Cassazione Civile, Ordinanza n. 34694/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da più rapporti di conto corrente intrattenuti da un cliente con un istituto di credito. Il correntista ha chiesto la ripetizione di somme che assumeva indebitamente addebitate, contestando gli addebiti e chiedendo la restituzione delle somme versate in eccedenza. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, condannando la banca alla restituzione di una somma determinata sulla base di una consulenza tecnica. In appello la corte territoriale ha accolto l’impugnazione principale del correntista, rideterminando in aumento il credito, e ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale della banca perché ritenuto non decisivo e generico: secondo la corte d’appello, la banca si era limitata a insistere sull’eccezione di prescrizione senza contestare le risultanze peritali circa la mancata individuazione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha denunciato, con il primo, violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che l’esistenza di aperture di credito e dei relativi limiti era stata in realtà contestata; con il secondo, terzo e quarto motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente o manifestamente illogica, lamentando che, in assenza di limiti dell’affidamento, non fosse possibile distinguere le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie e che la corte avesse erroneamente ritenuto necessario contestare l’omessa individuazione compiuta dal C.T.U.; con il quinto motivo, violazione degli artt. 346 e 157, comma 2, c.p.c., sostenendo che non poteva dichiararsi inammissibile un appello incidentale fondato sulla prescrizione quando il consulente non era stato incaricato di compiere quel tipo di accertamento; con il sesto motivo, ha reiterato deduzioni e istanze istruttorie già svolte in merito all’eccezione di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo nei limiti della motivazione, e ha dichiarato inammissibile il sesto motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi ai principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la decisione d’appello fosse affetta da motivazione non congruente e non comprensibile nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile l’appello incidentale della banca per asserita genericità, nonostante avesse essa stessa affermato che il correntista godeva di affidamento ma senza indicarne i limiti: in tale situazione, non essendo determinabile quali rimesse fossero solutorie o ripristinatorie, non era logicamente giustificato pretendere una contestazione specifica sull’omissione del C.T.U. in merito alla qualificazione delle rimesse.
Norme richiamate
art. 115, comma 1, c.p.c.
La mancata contestazione specifica dei fatti allegati dalla controparte nella prima difesa utile comporta la loro rilevanza come fatti non contestati ai fini decisori.
art. 2697 c.c.
È richiamato nel contesto del riparto dell’onere probatorio sulla natura dei versamenti e sulla prova dell’esistenza di un affidamento idoneo a spostare il decorso della prescrizione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione sussiste quando la motivazione sia mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, non assolvendo alla funzione di esplicitare le ragioni della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La violazione del dovere di motivazione integra un vizio processuale deducibile in cassazione come nullità della sentenza.
art. 167, comma 1, c.p.c.
La comparsa di costituzione in primo grado è la prima occasione processuale utile per prendere posizione specifica sulle allegazioni attoree, in un sistema di preclusioni strette.
art. 342 c.p.c.
L’inammissibilità dell’appello per genericità presuppone la concreta individuazione dei punti della decisione e delle censure mosse; non può essere affermata in modo apodittico quando la critica investe un accertamento impossibile per mancanza del dato presupposto.
art. 346 c.p.c.
Le domande ed eccezioni non accolte devono essere riproposte in appello; la norma non giustifica, però, l’onere di riproporre questioni mai realmente sorte o mai esaminate per mancanza dei presupposti fattuali.
art. 157, comma 2, c.p.c.
È richiamato per escludere che l’omissione lamentata in relazione alla consulenza tecnica integri una nullità relativa non rilevabile d’ufficio, nel caso in cui il consulente non abbia ricevuto un incarico specifico sul punto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione di indebito relativo a rapporti bancari, la qualificazione delle rimesse come solutorie o ripristinatorie dipende anche dall’individuazione dell’affidamento e dei suoi limiti; se tali limiti non risultano accertati o contestati, non è logicamente sostenibile un accertamento selettivo delle rimesse su base diversa.
- Ai fini dell’art. 115 c.p.c., la mancata contestazione va valutata con riferimento alla prima difesa utile e non alle generiche o tardive contestazioni contenute in atti successivi.
- La declaratoria di inammissibilità dell’appello per genericità richiede una reale carenza di specificità delle censure; non può fondarsi su una pretesa omissione di contestazione di un elaborato peritale quando l’accertamento contestato presupponeva dati che la stessa sentenza d’appello dichiara mancanti.
- La motivazione è apparente o incomprensibile quando afferma, da un lato, l’esistenza di un affidamento non delimitato e, dall’altro, pretende di trarne conseguenze probatorie incompatibili senza spiegare il passaggio logico.
- L’onere di specificazione dei motivi di appello non può essere applicato in modo tale da imporre alla parte di criticare un accertamento tecnico che non poteva essere compiuto per la mancanza del presupposto fattuale necessario.
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