Sentenza n. 3125/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 341/2025, emessa dal Tribunale di Benevento - Sez. Lavoro pubblicata il 18/03/2025, avente ad oggetto il riconoscimento del bonus carta del docente, per i precari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, Sez. Lavoro, n. 341/2025, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente per un'annualità, con accredito di 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Benevento n. 341/2025, pubblicata il 18 marzo 2025, che aveva condannato il Ministero a erogare la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per l'importo nominale di 500 euro relativo a un'annualità. La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 27 ottobre 2025. Il titolo è stato notificato in forma esecutiva presso la sede reale dell'Amministrazione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero abbia provveduto all'esecuzione. Il Ministero si è costituito solo formalmente. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, produce nei confronti dell'Amministrazione un immediato effetto conformativo-ordinatorio e impone di far conseguire concretamente alla parte l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Verificata la notifica del titolo in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di esecuzione da parte del Ministero, ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica e di accreditare su di essa l'importo nominale di 500 euro entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notifica, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore della DGOSV, con facoltà di delega ad altro dirigente, disponendo che il commissario si insedi su istanza della ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato effettivamente versato e alla distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce presupposto per la proponibilità dell'azione esecutiva e di ottemperanza.
art. 112 c.p.a.
La norma non è espressamente citata nel testo, ma il giudizio è qualificato come azione di ottemperanza per l'esecuzione di un giudicato; non si attribuisce al giudice alcuna specifica interpretazione testuale ulteriore.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche quando condanna una pubblica amministrazione a riconoscere una specifica utilità, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e può essere eseguita mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- L'ottemperanza di una sentenza che riconosce un beneficio economico o strumentale non si esaurisce nell'adozione di atti formali, ma impone all'Amministrazione di far conseguire concretamente al beneficiario il bene della vita riconosciuto dal giudice.
- La mancata esecuzione di un giudicato da parte di un'amministrazione, dopo la notifica del titolo in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, legittima l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza.
- In caso di persistente inerzia successiva all'ordine di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l'organo incaricato e attribuendogli, se previsto, la facoltà di delega.
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