Cassazione Civile, Ordinanza n. 18312/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per imposta di registro e INVIM, relativa alla vendita di un immobile intervenuta nel 1990 e a un avviso di rettifica/liquidazione del maggior valore divenuto definitivo. Gli eredi del soggetto originariamente obbligato avevano impugnato la cartella sostenendo che la riscossione fosse tardiva perché, dopo il giudicato formatosi sulla sentenza che aveva confermato l'avviso di liquidazione, si sarebbe dovuto applicare il termine decadenziale triennale dell'art. 76, comma 2, lett. b), d.P.R. 131/1986; deducevano inoltre l'illegittimità della compensazione delle spese operata dal giudice di merito. L'Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale, ha contestato invece l'applicazione del termine triennale, sostenendo che, essendo l'avviso di liquidazione stato integralmente confermato con sentenza passata in giudicato, il titolo della riscossione fosse la sentenza stessa e trovasse applicazione il termine decennale di prescrizione ex art. 78 d.P.R. 131/1986 e art. 2953 c.c., decorrente dal passaggio in giudicato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta l'applicazione del termine decennale di prescrizione per la riscossione del credito definitivamente accertato in giudizio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso dei contribuenti contro la cartella. I motivi del ricorso principale, relativi alla compensazione delle spese, sono stati dichiarati inammissibili perché dipendenti da un presupposto di soccombenza dell'Agenzia che non si è verificato. Le spese dei gradi precedenti sono state compensate per il contrasto giurisprudenziale allora esistente, mentre le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei contribuenti.
Norme richiamate
art. 76, comma 2, lett. b), d.P.R. 131/1986
Ha natura decadenziale e opera solo in via residuale quando, dopo il giudicato, l'Amministrazione debba compiere un ulteriore accertamento o una riliquidazione del tributo; non si applica quando il credito sia già stato definitivamente accertato in giudizio e resti solo da riscuotere.
art. 78 d.P.R. 131/1986
Per le imposte di registro e INVIM, quando il credito è definitivamente accertato, la riscossione è soggetta al termine prescrizionale decennale.
art. 2953 c.c.
Si applica all'actio judicati: il termine decennale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definitivamente accertato il credito.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal passaggio in giudicato della sentenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la regolazione delle spese, ma la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto del presupposto su cui era costruita.
art. 92 c.p.c.
Richiamato per la compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto la questione priva di rilievo una volta accolto il ricorso incidentale e cassata la decisione di merito.
art. 112 c.p.c.
La precedente cassazione con rinvio era intervenuta per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 3 Cost.
Richiamato dai ricorrenti nella censura sulle spese, ma non decisivo nel caso concreto.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti nella censura sulle spese, ma non decisivo nel caso concreto.
art. 2 L. 89/2001
Richiamato dai ricorrenti nella censura sulle spese, senza rilievo decisorio autonomo.
art. 6 CEDU
Richiamato dai ricorrenti nella censura sulle spese, senza rilievo decisorio autonomo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato per l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso principale.
Massime di principio
- Quando una pretesa tributaria è stata integralmente confermata con sentenza passata in giudicato, il titolo della riscossione non è più l'atto impositivo originario ma la sentenza; di conseguenza, la riscossione segue il termine di prescrizione decennale dell'actio judicati, non i termini decadenziali propri dell'attività accertativa amministrativa.
- L'art. 76, comma 2, lett. b), d.P.R. 131/1986 ha funzione residuale e riguarda solo i casi in cui, dopo la decisione sul ricorso del contribuente, l'Amministrazione debba svolgere una ulteriore attività di quantificazione o riliquidazione dell'imposta.
- Il termine decennale per la riscossione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definitivamente accertato il credito.
- Le censure sulle spese di lite che presuppongano una soccombenza della controparte risultano inammissibili quando tale presupposto venga meno per l'accoglimento del ricorso avversario e la cassazione della decisione impugnata.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale pregresso sulla disciplina applicabile, la compensazione delle spese dei gradi antecedenti può essere giustificata per la particolarità e l'oggettiva incertezza della questione.
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