Cassazione Penale, Sentenza n. 7631/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato l'istanza di sospensione e/o revoca dell'ordine di demolizione emesso in esecuzione della sentenza penale definitiva (29/10/1997, irrevocabile 23/04/1998) che aveva condannato il ricorrente per reato edilizio. Il ricorso per cassazione articolava cinque censure: (1) incompetenza della Procura Generale ad eseguire la demolizione e competenza dell'autorità amministrativa; (2) estinzione dell'ordine di demolizione per decorso dei termini (richiamo all'art. 173 c.p. e giurisprudenza CEDU che identificherebbe natura sanzionatoria/penale dell'ordine); (3) errori nella valutazione dell'applicabilità di norme sul condono edilizio (leggi 47/1985, 724/1994, 326/2003) e sul computo dei limiti volumetrici (750 mc) nonché sulla natura artigianale/non residenziale dell'immobile; (4) violazione degli artt. 32 Cost. e 8 CEDU per l'impatto sulla figlia che abita l'immobile e sulla sua situazione economica (richiamo alla sentenza CEDU Ivanova v. Bulgaria); (5) soppressione/sospensione dell'esecuzione per effetto delle norme emergenziali COVID-19, invocate in relazione al principio di proporzionalità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che: (i) la competenza ad eseguire l'ordine di demolizione disposti con sentenza penale definitiva spetta al pubblico ministero (Procura), non essendo vincolante l'osservanza di circolari o direttive amministrative provenienti da uffici diversi; (ii) l'ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa "ripristinatoria" (obbligo di fare per la tutela del territorio) e non di pena principale, quindi non soggetto alla prescrizione penale previsto dall'art. 173 c.p. né alla prescrizione quinquennale delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 28 L. 689/1981; (iii) le norme sul condono (L. 724/1994, D.L. 269/2003 conv. L. 326/2003) vanno interpretate considerando l'edificio come un complesso unitario (impossibilità di frazionare istanze per eludere il limite di 750 mc); (iv) i diritti tutelati dalla CEDU (art. 8) non garantiscono un diritto assoluto all'abitazione abusiva: la demolizione è compatibile con la Convenzione quando il giudice nazionale valuta la proporzionalità; nel caso concreto le deduzioni del ricorrente erano generiche, non è stata fornita prova di contatti con i servizi sociali né di concrete alternative abitative, e il ricorrente è rimasto inerte per anni (ordine eseguibile dal 1998); (v) le misure emergenziali COVID-19 non giustificavano la sospensione dell'esecuzione, non essendo provate le condizioni personali addotte. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha trovato i motivi del ricorrente manifestamente infondati e adeguatamente valutati dalla Corte d'appello.
art. 173 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'estinzione per prescrizione; la Corte ha ritenuto inapplicabile l'art. 173 perché l'ordine di demolizione è sanzione amministrativa ripristinatoria e non pena principale.
L. 24 novembre 1994, n. 724 (art. 39 e principio unità dell'edificio)
Interpretata nel senso che ogni edificio va considerato unitario ai fini del condono; non è possibile frazionare domande per eludere il limite volumetrico di 750 mc.
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. L. 24 novembre 2003, n. 326 (art. 32, comma 25)
Richiamata per i requisiti del condono e i limiti volumetrici; la Corte ha applicato la giurisprudenza che esige rispetto dei limiti e impedisce elusioni tramite frazionamento.
L. 24 novembre 1981, n. 689 (art. 28)
Norma sulle prescrizioni delle sanzioni amministrative pecuniarie; la Corte ha distinto le sanzioni pecuniarie punitive dalle sanzioni "ripristinatorie" come l'ordine di demolizione, escludendo l'applicazione della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 ove non applicabile.
art. 32 Cost.
Richiamato dal ricorrente in funzione di tutela della salute; la Corte ha ritenuto che il richiamo non fosse idoneo a impedire l'esecuzione in assenza di prove concrete e di adeguata valutazione comparativa degli interessi.
art. 8 CEDU
Il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio non garantisce un diritto assoluto a permanere in un immobile abusivo; la Corte deve effettuare una valutazione di proporzionalità caso per caso, ma nel caso concreto le ragioni addotte erano generiche e insufficienti.
d.P.R. n. 380 del 2001 (art. 31 richiamato)
Richiamato nella censura di illegittimità costituzionale: la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, confermando che l'ordine di demolizione non è una pena nel senso della giurisprudenza CEDU.
Massime di principio
- La competenza ad eseguire un ordine di demolizione disposto con sentenza penale definitiva spetta al pubblico ministero; le direttive amministrative non derogano a tale competenza.
- L'ordine di demolizione disposto in sede penale ha natura di sanzione amministrativa "ripristinatoria" (obbligo di fare) e non costituisce pena principale: pertanto non si estingue automaticamente per prescrizione penale (art. 173 c.p.) né può essere considerata soggetta alla prescrizione quinquennale prevista per le sanzioni pecuniarie.
- In caso di condono edilizio, l'edificio deve essere valutato come un'unica unità ai fini dei limiti volumetrici: il frazionamento artificioso delle istanze per eludere i limiti (es. 750 mc) è inammissibile.
- La giurisprudenza CEDU non esclude la legittimità della demolizione; richiede però che il giudice nazionale effettui una valutazione di proporzionalità caso per caso. Per opporsi efficacemente all'esecuzione è necessario formulare e documentare circostanze concrete e specifiche (es. condizioni di salute, età, assenza di alternative abitative), non semplici affermazioni generiche.
- Argomentazioni tardive o inattive (lunga inerzia del destinatario dell'ordine senza aver cercato soluzioni alternative, come l'intervento dei servizi sociali) indeboliscono la possibilità di ottenere la sospensione o revoca dell'ordine demolitorio.
- Le norme emergenziali (es. COVID-19) non producono automaticamente effetti impeditivi sull'esecuzione di ordini di demolizione; occorre dimostrare in concreto e con adeguata documentazione la rilevanza e la sussistenza di un effettivo impedimento o di una violazione del principio di proporzionalità.
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