Cassazione Civile, Ordinanza n. 13996/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (automobilista)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso un verbale per violazione dei limiti di velocità, accertata mediante apparecchiatura automatica "autovelox" (PASVC) installata dalla polizia municipale di un diverso comune e notificata all'interessato. L'opponente sosteneva l'illegittimità dell'accertamento perché lo strumento non era stato omologato. Il giudice di pace accoglieva l'opposizione; il tribunale, in appello, confermava l'annullamento della sanzione, ritenendo che solo apparecchiature omologate possano costituire fonte di prova e che la PA debba provarne l'omologazione. Il comune ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 45, comma 6, 142, comma 6 c.d.s., 192 e 345 reg. es. c.d.s., sostenendo che le apparecchiature approvate dal Ministero e sottoposte a verifica di regolare funzionamento, pur se non omologate, sarebbero comunque idonee a fondare l'accertamento; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando motivazione apparente, perché il tribunale non avrebbe spiegato perché l'approvazione del dispositivo non basti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo il vizio di motivazione apparente perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione comprensibile e controllabile, e ha ritenuto infondato anche il primo motivo, aderendo all'orientamento secondo cui, in tema di eccesso di velocità, l'accertamento effettuato con apparecchio approvato ma non omologato è illegittimo, poiché l'approvazione ministeriale non equivale all'omologazione richiesta dall'art. 142, comma 6, c.d.s. Il ricorso è stato pertanto rigettato. Non sono state liquidate spese di cassazione per mancata partecipazione dell'intimato. Inoltre, poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 500 in favore della cassa delle ammende, oltre alla dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 142, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992
Per la validità dell'accertamento della velocità è richiesta l'omologazione ministeriale dell'apparecchio; l'approvazione non è equipollente.
art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi dell'idoneità delle apparecchiature approvate e verificate.
art. 192 d.P.R. n. 495 del 1992
Conferma che omologazione e approvazione sono procedimenti distinti per caratteristiche, natura e finalità.
art. 345 d.P.R. n. 495 del 1992
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina di esecuzione del codice della strada.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza non è nulla per motivazione apparente quando espone le ragioni in fatto e in diritto in modo comprensibile e controllabile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione della decisione deve consentire il controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata assunta in conformità alla proposta del consigliere delegato, con conseguenze anche in punto sanzione processuale.
art. 96, comma 4, c.p.c.
In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., si applica la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di sanzioni per superamento dei limiti di velocità, l'accertamento effettuato con strumentazione elettronica è legittimo solo se l'apparecchio risulta debitamente omologato, non essendo sufficiente la sola approvazione ministeriale.
- Omologazione e approvazione sono procedimenti distinti e non sovrapponibili: la prima integra il requisito richiesto dalla disciplina per l'utilizzabilità probatoria dello strumento, la seconda non la sostituisce.
- La contestazione del vizio di motivazione come motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito espone, in modo intellegibile e verificabile, le ragioni della decisione, consentendo il controllo sul percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Quando il giudizio di cassazione viene definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, comma 4, c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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