Sentenza del 11/08/2017 n. 20033 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI Compenso dell'amministratore - Deducibilità - Individuazione dell'esercizio di competenza - Criteri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 1999-2003. Contestava, da un lato, l’omessa applicazione dell’IVA su cessioni intracomunitarie ritenute fittizie, perché effettuate con società estere cartiere mentre le merci sarebbero state distribuite in Italia; dall’altro, la deduzione, negli anni 2001 e 2002, dei compensi corrisposti all’amministratore. La Corte ha inoltre esaminato il criterio temporale applicabile ai pagamenti effettuati tramite bonifico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo insufficiente e illogica la motivazione della CTR sulla presunta buona fede della società. Il giudice regionale aveva valutato in modo frammentario la documentazione raccolta dalla contribuente, senza esaminare criticamente anomalie nei trasporti, intercettazioni, pedinamenti, rapporti con soggetti italiani e altri elementi indiziari che potevano dimostrare la consapevolezza della frode. Ha accolto anche il quinto motivo: il compenso dell’amministratore pagato mediante bonifico è deducibile nell’esercizio in cui l’importo viene accreditato al beneficiario, non in base alla data della disposizione né alla data della valuta. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame anche sulle sanzioni e sulle spese.
Norme richiamate
Art. 95, comma 5, TUIR
I compensi spettanti agli amministratori delle società... sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti
Il compenso dell’amministratore segue il principio di cassa e non quello generale di competenza.
Art. 51, comma 1, TUIR, già art. 48, comma 1
Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Il principio di cassa è esteso fino al 12 gennaio dell’anno successivo. Per un bonifico rileva però il momento dell’accredito effettivo sul conto del beneficiario.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 8, 21 e 54
Le cessioni intracomunitarie devono rispettare i requisiti sostanziali previsti per il trattamento IVA; la regolarità formale della documentazione non è sufficiente se gli elementi complessivi dimostrano che le operazioni erano fittizie o che la merce non ha lasciato il territorio nazionale.
D.L. n. 331 del 1993, art. 41, comma 1, lett. a, convertito dalla L. n. 427 del 1993
L’esenzione delle cessioni intracomunitarie presuppone l’effettivo trasferimento dei beni in altro Stato membro e non può fondarsi soltanto su documenti formalmente regolari.
Art. 2697 c.c.
La ripartizione dell’onere della prova deve essere valutata in relazione ai requisiti sostanziali dell’operazione e agli elementi indiziari forniti dall’Amministrazione finanziaria.
Art. 360 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62
La Cassazione può censurare la sentenza tributaria quando la motivazione sia insufficiente, illogica o ometta una valutazione complessiva di fatti decisivi.
Massime di principio
- Per dimostrare la buona fede in operazioni intracomunitarie non basta raccogliere certificati, documenti di trasporto o verificare formalmente la partita IVA del cliente: il giudice deve valutare l’insieme degli elementi e la loro concreta attendibilità.
- Anomalie logistiche, pagamenti effettuati dall’Italia, rapporti con soggetti italiani, intercettazioni, pedinamenti e destinazione effettiva delle merci possono costituire indizi gravi, precisi e concordanti della natura fraudolenta delle operazioni.
- La regolarità contabile e documentale non impedisce l’accertamento fiscale quando la documentazione risulti intrinsecamente inattendibile o contraddetta da elementi oggettivi.
- In caso di compenso dell’amministratore pagato tramite bonifico, la deduzione fiscale segue il principio di cassa allargato e si colloca nell’esercizio in cui il denaro viene accreditato sul conto del beneficiario; non rilevano la data dell’ordine di bonifico o la valuta.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitività dell’imposta: la controversia deve essere nuovamente esaminata dal giudice di merito secondo i principi indicati dalla Corte.
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