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Sentenza

Sentenza n. 4926/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento I.Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) dell'avviso pubblicato in GUUE al n. 604606-2025 del 16/9/25, avente ad oggetto (“dispositivi medici 4 lotti REV), gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura in somministrazione triennale di dispositivi medici per la preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici a circuito chiuso, suddivisa in 4 lotti" (CIG: B83BE71244), in relazione al lotto 1 "sistema chiuso (CSTD) per farmaci antiblastici", CIG: B83BE6F09E, per quanto specificato in ricorso; 2) della legge di gara, rinvenibile sul portale della So.re.sa avente ad oggetto "gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura in somministrazione triennale di dispositivi medici per la preparazione e la somministrazione di farmaci antiblastici a circuito chiuso” (“Protocollo di Legalità –Prefettura”; scheda tecnica preliminare; disciplinare - farmaci antiblastici; nuovo capitolato dispositivi medici la preparazione e somministrazione; allegato a1: domanda di partecipazione aggiornata d.l. 204-2024.rtf; dichiarazione sui segreti tecnico-commerciali, dei relativi eventuali chiarimenti e dell’avviso, con riferimento al lotto di interesse n.1, per quanto specificato in ricorso; 3) della deliberazione n. 32 del 4 settembre 2025 del Direttore Generale della “Fondazione Giovanni Pascale” – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, avente ad oggetto “annullamento gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura in somministrazione triennale di dispositivi medici per la preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici a circuito chiuso, suddivisa in n. 4 lotti”, di cui alla delibera di indizione n. 391 del 22/4/2025, e contestuale indizione di nuova gara. –approvazione del fabbisogno; - approvazione del capitolato speciale; - determinazione della procedura d’acquisto” (CIG: B83BE72317), della relativa pubblicazione sul sito dell’Istituto del 16/9/25 e dell’avviso, nonché di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi inclusa la proposta della S.C. Gestione Beni e Servizi, gli allegati disciplinare di gara e capitolato tecnico, in relazione al lotto di interesse n. 1, per quanto specificato in ricorso; 4) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, se e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusa la Delibera n. 1273 del 14/12/2020 ed i relativi allegati (“nuovo allegato tecnico”) e di tutto quanto in essi rilevato e/o allegato, in relazione al lotto 1 di interesse per quanto specificato in ricorso, gli atti istruttori, “i documenti detenuti e conservati dalla proponente SC Gestione Beni e Servizi” (anche quelli del Gruppo di lavoro), di cui si ignorano estremi e contenuto; II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SVAS BIOSANA S.p.A. il 13.3.2026: per l'annullamento 5) della nota Prot. 0004293/u del 02/02/2026 12.18 Registrato da: A1040701 S.C. Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS- Fondazione Pascale, depositata in giudizio dal detto Istituto il 4/2/2016, nonché trasmessa a mezzo p.e.c il 2/2/2026 (in uno alla stessa pec di trasmissione), avente ad oggetto “Vostra offerta pervenuta a mezzo pec (prot 0004070/E del 30/011/2026 lotto 1 – prot 0004084/E del 30/1/2026 lotto 2). Rif. Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura in somministrazione triennale di dispositivi medici per la preparazione e somministrazione di farmaci antiblastici a circuito chiuso, suddivisa in n. 4 lotti” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi incluso l’avviso di riapertura dei termini di presentazione offerte sul portale SO.RE.SA., riferito come Reg. di Sistema PI152061-25 del 9/12/2025 ovvero altro, nonché l’indicazione presente solo sul portale del termine di “presentazione risposte” e “aperture delle offerte” fissata per il 16.1.2026; 6) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, se e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusa la nota prot 0002249/i del 19/1/2026 10.14 Registrato da: A1040701 S.C. Gestione Beni e Servizi, dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS- Fondazione Pascale, depositata in giudizio il 20.1.2026, la deliberazione n. 251 del 17.11.2025 dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale, conosciuta solo in data 4.2.26, perché menzionata nella memoria depositata in giudizio in tale data (al numero atto 2026007521) dal detto Istituto, avente ad oggetto “presa d’atto dell’ordinanza cautelare del TAR Campania – Napoli (sezione nona) n. 2743/2025 (n.r.g. 5321/2025), relativa al ricorso (prot 35941 del 16.10.2025) proposto da Svas Biosana SpA nei confronti di So.Re.Sa Spa e dell’Istituto (resistente nel giudizio giusta deliberazione n. 186 del 28.10.2025)” e della relativa proposta di deliberazione della S.C. Avvocatura ed Affari legali, se e solo qualora intesi in termini lesivi, nonché di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, la legge di gara (con particolare riferimento al disciplinare) solo se e qualora dovesse prevedere disposizioni che impediscono l’accesso alla gara mediante p.e.c in casi eccezionali di non utilizzabilità della piattaforma, nonché eventuali atti istruttori e/o procedimentali adottati in danno alla ricorrente, di cui si ignorano estremi e contenuto, nonché ancora di qualunque altro atto/pubblicazione/avviso (ignoto alla ricorrente) sulla riapertura dei termini di gara, sul termine del 16.1.2026, nonché sull’applicazione dell’equivalenza funzionale;

