Cassazione Penale, Sentenza n. 7249/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Lo STABILE ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva parzialmente riformato (mitigando alcune sanzioni) rispetto alla condanna di primo grado per i reati di violazione di sigilli e invasione di terreni demaniali. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo di essere mera custode e che fosse stata scorrettamente attribuita responsabilità in qualità di committente; 2) omessa/insufficiente motivazione circa la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto). La Procura Generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'Appello che, integrando la motivazione del Tribunale, ha valorizzato le deposizioni degli operanti secondo cui lo STABILE era il committente dei lavori abusivi su terreno comunale vincolato e, pur nominato custode dopo il sequestro, aveva violato i sigilli facendo proseguire i lavori. La Corte ha inoltre affermato che la richiesta di sdemanializzazione e l'uso precedente dell'area dal nonno non giustificavano l'iniziativa senza titoli; quanto alla particolare tenuità, la Corte ha ritenuto che la valutazione negativa della personalità e la gravità oggettiva della condotta escludessero la sua applicazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Richiesta dal difensore per ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte osserva che la valutazione sulla tenuità può risultare anche implicitamente dalla motivazione che considera gli indici di gravità oggettiva e il grado di colpevolezza, e nella specie ha ritenuto assenti i presupposti per applicarla.
art. 133 cod. pen.
Richiamato come criterio per la valutazione del trattamento sanzionatorio (indici di gravità del reato e grado di colpevolezza), e messo a fondamento della decisione di non ritenere il fatto di particolare tenuità alla luce della condotta e della personalità negativa dell'imputato.
art. 349 cod. pen.
richiamo al "primo comma dell'art. 349 cod. pen." presente nella sentenza impugnata
Il testo della sentenza menziona il doppio del minimo edittale previsto dal primo comma dell'art. 349 come misura del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto adeguata tale valutazione nel confronto con gli elementi di cui all'art. 133 c.p.
Giurisprudenza (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01)
Citata testualmente l'affermazione che in tema di 'particolare tenuità del fatto' la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione del giudice d'appello
La Corte di Cassazione applica questo consolidato indirizzo per giustificare che l'assenza di una motivazione esplicita sull'art. 131-bis non è di per sé viziativa se la valutazione viene desunta implicitamente dall'argomentazione sulle circostanze e sulla personalità dell'imputato.
Massime di principio
- La semplice presentazione di una domanda amministrativa (es. sdemanializzazione) non autorizza l'inizio dei lavori: senza titolo abilitativo o provvedimento favorevole, l'esecuzione di opere su terreno demaniale o vincolato integra responsabilità penale.
- La qualifica di 'custode' conferita dopo il sequestro non esime dall'osservanza dei sigilli: continuare o far proseguire i lavori dopo il sequestro configura la violazione di sigilli e peggiora la posizione dell'incaricato.
- In sede di Cassazione i motivi che lamentano travisamento della prova devono essere specifici e dimostrare concretamente l'errore nella valutazione probatoria; deduzioni generiche o contrarie alle risultanze testimoniali difficilmente vengono accolte.
- La nozione di 'particolare tenuità del fatto' può essere esclusa anche implicitamente quando il giudice d'appello valuta e motiva gli indici di gravità del reato e la personalità dell'imputato ai sensi dell'art. 133 c.p.; per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis occorre dimostrare l'assenza di tali elementi negativi.
- La precedente utilizzazione dell'area da parte di terzi (es. familiari) non trasferisce automaticamente diritti di proprietà o titoli autorizzativi sul bene demaniale; occorrono prove documentali di titoli o atti legittimanti.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe conviene produrre documentazione che provi il ruolo reale (es. incarico limitato, assenza di potere decisionale), eventuali ordini di sospensione rispettati, e ogni permesso o titolo che legittimi le attività svolte.
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