Cassazione Penale, Sentenza n. 9940/2025 del 12/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso riguarda la conferma in appello della condanna per riciclaggio (art. 648-bis c.p.) per avere modificato su una pala meccanica Caterpillar la targhetta identificativa e il numero di telaio, ostacolandone l'accertamento della provenienza delittuosa (fatto del 14/03/2017). In Cassazione la difesa ha dedotto: (i) violazione di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. b), art. 601 e art. 178 c.p.p.) per omissione nel decreto di citazione per il giudizio di appello dell'avviso sulla possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa; la nullità sarebbe stata eccepita tempestivamente e non sanata; (ii) violazione della norma sostanziale (art. 648-bis c.p.), sostenendo che dagli atti non emergerebbe che la pala fosse provento di furto aggravato ex art. 625, comma 1, n.7 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la doglianza: pur rilevando che la Corte d'appello aveva errato nell'affermare che la norma invocata fosse successiva, la Suprema Corte ha osservato che l'omesso avviso relativo ai programmi di giustizia riparativa (lett. d-bis art. 429) non rientra fra le carenze che determinano la nullità del decreto di citazione ai sensi di art. 606, comma 6, c.p.p.; pertanto non si realizza la nullità dedotta. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per mancata deduzione in appello. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
Norma sostanziale contestata: il reato è contestato per aver alterato i segni identificativi di un bene provento di furto. La Corte non ha deciso nel merito della prova dell'evento delittuoso relativo al furto perché la questione è stata ritenuta inammissibile in Cassazione.
art. 601 cod. proc. pen.
Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettere a), d-bis), f), g)
Stabilisce che il decreto di citazione per l'appello deve contenere i requisiti previsti dall'art. 429, ivi compresa la lettera d-bis relativa all'avviso sui programmi di giustizia riparativa.
art. 429, comma 1, lett. d-bis, cod. proc. pen.
d-bis) l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa
Impone l'obbligo di informare imputato e persona offesa, nel decreto che dispone il giudizio, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
art. 606, comma 6, cod. proc. pen.
Il decreto di citazione è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento all'imputato che non comparando sarà giudicato in assenza ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera f).
Elenca i casi tassativi di nullità del decreto di citazione; la Corte ha interpretato che l'omesso avviso di cui alla lettera d-bis non rientra fra le nullità che comportano l'annullamento del decreto ai sensi di tale comma.
d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 ("Correttivo Cartabia")
Ha introdotto modifiche al quadro normativo (tra cui integrazioni all'art. 601) e ulteriori avvertimenti; la Corte ha osservato questioni di decorrenza e più interventi normativi, ma ha comunque ritenuto irrilevante ai fini della nullità l'omissione dell'avviso d-bis.
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Norma sulle nullità di ordine generale a regime intermedio; la difesa aveva invocato questa lettura per sostenere la nullità del decreto, ma la Corte ha escluso l'applicazione di tale principio al caso concreto in relazione all'omissione d-bis.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Riguarda i termini per l'impugnazione delle nullità reclamate; richiamata nella discussione sulla tempestività delle eccezioni di nullità.
Massime di principio
- L'omissione dell'avviso sulla possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa (lett. d-bis dell'art. 429) nel decreto di citazione per l'appello non rientra, secondo la Cassazione, tra le ipotesi tassative di nullità del decreto previste dall'art. 606, comma 6, c.p.p.; pertanto tale omissione di per sé non comporta l'annullamento del decreto.
- Prima di proporre ricorso per nullità procedurali occorre verificare se la carenza denunciata rientri effettivamente tra le ipotesi di nullità previste dalla legge (art. 606 c.p.p.) o sia invece una mera irregolarità sanabile.
- Le modifiche legislative successive al decreto che dispone il giudizio richiedono attenzione alla data di entrata in vigore: la novità normativa può incidere sulla fondatezza delle eccezioni, ma l'assenza di un avviso introdotto da una norma non sempre genera automaticamente una nullità.
- Per evitare l'inammissibilità in Cassazione, è essenziale sollevare tempestivamente e formalmente le censure già in sede di appello; questioni non dedotte in appello possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione.
- Sul piano sostanziale (es. contestazione del carattere di "provento di furto" del bene per configurare il riciclaggio), le censure preliminari devono essere correttamente inserite nel motivo d'appello: se non lo sono, la Corte di legittimità non le esaminerà nel merito.
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