Cassazione Civile, Ordinanza n. 09549/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (editore musicale)
La controversia
La società ricorrente aveva agito per ottenere dalla controparte il pagamento di maggiorazioni previste da una deliberazione interna per alcune esecuzioni musicali svolte negli anni 2006, 2007 e 2008, sostenendo che tali somme fossero state corrisposte in misura inferiore rispetto al calcolo matematico ricavabile dalla delibera. Aveva inoltre chiesto un ulteriore importo a titolo di arricchimento senza causa e danno non patrimoniale. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva rigettato il gravame. In cassazione la società ha proposto nove motivi: ha denunciato tardività di documenti prodotti dalla controparte e omessa pronuncia sul punto; violazione del principio di non contestazione e omesso esame di un'ordinanza istruttoria; errata applicazione dell'art. 2700 c.c. sui verbali di accertamento; omesso esame e motivazione illogica circa il fatto che alcuni concerti non erano stati oggetto di accertamento ispettivo; errata valutazione delle prove e della delibera interna sulla spettanza delle maggiorazioni; omessa pronuncia sul carattere discrezionale del criterio di selezione usato dall'ente; errata qualificazione della posizione della ricorrente come interesse legittimo; omesso esame della domanda risarcitoria; e mancata compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il quarto motivo, ritenendo che la motivazione della Corte d'appello fosse incomprensibile nella parte in cui aveva escluso le maggiorazioni per i concerti non oggetto di specifico accertamento, limitandosi a richiamare un generico chiarimento della controparte senza indicare gli elementi di riscontro acquisiti e valutati. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi, salvo l'ottavo, dichiarato in parte assorbito e in parte inammissibile, e il nono, integralmente assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, limitatamente al capo accolto, affinché il giudice di merito riesamini la spettanza delle maggiorazioni per gli eventi non documentati nei verbali e, se del caso, la connessa domanda risarcitoria; le spese sono state rinviate al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.
La tardività della produzione documentale va dedotta specificamente, ma il motivo in cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 161, comma 1, c.p.c.
Richiamato in relazione alla denunciata nullità del procedimento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per mancata critica della ratio decidendi.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione riguarda le circostanze di fatto e non gli elementi valutativi; l'apprezzamento della contestazione o non contestazione è riservato al giudice di merito.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non un provvedimento interlocutorio né il mero dissenso sulla valutazione delle prove.
art. 2700 c.c.
La fede privilegiata dei verbali pubblici riguarda i fatti attestati come avvenuti in presenza dell'ufficiale redigente; eventuali valutazioni non sono coperte da tale efficacia, ma la doglianza è inammissibile se non coglie la reale ratio della decisione.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legalmente previsto o abbia derogato al prudente apprezzamento senza base normativa; non è consentito contestare in cassazione il merito della valutazione probatoria.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la motivazione contiene una decisione incompatibile con la tesi dedotta, implicandone il rigetto.
art. 1703 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto privo di incidenza sulla questione decisa e quindi non utile a fondare la censura.
art. 3 delib. SIAE n. 85 del 2002
Interpretata nel senso che le maggiorazioni per musica colta o seria spettano solo se i concerti siano programmati e presentati in modo idoneo ad attrarre pubblico; la delibera esclude il beneficio quando le condizioni richieste non ricorrano.
art. 4 delib. SIAE n. 85 del 2002
Attribuisce all'ente una facoltà di valutazione sulla sussistenza dei requisiti per l'ammissione alle provvidenze, ma non è valorizzato come potere arbitrario.
art. 2041 c.c.
Richiamato nella domanda originaria di arricchimento senza causa, ma la decisione non sviluppa un'autonoma ratio su tale profilo.
art. 2059 c.c.
Richiamato nella domanda originaria di risarcimento del danno non patrimoniale, ma la decisione non si sofferma nel merito su tale pretesa per i concerti non documentati.
art. 1224 c.c.
La domanda risarcitoria è trattata come accessoria alla spettanza della maggiorazione e va riesaminata dal giudice di rinvio se accertato il diritto principale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
- Il principio di non contestazione opera solo sulle circostanze di fatto e non sulle valutazioni o qualificazioni giuridiche compiute dal giudice o dalle parti.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la mancata considerazione di un fatto storico decisivo, non la mera insufficiente o diversa valutazione delle prove.
- I verbali redatti da pubblici ufficiali fanno fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., solo per i fatti attestati come avvenuti in presenza del verbalizzante, non per le valutazioni soggettive eventualmente inserite nel testo.
- La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge o violi la regola del prudente apprezzamento, non quando si contesti il merito della valutazione probatoria.
- Se la motivazione della sentenza consente di desumere una decisione incompatibile con il motivo di gravame dedotto, non ricorre il vizio di omessa pronuncia.
- Quando il diritto azionato dipende da presupposti fattuali specifici previsti da un regolamento o da una delibera interna, il giudice deve accertare in concreto tali presupposti e non può fondare il rigetto su mere allegazioni di parte prive di riscontro probatorio.
- Se il capo sul diritto principale viene cassato, resta assorbita la domanda risarcitoria accessoria, che dovrà essere riesaminata solo se il diritto principale venga riconosciuto in sede di rinvio.
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