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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7631/2022 del 03/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato l'istanza di sospensione e/o revoca dell'ordine di demolizione emesso in esecuzione della sentenza penale definitiva (29/10/1997, irrevocabile 23/04/1998) che aveva condannato il ricorrente per reato edilizio. Il ricorso per cassazione articolava cinque censure: (1) incompetenza della Procura Generale ad eseguire la demolizione e competenza dell'autorità amministrativa; (2) estinzione dell'ordine di demolizione per decorso dei termini (richiamo all'art. 173 c.p. e giurisprudenza CEDU che identificherebbe natura sanzionatoria/penale dell'ordine); (3) errori nella valutazione dell'applicabilità di norme sul condono edilizio (leggi 47/1985, 724/1994, 326/2003) e sul computo dei limiti volumetrici (750 mc) nonché sulla natura artigianale/non residenziale dell'immobile; (4) violazione degli artt. 32 Cost. e 8 CEDU per l'impatto sulla figlia che abita l'immobile e sulla sua situazione economica (richiamo alla sentenza CEDU Ivanova v. Bulgaria); (5) soppressione/sospensione dell'esecuzione per effetto delle norme emergenziali COVID-19, invocate in relazione al principio di proporzionalità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che: (i) la competenza ad eseguire l'ordine di demolizione disposti con sentenza penale definitiva spetta al pubblico ministero (Procura), non essendo vincolante l'osservanza di circolari o direttive amministrative provenienti da uffici diversi; (ii) l'ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa "ripristinatoria" (obbligo di fare per la tutela del territorio) e non di pena principale, quindi non soggetto alla prescrizione penale previsto dall'art. 173 c.p. né alla prescrizione quinquennale delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 28 L. 689/1981; (iii) le norme sul condono (L. 724/1994, D.L. 269/2003 conv. L. 326/2003) vanno interpretate considerando l'edificio come un complesso unitario (impossibilità di frazionare istanze per eludere il limite di 750 mc); (iv) i diritti tutelati dalla CEDU (art. 8) non garantiscono un diritto assoluto all'abitazione abusiva: la demolizione è compatibile con la Convenzione quando il giudice nazionale valuta la proporzionalità; nel caso concreto le deduzioni del ricorrente erano generiche, non è stata fornita prova di contatti con i servizi sociali né di concrete alternative abitative, e il ricorrente è rimasto inerte per anni (ordine eseguibile dal 1998); (v) le misure emergenziali COVID-19 non giustificavano la sospensione dell'esecuzione, non essendo provate le condizioni personali addotte. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha trovato i motivi del ricorrente manifestamente infondati e adeguatamente valutati dalla Corte d'appello.

  • art. 173 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'estinzione per prescrizione; la Corte ha ritenuto inapplicabile l'art. 173 perché l'ordine di demolizione è sanzione amministrativa ripristinatoria e non pena principale.

  • L. 24 novembre 1994, n. 724 (art. 39 e principio unità dell'edificio)

    Interpretata nel senso che ogni edificio va considerato unitario ai fini del condono; non è possibile frazionare domande per eludere il limite volumetrico di 750 mc.

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. L. 24 novembre 2003, n. 326 (art. 32, comma 25)

    Richiamata per i requisiti del condono e i limiti volumetrici; la Corte ha applicato la giurisprudenza che esige rispetto dei limiti e impedisce elusioni tramite frazionamento.

  • L. 24 novembre 1981, n. 689 (art. 28)

    Norma sulle prescrizioni delle sanzioni amministrative pecuniarie; la Corte ha distinto le sanzioni pecuniarie punitive dalle sanzioni "ripristinatorie" come l'ordine di demolizione, escludendo l'applicazione della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 28 ove non applicabile.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in funzione di tutela della salute; la Corte ha ritenuto che il richiamo non fosse idoneo a impedire l'esecuzione in assenza di prove concrete e di adeguata valutazione comparativa degli interessi.

  • art. 8 CEDU

    Il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio non garantisce un diritto assoluto a permanere in un immobile abusivo; la Corte deve effettuare una valutazione di proporzionalità caso per caso, ma nel caso concreto le ragioni addotte erano generiche e insufficienti.

  • d.P.R. n. 380 del 2001 (art. 31 richiamato)

    Richiamato nella censura di illegittimità costituzionale: la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, confermando che l'ordine di demolizione non è una pena nel senso della giurisprudenza CEDU.

Massime di principio

  • La competenza ad eseguire un ordine di demolizione disposto con sentenza penale definitiva spetta al pubblico ministero; le direttive amministrative non derogano a tale competenza.
  • L'ordine di demolizione disposto in sede penale ha natura di sanzione amministrativa "ripristinatoria" (obbligo di fare) e non costituisce pena principale: pertanto non si estingue automaticamente per prescrizione penale (art. 173 c.p.) né può essere considerata soggetta alla prescrizione quinquennale prevista per le sanzioni pecuniarie.
  • In caso di condono edilizio, l'edificio deve essere valutato come un'unica unità ai fini dei limiti volumetrici: il frazionamento artificioso delle istanze per eludere i limiti (es. 750 mc) è inammissibile.
  • La giurisprudenza CEDU non esclude la legittimità della demolizione; richiede però che il giudice nazionale effettui una valutazione di proporzionalità caso per caso. Per opporsi efficacemente all'esecuzione è necessario formulare e documentare circostanze concrete e specifiche (es. condizioni di salute, età, assenza di alternative abitative), non semplici affermazioni generiche.
  • Argomentazioni tardive o inattive (lunga inerzia del destinatario dell'ordine senza aver cercato soluzioni alternative, come l'intervento dei servizi sociali) indeboliscono la possibilità di ottenere la sospensione o revoca dell'ordine demolitorio.
  • Le norme emergenziali (es. COVID-19) non producono automaticamente effetti impeditivi sull'esecuzione di ordini di demolizione; occorre dimostrare in concreto e con adeguata documentazione la rilevanza e la sussistenza di un effettivo impedimento o di una violazione del principio di proporzionalità.

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