Giustizia amministrativa202505321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: lex specialis e atti di una gara telematica per la fornitura triennale di dispositivi medici per farmaci antiblastici, nonché il successivo provvedimento di inammissibilità e tardività dell'offerta presentata dalla ricorrente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, limitatamente al lotto 1, il bando, il disciplinare, il capitolato e gli atti di indizione di una gara per un sistema chiuso di trasferimento di farmaci antiblastici. Ha dedotto che la lex specialis, pur richiedendo formalmente un sistema chiuso e sterile, imponesse un adattatore da collegare a una comune siringa Luer Lock, anziché una siringa integralmente sigillata e dedicata, con conseguente violazione della disciplina nazionale e unionale sulla sicurezza nella manipolazione dei farmaci antiblastici, della sentenza del TAR n. 4810/2025, dei principi di concorrenza, par condicio e massima partecipazione, nonché vizi di illogicità, contraddittorietà, carenza istruttoria, difetto di motivazione e travisamento. Dopo l'ordinanza cautelare n. 2743/2025, con cui era stata garantita alla ricorrente la possibilità di presentare un'offerta da valutare secondo il principio di equivalenza prestazionale, la stazione appaltante ha riaperto i termini per tutti gli operatori mediante la piattaforma SIAPS, fissando la scadenza al 16 gennaio 2026. La ricorrente ha trasmesso l'offerta tramite PEC e oltre il termine. Con motivi aggiunti ha contestato il provvedimento che l'ha dichiarata inammissibile e tardiva, sostenendo che la riapertura dei termini avrebbe dovuto esserle comunicata individualmente e che la PEC avrebbe dovuto essere ammessa, in ragione della propria posizione differenziata derivante dal contenzioso e dall'ordinanza cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto i motivi aggiunti e dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo. Ha ritenuto che il disciplinare imponesse in modo chiaro la presentazione delle offerte esclusivamente tramite la piattaforma SIAPS, previa registrazione e identificazione dell'operatore, con imputazione al concorrente degli oneri e dei rischi connessi alla trasmissione e con esclusione delle offerte tardive o presentate con modalità diverse. L'invio tramite PEC non poteva sostituire il caricamento sulla piattaforma, anche per le esigenze di segretezza delle offerte. La riapertura dei termini costituiva la modalità tecnica necessaria per consentire alla ricorrente di partecipare dopo la misura cautelare ed era stata resa conoscibile tramite il portale, dove risultavano il nuovo termine e l'avviso di riapertura. L'ordinanza cautelare non imponeva una comunicazione individuale, né derogava alle modalità previste dalla lex specialis. La ricorrente, operatore qualificato e già pienamente a conoscenza della gara, avrebbe dovuto consultare diligentemente la piattaforma; non sono stati ravvisati i presupposti dell'errore scusabile. Il provvedimento di inammissibilità e tardività dell'offerta è stato quindi ritenuto legittimo. Poiché l'offerta non era stata validamente presentata, è venuto meno l'interesse concreto all'annullamento del bando e della lex specialis. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 5.000 oltre accessori in favore dell'IRCCS-Fondazione G. Pascale.

Norme richiamate

  • art. 25 d.lgs. 36/2023

    Le procedure di approvvigionamento digitale devono essere gestite mediante piattaforme digitali conformi ai requisiti normativi.

  • art. 92 d.lgs. 36/2023

    In caso di riapertura o proroga dei termini, gli operatori che abbiano già presentato un'offerta possono ritirarla e, se del caso, sostituirla secondo le funzionalità della piattaforma.

  • art. 235 d.lgs. 81/2008

    È richiamato quale parametro nazionale per la definizione e i requisiti dei sistemi chiusi destinati alla manipolazione dei farmaci antiblastici; la questione tecnica non è stata tuttavia definita nel merito per l'improcedibilità del ricorso introduttivo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, nel caso concernente la permanenza dell'interesse al ricorso.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato, insieme agli artt. 103 e 113 Cost., per affermare che la tutela giurisdizionale amministrativa deve essere collegata a un interesse sostanziale al bene della vita.

  • art. 103 Cost.

    È richiamato quale fondamento del collegamento tra giurisdizione amministrativa e interesse sostanziale tutelabile.

  • art. 113 Cost.

    È richiamato per escludere una giurisdizione amministrativa oggettiva volta al mero controllo astratto della legalità amministrativa.

Massime di principio

  • Nelle gare gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale, quando la lex specialis prescrive espressamente l'utilizzo esclusivo della piattaforma per la presentazione delle offerte, l'invio tramite PEC non è idoneo a sostituire il caricamento telematico e legittima l'esclusione o la declaratoria di inammissibilità dell'offerta.
  • La riapertura dei termini di gara disposta per consentire l'esecuzione di una misura cautelare può essere attuata mediante la riapertura della piattaforma per tutti gli operatori economici, purché siano rese accessibili sul portale la nuova scadenza e le relative istruzioni; in assenza di una specifica prescrizione giudiziale, non è necessaria una comunicazione individuale al singolo concorrente.
  • L'operatore economico che conosce la lex specialis e partecipa a una procedura telematica è tenuto a consultare diligentemente la piattaforma e a rispettare le modalità e i termini ivi pubblicati; la mera ignoranza della riapertura dei termini, non accompagnata da iniziative tempestive presso la stazione appaltante, non integra di per sé errore scusabile.
  • Quando l'offerta non è validamente presentata, viene meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento del bando e della lex specialis, non essendo ammessa nel processo amministrativo una tutela diretta al mero ripristino astratto della legalità dell'azione amministrativa senza collegamento con il bene della vita perseguito.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTermini e notificazione del ricorso
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàTrasparenza e pubblicitàPrincipio di legalità e tipicità

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