

  • art.112 cod. proc. civ.

    contestazione riferita nella motivazione di errata corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Richiamato dalla ricorrente come vizio processuale, ma la Corte ha comunque deciso sul merito senza ritenere necessario l'accertamento istruttorio

  • art.384 cod. proc. civ.

    decisione nel merito senza nuovi accertamenti

    La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per decidere la causa nel merito e annullare l'avviso in forza degli elementi documentali già acquisiti

Massime di principio

  • Quando il sistema telematico di circolazione dei dati catastali e' operativo (provvedimento direttoriale del 18/12/2007) e i dati rilevanti sono accessibili al Comune non sussiste, per le variazioni catastali documentate, l'obbligo di presentare una separata dichiarazione ICI per il 2008 e successivi; il Comune deve poter acquisire le informazioni direttamente.
  • La voltura o la variazione catastale che documenti il consolidamento di un diritto (es. ricongiungimento/riunione di usufrutto) rende opponibile al Comune la nuova situazione giuridica e può escludere la legittimità di un accertamento basato sulla sola mancata denuncia.
  • Se il contribuente dimostra tramite visure catastali e documentazione di avere effettuato i pagamenti dovuti (anche se effettuati dalla persona che era usufruttuaria), tale prova può far venire meno l'accertamento addizionale relativo allo stesso periodo.
  • Il Comune che notifica un avviso di accertamento deve verificare preventivamente le informazioni disponibili nei sistemi telematici e negli archivi catastali; l'assenza di una denuncia formale non è sufficiente quando i dati sono acquisibili d'ufficio.
  • In casi simili e' importante conservare e allegare visure catastali, volture, documentazione di pagamento e ogni atto che dimostri la conoscibilita' della variazione da parte dell'amministrazione: questi elementi possono consentire la decisione nel merito senza istruttoria aggiuntiva.
  • Resta la regola che, ove gli elementi impositivi dipendano da atti non gestibili telematicamente o non risultino negli archivi comunali, la presentazione della dichiarazione/variazione puo' essere ancora necessaria; va valutato caso per caso.
  • Le censure procedurali (mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato) devono essere specificamente rilevate, ma la Corte può comunque decidere nel merito se gli elementi documentali in atti sono sufficienti per la pronuncia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.