Cassazione Civile, Ordinanza n. 13487/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (operatore di rete)
La controversia
La controversia origina da un contratto stipulato l'11 gennaio 2011 tra una società concessionaria di emittente nazionale e una società consortile operante come operatore di rete locale, avente ad oggetto la fornitura del servizio di trasmissione/diffusione per un corrispettivo pattuito di euro 1.650.000, oltre interessi di mora. L'operatore di rete convenne in giudizio la controparte chiedendo il pagamento del corrispettivo; la convenuta resistette chiedendo il rigetto e, in riconvenzionale, la declaratoria di nullità del contratto per illiceità e contrarietà a norme imperative, oppure la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, o ancora il riconoscimento della legittimità del recesso per giusta causa. Il Tribunale accolse la domanda di pagamento e la Corte d'appello confermò. In Cassazione la società ricorrente dedusse due motivi: con il primo denunciò violazione di norme della disciplina AGCOM e dell'art. 1464 c.c., sostenendo che l'azione fosse improcedibile per mancato esperimento della conciliazione obbligatoria davanti all'AGCOM, che il tentativo non fosse stato realmente avviato, che la prestazione del fornitore fosse divenuta impossibile per la sopravvenuta correzione amministrativa della numerazione e che la delibera AGCOM 353/11/CONS fosse sopravvenuta e meramente ricognitiva; con il secondo motivo dedusse omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato che la condanna economica equivaleva al pagamento integrale di dodici mesi di contratto, mentre il servizio sarebbe stato reso per un solo mese e il concetto di indennizzo sarebbe diverso da quello di corrispettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando, da un lato, che il tentativo di conciliazione ex art. 11 l. n. 249/1997 doveva concludersi entro trenta giorni e che non poteva ritenersi necessario attendere oltre un tempo indeterminato; dall'altro, che la questione era comunque stata implicitamente abbandonata dalle parti in primo grado e non riproposta ritualmente in appello. Quanto al merito, ha affermato che la censura non colpiva la ratio decidendi della sentenza di merito, fondata sull'assunto che la prestazione dovuta dal fornitore non fosse divenuta impossibile e che la scelta di non avvalersi del rapporto fosse dipesa da una decisione imprenditoriale della ricorrente, non da un evento esterno impeditivo; la Corte ha quindi escluso la configurabilità dell'impossibilità parziale ex art. 1464 c.c. e del conseguente recesso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto in presenza di 'doppia conforme' senza l'indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; inoltre, la doglianza era comunque diretta a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, D.L. 231/2002
richiamato come base degli interessi di mora domandati dalla parte attrice nel giudizio di merito, senza specifica ulteriore elaborazione da parte della Corte di cassazione
art. 1464 c.c.
l'impossibilità parziale della prestazione presuppone un effettivo impedimento sopravvenuto non imputabile alla scelta della parte che invoca il recesso; nel caso concreto è stata esclusa perché la mancata fruizione del servizio dipendeva da una decisione imprenditoriale della ricorrente
art. 11 l. n. 249/1997
"non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità"
la conciliazione obbligatoria deve concludersi entro trenta giorni; non è ammissibile pretendere che le parti attendano indefinitamente la convocazione dell'Autorità prima di adire il giudice
art. 111, commi 1 e 2, Cost.
evocato a sostegno dell'esigenza di evitare tempi indeterminati nell'accesso al giudice, in coerenza con il giusto processo e la ragionevole durata
art. 24, comma 1, Cost.
richiamato per affermare che il diritto di agire in giudizio non può essere sacrificato imponendo un'attesa indefinita del tentativo di conciliazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si indicano le diverse rationes di fatto delle due decisioni; inoltre non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
in caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado per evitare l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto da una disciplina di settore non può paralizzare indefinitamente l'accesso al giudice: ove il procedimento non sia definito entro il termine fissato dalla norma, la condizione di procedibilità non può essere opposta per tempo indeterminato.
- La mancata riproposizione in appello di un'eccezione o la rinuncia implicita delle parti all'effettivo esperimento della conciliazione possono precludere la successiva deduzione dell'improcedibilità in sede di legittimità.
- L'impossibilità sopravvenuta parziale che legittima il recesso ex art. 1464 c.c. richiede un impedimento oggettivo della prestazione, non una scelta negoziale o imprenditoriale della parte che decide di avvalersi di un diverso assetto contrattuale.
- In cassazione il motivo deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mera riproposizione della critica già svolta in appello, o una ricostruzione alternativa dei fatti, non è sufficiente se non incide sull'argomentazione decisiva adottata dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove; in presenza di doppia conforme il motivo è inammissibile se non vengono evidenziate le differenti basi fattuali delle due decisioni.
- Quando la sentenza di primo grado è confermata integralmente in appello, la deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede una specifica dimostrazione della diversità delle rationes di fatto tra le due pronunce.
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